Sentenza del 27/07/2022 n. 23536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2006 emesso nei confronti di FM Costruzioni s.r.l. unipersonale e notificato al socio unico/legale rappresentante (M.E.) a seguito della cancellazione/estinzione della società. In appello M.E. deduceva (e la CTR ha ritenuto) che l'Ufficio aveva rinunciato all'avviso con atto depositato in appello e notificato al contribuente e che, per l'estinzione della società, la notifica era rivolta a soggetto inesistente, comportando l'illegittimità/inesistenza dell'accertamento. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR con più motivi in cassazione (inammissibilità dell'appello, motivazione apparente, travisamento di fatto, legittimità della notifica al socio unico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi per carenza di specificità o di interesse, ha ritenuto che l'appello di M.E. fosse ammissibile e che la CTR avesse fornito motivazione sufficiente nel ritenere che l'Amministrazione avesse rinunciato all'avviso (atto recettizio) e che l'accertamento era illegittimo in ragione dell'estinzione della società. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la sentenza di merito favorevole al contribuente è passata in giudicato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Norma sulla specificità dei motivi di impugnazione in appello invocata dall'Agenzia; la Corte la interpreta restrittivamente in favore dell'accesso alla giustizia, ammettendo che l'atto di appello che contesti la decisione nel suo complesso può soddisfare l'onere di specificità se le ragioni, lette nel loro insieme, risultano ricavabili anche per implicito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4
Riferimenti normativi invocati in relazione al processo tributario e ai criteri di motivazione; la Corte valuta che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse adeguata a spiegare le due ratio decidendi (rinuncia dell'Ufficio e notificazione a soggetto inesistente).
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Regole sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità (n.4: mancata autosufficienza del motivo; n.5: errore di fatto non sindacabile in cassazione; n.3: questioni di diritto). Ha dichiarato inammissibili o improcedibili alcune censure per difetto di specificità, interesse o perché vertevano su errore di fatto.
Codice civile, art. 2495
Norma richiamata in rapporto alla rappresentanza/continuazione di rapporti e alla posizione del socio unico; la Corte non è intervenuta sul punto perché la declaratoria di rinuncia dell'Ufficio ha reso la questione sulla legittimità della notifica priva di interesse.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36
Norma sulle modalità di notifica degli atti tributari: la CTR ha ritenuto che la notificazione poteva essere illegittima se rivolta a soggetto giuridico estinto; la Cassazione non ha revocato questa valutazione essendo il motivo dell'Agenzia privo di interesse dopo l'accertata rinuncia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nt. L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)
Normativa sul contributo unificato e sulla possibilità di ulteriori somme; la Corte ricorda che parti istituzionalmente esonerate (Amministrazioni dello Stato) non possono essere sottoposte a tale ulteriore esborso mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4 e artt. sulle disposizioni di attuazione (es. art. 118 disp. att. c.p.c.)
Richiami formali attinenti alla motivazione e ai suoi requisiti; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente e non 'apparente' (non ha lasciato all'interprete il compito di integrarla con congetture).
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello deve essere interpretato restrittivamente: se dall'atto di gravame si evince, anche implicitamente ma in modo inequivoco, la volontà di contestare la decisione nella sua interezza, l'appello è ammissibile e il riesame in fatto e in diritto è consentito.
- Un atto di rinuncia dell'Amministrazione fiscale depositato e notificato in giudizio ha carattere recettizio e non è revocabile unilateralmente; se correttamente formato può determinare l'annullamento dell'accertamento.
- La notifica di un avviso di accertamento a soggetto giuridico già cancellato/estinto può rendere l'atto invalido perché rivolto a soggetto inesistente; l'eventuale illegittimità della notifica è questione di diritto valutabile in sede di merito.
- Gli errori di fatto (travisamento delle risultanze) sono rimediabili con azioni revocatorie o di fatto ma difficilmente sindacabili in cassazione per motivi che configurano mero errore di fatto.
- I motivi in cassazione possono essere dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza (non trascrizione/assolvimento dell'onere di documentazione delle parti di atto che si censurano) o per carenza di interesse quando la pronuncia richiesta è diventata priva di rilevanza alla luce di decisioni precedenti.
- Le parti pubbliche istituzionalmente esonerate non possono essere obbligate al versamento di ulteriori contributi unificati attraverso il meccanismo della prenotazione a debito.
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