Circolare numero 28 del 18-02-2013
Chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la disciplina della riduzione contributiva prevista per le imprese edili per il 2012, confermata all'11,50% dal decreto ministeriale 30 ottobre 2012. Vengono indicati i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al beneficio, i limiti di applicazione e le condizioni di regolarità contributiva e contrattuale. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative per le aziende che non avevano presentato l'istanza nel 2012, precisando le modalità telematiche di invio, l'attribuzione del codice autorizzazione 7N e la fruizione dello sgravio tramite flusso UniEmens di regolarizzazione.
Riduzione contributiva edilizia 2012 nella misura dell'11,50% e modalità operative per le istanze
Riduzione contributiva edilizia 2012 nella misura dell'11,50%
La circolare riepiloga la disciplina della riduzione contributiva spettante alle imprese edili per l'anno 2012, confermata all'11,50% dal decreto ministeriale 30 ottobre 2012. L'intervento chiarisce i requisiti di accesso, le esclusioni, i controlli previsti e le modalità operative per le aziende che non avevano presentato l'istanza nel 2012.
Quadro normativo e conferma della misura
La riduzione è prevista dall'art. 29 del d.l. 244/1995, convertito dalla legge 341/1995, e riguarda i contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. Il decreto ministeriale 30 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013, conferma per l'anno 2012 la misura dell'11,50%, in continuità con l'anno precedente.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il beneficio spetta ai datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal "45.11" al "45.45.2". L'agevolazione si applica soltanto agli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali; pertanto non spetta ai lavoratori a tempo parziale.
La misura opera per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012 e va calcolata sulle aliquote contributive vigenti dal 1° gennaio 2012 nei settori industria e artigianato. La base di calcolo deve essere ridotta in applicazione dell'art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e dell'art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005, nonché determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Condizioni e limiti di fruizione
La circolare precisa che la riduzione non si applica al contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della legge 845/1978, destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua e versato fino al 31 dicembre 2012 unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.
La fruizione del beneficio è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 338/1989, convertito dalla legge 389/1989, e delle regole sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto. La riduzione non spetta neppure per i lavoratori che godono di altre agevolazioni contributive specifiche, ad esempio assunzione dalle liste di mobilità o contratti di inserimento.
Requisiti ulteriori per i datori di lavoro edili
Per effetto dell'art. 36-bis, comma 8, del d.l. 223/2006, i datori di lavoro edili devono:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.
Tali requisiti si aggiungono a quelli generali introdotti dall'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro il rispetto del contratto collettivo e il possesso del DURC per accedere ai benefici normativi e contributivi.
Controlli e conseguenze delle irregolarità
La circolare evidenzia che, qualora venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa, le sedi periferiche dell'Istituto procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite e attiveranno le dovute iniziative nei confronti dell'autorità giudiziaria. Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle casse edili continua inoltre ad applicarsi l'art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995.
Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze per l'applicazione della riduzione devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica, utilizzando il modulo "riduzione edilizia" disponibile nella funzione "invio nuova comunicazione" del "cassetto previdenziale aziende" del sito Inps. Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato dai sistemi informativi centrali e vengono definite entro il giorno successivo all'invio.
In caso di esito positivo, la posizione contributiva del datore di lavoro viene aggiornata e viene attribuito il codice autorizzazione 7N, visibile nel cassetto previdenziale.
Recupero del beneficio per le aziende che non avevano presentato domanda nel 2012
Le aziende che non avevano inviato l'istanza nel 2012 possono presentarla nel 2013, secondo la stessa modalità telematica, purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare. In caso di accoglimento, il codice autorizzazione 7N viene attribuito per il periodo maggio-dicembre 2012, mentre lo sgravio riguarda l'intero arco gennaio-dicembre 2012.
Compilazione del flusso UniEmens e termini
Le aziende autorizzate possono fruire della riduzione presentando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012. Nel flusso devono essere valorizzati:
- il codice causale "L207";
- il significato "Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95";
- l'importo complessivo del beneficio spettante e non ancora fruito per l'anno 2012.
Le operazioni devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, in base alla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993.
Punti principali
Conferma della riduzione contributiva per il 2012
La riduzione contributiva per il settore edile è confermata, per l'anno 2012, nella misura dell'11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse dalla pensionistica. La misura deriva dal decreto ministeriale 30 ottobre 2012, adottato di concerto tra Ministero del lavoro e Ministero dell'economia e delle finanze, e si riferisce alla disciplina prevista dall'articolo 29 del d.l. 244/1995, convertito dalla legge 341/1995.
Soggetti e lavoratori interessati
Il beneficio spetta ai datori di lavoro esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.11 al 45.45.2. Si applica esclusivamente agli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta ai lavoratori a tempo parziale. L'agevolazione vale per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012.
Base di calcolo e limiti applicativi
Le aliquote contributive da assumere sono quelle vigenti dal 1° gennaio 2012 per i settori industria e artigianato. La base di calcolo deve essere ridotta secondo quanto previsto dall'art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e dall'art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005, oltre che determinata al netto delle eventuali misure compensative spettanti. La riduzione non si applica al contributo destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 25, comma 4, della legge 845/1978, versato fino al 31 dicembre 2012 unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.
Condizioni di accesso e incompatibilità
La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 338/1989, convertito dalla legge 389/1989, e delle regole sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto. Non spetta inoltre per i lavoratori per i quali siano previste altre specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilità o contratti di inserimento.
Ulteriori requisiti per il settore edile
Il d.l. 223/2006, art. 36-bis, comma 8, richiede che i datori di lavoro del settore edile siano in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente l'applicazione dell'agevolazione. Tali requisiti si aggiungono a quelli generali previsti dall'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, tra cui il rispetto del contratto collettivo e il possesso del DURC.
Controlli, dichiarazioni e recupero delle somme
In caso di dichiarazioni non veritiere, le sedi periferiche dell'Istituto attivano le procedure nei confronti dell'autorità giudiziaria e procedono al recupero delle somme indebitamente fruite. Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle casse edili continua a trovare applicazione l'art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995.
Presentazione telematica delle istanze
Le istanze per ottenere la riduzione devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "riduzione edilizia", disponibile nella funzione "invio nuova comunicazione" del "cassetto previdenziale aziende" sul sito Inps. Le domande sono soggette a controllo automatizzato e vengono definite entro il giorno successivo all'invio.
Codice autorizzazione e gestione delle domande
In caso di esito positivo, la posizione contributiva del datore di lavoro viene aggiornata e viene attribuito il codice autorizzazione 7N, visualizzabile nel cassetto previdenziale. Per le aziende che non avevano inviato l'istanza nel 2012, la domanda può essere presentata nel 2013, ma entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare. In caso di esito favorevole, il codice 7N viene attribuito per il periodo maggio-dicembre 2012, mentre lo sgravio riguarda l'intero periodo gennaio-dicembre 2012.
Fruizione dello sgravio tramite UniEmens
Le aziende autorizzate possono recuperare il beneficio mediante un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012. Nel flusso devono valorizzare il codice causale "L207", con significato "Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95", e indicare l'importo totale del beneficio spettante e non ancora fruito per l'anno 2012. Le operazioni devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, in applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993.
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