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Sentenza

Sentenza del 27/07/2022 n. 23526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

ADM impugnava la sentenza della CTR che aveva escluso la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per il pagamento dell'IVA all'importazione e per le sanzioni correlate, contestando che l'IVA fosse stata indebitamente assolta con il meccanismo del reverse charge e sostenendo la responsabilità del rappresentante sulla scorta di norme doganali e tributarie nazionali e comunitarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ADM. Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-714/20 U.I. s.r.l.) e della interpretazione del diritto unionale, la Cassazione ha affermato che l'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dal codice doganale dell'Unione e che, in assenza di disposizioni nazionali esplicite e inequivocabili che prevedano la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione, la responsabilità per il mancato pagamento grava unicamente sull'importatore. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, artt. 34 e 38

    Richiamate dalla parte ricorrente ma la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non stabiliscano in modo esplicito una responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 6; artt. 22 e 70

    Norme di carattere IVA relative alla riscossione e al regime applicativo dell'IVA all'importazione; la Corte ha osservato che tali disposizioni attengono alla riscossione ma non individuano, in modo chiaro e inequivocabile, il soggetto responsabile dell'imposta rendendo quindi impossibile dedurre automaticamente la responsabilità del rappresentante indiretto.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, art. 201, p. 3 (codice doganale comunitario)

    Rimando invocato per sostenere la responsabilità del dichiarante; la Corte ha richiamato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale (poi recepita e precisata dal CDU) ma ha ritenuto che l'articolo non implichi automaticamente la responsabilità per l'IVA all'importazione alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia.

  • Regolamento UE 952/2013 (CDU), art. 77, p. 3

    Prevede la responsabilità del dichiarante quanto agli oneri doganali. La Corte di giustizia ha precisato che tale disposizione si riferisce ai dazi doganali e non all'IVA all'importazione; la Cassazione ne ha fatto proprio il rilievo per escludere la responsabilità automatica del rappresentante indiretto per l'IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 201

    Stabilisce che l'IVA all'importazione e' dovuta dalle persone designate o riconosciute dallo Stato membro; la Corte di giustizia ha evidenziato che la direttiva lascia margine discrezionale agli Stati ma richiede che eventuali designazioni siano chiare e precise. La Cassazione ha richiamato questo principio per affermare l'assenza di una norma nazionale esplicita.

  • D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 2, comma 2, conv. con L. 27 febbraio 1984, n. 17

    Invocata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la disposizione inapplicabile al caso di specie poiché riguarda specifiche fattispecie di dichiarazione di intenti e non disciplina la responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), artt. 34 e 38

    Norme sul diritto doganale considerate nel ragionamento di merito, ma la Corte ha sottolineato che l'IVA all'importazione non rientra tra i diritti doganali 'di confine' regolati da tali articoli.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 3, comma 2

    Disposizione sulle modalità di accertamento e riscossione che non individua soggetti responsabili specifici; pertanto non costituisce base per imporre la responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione.

Massime di principio

  • L'IVA all'importazione non rientra automaticamente nell'obbligazione doganale intesa come dazi doganali; quindi non si può dedurre di per sé la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per l'IVA senza una norma nazionale esplicita.
  • La direttiva IVA lascia agli Stati membri la possibilità di designare i soggetti debitori dell'IVA all'importazione, ivi incluso il rappresentante, ma tale designazione deve essere espressa, chiara e inequivocabile per rispettare il principio di certezza del diritto.
  • Dove la normativa nazionale non preveda in modo specifico la responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione, la responsabilità per il mancato pagamento e per le sanzioni resta in capo all'importatore.
  • Le amministrazioni devono adottare disposizioni legislative o regolamentari chiare se intendono estendere la responsabilità ai rappresentanti doganali; in mancanza, i giudici non possono creare tale responsabilità per interpretazione estensiva.
  • In casi di uso improprio del meccanismo del reverse charge per importazioni, il rischio tributario si concentra sull'importatore salvo che sia prevista espressamente diversa attribuzione di responsabilità.

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