Cassazione Penale, Ordinanza n. 03470/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a otto mesi di reclusione ma confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e per detenzione di armi bianche e improprie in regime di reato continuato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta come detenzione a fini di spaccio, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato l'affermazione di responsabilità su un ragionamento indiziario privo di riscontri diretti e di elementi oggettivi. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche, rilevando che non sarebbero stati valorizzati la quantità e qualità della droga, l'assenza di strumenti di spaccio continuativo e di denaro frazionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo riproponesse censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e completa: la detenzione di cocaina in zona notoriamente frequentata da spacciatori e acquirenti, la suddivisione in dosi termosaldate di peso differente, l'assenza di prova dell'uso personale e il mancato riscontro delle circostanze di acquisto deponevano univocamente per la finalità di cessione. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, osservando che il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. era sorretto da motivazione congrua, fondata sulla suddivisione in dosi, sul valore medio della droga e sul contesto di spaccio; parimenti, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato con riferimento all'assenza di elementi favorevoli e ai precedenti specifici in materia di armi, non essendo necessario che il giudice dia conto di ogni singolo elemento allegato dalla difesa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 73 e 75 d.P.R. 309/1990
La Corte ha valorizzato gli indici fattuali della detenzione per finalità di cessione a terzi, escludendo la destinazione a uso personale.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
I motivi di ricorso sono stati ritenuti non consentiti o manifestamente infondati in sede di legittimità.
art. 62 n. 4 c.p.
Il diniego dell'attenuante è stato ritenuto legittimo perché la condotta era finalizzata a un lucro non modico, desunto da quantità, confezionamento e contesto di rinvenimento della droga.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
È richiamata come base per la possibilità di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
sent. Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata ai fini della verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di detenzione di stupefacenti, la finalità di spaccio può essere desunta anche da indici indiziari convergenti, quali il contesto di rinvenimento, il confezionamento in dosi e l'assenza di elementi credibili a sostegno dell'uso personale.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando si risolva in una mera riproposizione di questioni già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza individuare specifiche criticità della motivazione impugnata.
- Il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva della concreta offensività e del profitto perseguito, potendo il giudice fare riferimento a pochi elementi decisivi quali quantità, modalità di suddivisione e contesto operativo.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche in modo sintetico, purché il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi; non sussiste un obbligo di confutazione analitica di tutte le circostanze favorevoli dedotte dalla difesa.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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