Sentenza del 27/07/2022 n. 3488 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria - Termine - Firma digitale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della validità della notificazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria effettuata via PEC con documento allegato in formato PDF firmato in formato PADES (estensione .pdf), deducendo che sarebbe stato obbligatorio l'uso della firma digitale in formato CADES (file .p7m) per garantire autenticità e validità della comunicazione
La decisione
Il giudice ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione. Ha affermato che non sussiste un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES (.p7m) e che la firma in formato PADES, con allegato che mantiene l'estensione .pdf, contiene comunque la pista crittografica, le evidenze informatiche e i certificati necessari per le verifiche. Ne consegue che la comunicazione via PEC con PDF firmato PADES assicura le garanzie di autenticità richieste e rende valido l'avviso e il decorso del termine di trenta giorni per il pagamento
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/7377, art. 77 co. 2 bis
Citato a supporto del regime delle comunicazioni e degli atti relativi alla riscossione e della disciplina sui termini; utilizzato per confermare che la comunicazione preventiva va valutata alla stregua delle norme sulla notifica telematica
d.l. n. 70/2013, art. 7
Richiamato in relazione alla disciplina delle comunicazioni telematiche e dell'uso dei mezzi informatici per l'interazione tra amministrazioni e cittadini; usato per sostenere la legittimità delle notificazioni via PEC e delle firme elettroniche riconosciute
d.lgs. n. 546/92, art. 11
Richiamato come riferimento procedurale relativo al contenzioso tributario; impiegato per inquadrare le conseguenze processuali della validità della notificazione e dell'osservanza dei termini
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 19667/2014, 7665/2016, 23620/2018, 37933/21
La giurisprudenza citata conferma il principio secondo cui i formati di firma digitale CADES e PADES sono entrambi ammissibili e offrono garanzie di autenticità equiparabili; la cassazione precedente è usata come consolidamento interpretativo
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida anche quando l'allegato è un PDF firmato in formato PADES (.pdf) e non esclusivamente in CADES (.p7m), purché la firma elettronica consenta le necessarie verifiche di integrità e autenticità
- Non sussiste un obbligo assoluto di utilizzare il formato .p7m (CADES) per le comunicazioni amministrative: il criterio è la possibilità effettiva di verificare la firma e le evidenze informatiche
- Il termine di trenta giorni per il pagamento, previsto nell'avviso di iscrizione ipotecaria, decorre dalla data di notifica valida effettuata anche via PEC con PDF firmato PADES
- In presenza di firma PADES correttamente apposta e documentabile, l'amministrazione adempie agli obblighi di autenticazione dell'atto; il contribuente deve provare elementi concreti di alterazione o mancata autenticità per contrastare la notificazione
- La giurisprudenza di legittimità e il quadro eurounitario (eIDAS) tendono a riconoscere equivalenza funzionale tra diverse tecniche di firma elettronica, per cui l'attenzione è sulla verifica operativa e non sull'estensione del file
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