Sentenza del 27/07/2022 n. 3494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Consegna diretta - Rappresentante legale - Attestazione conformità - Tracciato informatico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione delle intimazioni basate su cartelle di pagamento per presunta irregolare o inesistente notifica. Il ricorrente ha contestato che le cartelle non gli sono state regolarmente notificate secondo le formalità previste (consegna al rappresentante legale o a persona incaricata alla sede, oppure secondo le disposizioni degli artt. 138, 139, 140, 141 e, residualmente, 143 c.p.c.) e che le notifiche via PEC risultano provate in atti solo mediante stampe cartacee prive di attestazione di conformità e senza il tracciato informatico che documenti l'avvenuta notifica.
La decisione
il giudice ha ritenuto che la prova dell'avvenuta regolare notificazione delle cartelle deve essere adeguata e convincente. Per le notifiche cartacee va rispettata la sequenza delle modalità previste dal c.p.c.: art. 145 (consegna in sede al rappresentante o a persona incaricata), in subordine applicazione degli artt. 138, 139, 141 se è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, poi art. 140 se indicato il legale rappresentante; l'art. 143 è residuale e non può essere utilizzato per notificare alla società quando la notifica doveva essere eseguita al rappresentante legale, pena l'inesistenza giuridica della notifica. Quanto alle notifiche via PEC, sono del tutto inesistenti se la prova in atti è costituita solo da una stampa cartacea priva di attestazione di conformità all'originale e in assenza del tracciato informatico che attesti l'avvenuta notifica.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
individua la sede della società come luogo della notifica mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta; impone la prima modalità di consegna nei confronti di enti/collettività
art. 138 c.p.c.
regole sulla notificazione per persona fisica indicata come rappresentante dell'ente; va osservato se nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente
art. 139 c.p.c.
complementare alle regole sulla notifica alle persone indicate, da applicare se è indicata la persona fisica rappresentante
art. 141 c.p.c.
disciplina le modalità alternative di notifica all'interno della sede dell'ente e il rilievo della persona addetta alla sede
art. 140 c.p.c.
prevede la notificazione al legale rappresentante quando indicato nell'atto; va utilizzato qualora le modalità precedenti non consentano la notifica
art. 143 c.p.c.
modalità residuale di notifica (con consegna a persona addetta alla sede) che non può sostituire la notifica al rappresentante legale se quest'ultima era obbligatoria; uso improprio determina inesistenza giuridica della notifica
Massime di principio
- La prova della notifica deve essere documentata in modo adeguato e convincente: semplici stampe cartacee non sono sufficienti per le notifiche elettroniche (PEC).
- Per le notifiche a società/enti va seguita una sequenza normativa: prima la consegna al rappresentante o persona incaricata in sede (art.145), poi, se indicata, la persona fisica rappresentante (artt.138,139,141), quindi il ricorso al legale rappresentante (art.140) e solo in via residuale le formalità dell'art.143.
- La notifica eseguita nei confronti della società secondo l'art.143 invece che al rappresentante legale è giuridicamente inesistente quando la normativa richiedeva la notifica al rappresentante.
- Le notifiche via PEC richiedono in giudizio l'allegazione dell'attestazione di conformità all'originale e/o del tracciato informatico che certifichi l'avvenuta notifica; in assenza di tali elementi la notifica è da considerarsi inesistente.
- Nel dubbio sulla regolarità di notifiche che costituiscono presupposto per provvedimenti esecutivi, la valutazione del giudice tende a favore dell'invalido se l'ente non produce prova rigorosa e tecnica dell'avvenuta notifica.
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