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Sentenza

Sentenza del 27/07/2022 n. 23540 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del diniego di ammissione alla definizione agevolata (cd. 'condono' D.L. n.119/2018) relativo a una cartella di pagamento per l'anno 2009, derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n.600/1973 che aveva rideterminato i crediti d'imposta dichiarati dalla contribuente (investimenti aree svantaggiate). L'Agenzia aveva ritenuto la cartella atto di mera riscossione non definibile; la contribuente contestava la natura dell'atto quale primo e unico atto impositivo e dunque definibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della AFS avverso il provvedimento di diniego e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per adesione della contribuente alla definizione agevolata (deposito della domanda e pagamento della prima rata). Ha ritenuto che la cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis, se costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, svolge funzione impositiva e la relativa controversia è definibile ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6 (conv. L. n.136/2018). Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; particolare regola sui rimborsi per la PA difesa dall'Avvocatura dello Stato è richiamata.

Norme richiamate

  • D.L. 23 ottobre 2018, n.119 (conv. L. 17 dicembre 2018, n.136), art.6

    Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte ha ritenuto applicabile la definizione anche alle controversie nate dall'impugnazione di cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato quando tali cartelle siano il primo ed unico atto notificato al contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.36-bis

    Regola il controllo automatizzato delle dichiarazioni e le conseguenti iscrizioni a ruolo; la Corte ha ritenuto che la cartella scaturente dall'esercizio del potere rettificativo ex art.36-bis possa assumere funzione impositiva se rappresenta la prima comunicazione della pretesa fiscale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19

    Norma che disciplina l'impugnazione degli atti impositivi davanti alla Commissione tributaria; la Corte ha affermato che la cartella impugnabile ai sensi dell'art.19 può essere contestata non solo per vizi formali ma anche sul merito della pretesa impositiva.

  • Ordinanza/Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n.18298 del 25 giugno 2021

    In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ... dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ... qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente

    Principio di diritto cui la Corte ha fatto espresso riferimento per ritenere definibile la controversia: la cartella da controllo automatizzato è definibile se è il primo atto comunicativo della pretesa fiscale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13 comma 1-quater

    Richiamato in materia di spese quando soccombente sia una parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato; la Corte ha escluso l'applicazione della norma nel caso di specie per motivi procedurali richiamati.

  • L. n.289/2002, art.62, comma 1, lett. c

    Riferimento al codice tributo/oggetto della pretesa (crediti d'imposta anno 2006): utilizzato per descrivere l'an e il quantum della pretesa contestata nella cartella.

  • Art. 374 c.p.c., comma 2

    Norma processuale menzionata per l'investitura delle Sezioni Unite sulla questione di diritto controversa.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n.600/1973 può essere qualificata come atto impositivo quando costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente; in tale caso è impugnabile non solo per vizi formali ma anche sul merito.
  • Se la cartella è il primo atto comunicativo della pretesa fiscale, la controversia da essa originata rientra nella disciplina della definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 (art.6), purché il contribuente presenti tempestivamente domanda e adempia agli obblighi di pagamento previsti per la definizione.
  • Il diniego dell'Agenzia alla domanda di definizione è impugnabile: il ricorso contro il diniego è ammissibile se proposto nei termini (ricevute PEC di notifica e impugnazione sono prove della tempestività).
  • L'adesione alla definizione con deposito della domanda e versamento della prima rata determina, secondo la normativa citata, l'estinzione automatica del giudizio alla scadenza della sospensione prevista; occorre quindi verificare puntualmente l'ottemperanza ai requisiti formali e di pagamento.
  • È necessario distinguere le cartelle che rappresentano mera attività di riscossione (non nuove pretese impositive) da quelle che, invece, esplicitano per la prima volta un'an e un quantum non precedentemente comunicati: solo queste ultime sono tipicamente idonee alla definizione agevolata.
  • In caso di contenzioso, le spese restano regolate secondo quanto previsto dalla normativa sulla definizione; inoltre, profili particolari di rimborso delle spese possono applicarsi se la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

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