Cassazione Civile, Ordinanza n. 31600/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da lavori di rifacimento del centro storico affidati verbalmente a un'impresa. L'ATI committente ha convenuto l'impresa chiedendo la restituzione di somme ritenute pagate in eccesso; l'impresa ha resistito, ha proposto domanda riconvenzionale per il saldo dei lavori asseritamente eseguiti e non pagati e ha chiamato in causa un soggetto indicato come procuratore speciale dell'ATI per presunte offese alla reputazione dell'impresa. Il Tribunale ha rigettato le domande e compensato le spese; in appello la Corte territoriale ha rigettato il gravame principale dell'impresa e, su appello incidentale dell'ATI, ha condannato l'impresa al pagamento di una somma in favore della committente. In cassazione il successore dell'impresa ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la prova del contratto e soprattutto della quantità e del valore dei lavori, nonostante la documentazione acquisita, la consulenza tecnica d'ufficio, la prova testimoniale e la mancanza di contestazione sull'esistenza del rapporto; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato lo svolgimento dei lavori, la non contestazione del contratto e gli elementi utilizzati dal c.t.u. per la quantificazione del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di appalto privato, grava sull'appaltatore che chieda il pagamento del corrispettivo l'onere di provare la congruità del credito in relazione alla natura, entità e consistenza delle opere; non sono prove idonee, di regola, i documenti unilateralmente formati dalla stessa parte, le fatture o le risultanze di stati di avanzamento non accettati dal committente, e il giudice può discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. motivando adeguatamente sulle ragioni del dissenso. La censura ex art. 2697 c.c. è stata ritenuta, in sostanza, una contestazione della valutazione delle prove e non una vera inversione dell'onere probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto della specifica deduzione richiesta nei casi di "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché il ricorrente non ha indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, l'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e il versamento di un importo in favore della cassa delle ammende; è stato altresì dato atto del presupposto per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'errore rilevante si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a soggetto diverso da quello gravato dalla norma; non quando si censuri la valutazione delle prove e l'insufficienza dell'assolvimento dell'onere probatorio.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte non ravvisa una sua violazione nella valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la censura è stata trattata come contestazione del merito probatorio, non come errore di diritto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale è circoscritto e, nei casi di doppia conforme, è soggetto agli ulteriori oneri di specifica indicazione delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 210 c.p.c.
La documentazione acquisita tramite ordine di esibizione non è stata ritenuta di per sé sufficiente a provare quantità e costo dei lavori.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per la documentazione prodotta nella fase di trattazione e utilizzata dal c.t.u., ma senza valore decisivo ai fini della prova del credito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Nella c.d. doppia conforme il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la procedura accelerata di definizione del ricorso e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta del ricorrente.
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione.
art. 52 c.p.c.
Richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a una somma equitativa in favore della controparte.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Applicato unitamente al terzo comma per la condanna ulteriore prevista nel rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 599 cod. pen.
Citato nel contenzioso di merito sulle pretese risarcitorie collegate alle reciproche offese, senza rilievo decisivo nella presente decisione di legittimità.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto privato, chi agisce per ottenere il compenso ha l'onere di provare non solo l'esistenza del rapporto, ma anche la natura, l'entità e la consistenza delle opere eseguite, così da giustificare la congruità del credito vantato.
- Fatture, documenti fiscali, stati di avanzamento o altri atti formati unilateralmente dall'appaltatore non costituiscono, di regola, prova sufficiente dell'ammontare del corrispettivo, salvo che risultino conosciuti e accettati senza riserve dal committente.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere disattesa dal giudice di merito, purché la decisione spieghi le ragioni del dissenso e valorizzi criticamente gli altri elementi probatori acquisiti.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non è configurabile quando la censura, in sostanza, mira a contestare la valutazione delle prove e l'esito dell'accertamento di fatto.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, nel regime della doppia conforme, se non sono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello.
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