L.R. Abruzzo 38/2004
Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 38/2004 riordina l’albo delle cooperative sociali e dei consorzi, disciplina contributi e finanziamenti per investimenti e attività di promozione, regola la commissione regionale e il consorzio fidi. Molte misure sono applicate entro finestre annuali e con termini specifici; contiene norme transitorie su annualità 2005-2007 e abrogazioni di precedenti leggi.
Riordino della cooperazione sociale in Abruzzo
Riordino della cooperazione sociale in Abruzzo
La legge riorganizza in modo organico la disciplina regionale della cooperazione sociale e dell’associazionismo cooperativo in Abruzzo, coordinandola con la legge statale n. 381/1991 e con la normativa sui servizi sociali. Regola iscrizione all’albo, contributi, finanziamenti agevolati, controlli, commissione regionale e consorzio fidi.
Finalità e ambito di intervento
La Regione Abruzzo persegue un assetto più razionale ed efficiente della normativa sulla cooperazione sociale e sull’associazionismo cooperativo, superando la frammentazione delle precedenti disposizioni regionali. La legge mira a sostenere cooperative sociali, loro consorzi e organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo operanti in Abruzzo.
La programmazione regionale individua le aree di intervento nelle quali la cooperazione assume un ruolo primario. In materia di formazione professionale e lavoro, la Regione orienta gli atti programmatori a favorire il raccordo tra strutture formative e cooperative, la qualificazione del personale, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e lo sviluppo di nuova occupazione nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi.
Albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi
È istituito l’Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi, articolato per Province. L’Albo è suddiviso nelle tipologie:
- A: cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;
- B: cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- C: consorzi di cooperative sociali;
- Mista: cooperative che svolgono in modo coordinato entrambe le attività tipiche delle lettere a) e b) della legge n. 381/1991, con netta separazione delle gestioni contabili.
La tenuta dell’albo, per iscrizioni, variazioni e cancellazioni, è affidata alle Camere di Commercio dell’Abruzzo, che operano con modalità informatiche e curano anche la pubblicazione annuale, sulla base di convenzione approvata dalla Giunta regionale. L’iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative sociali e i loro consorzi operanti in Abruzzo e richiede almeno uno tra:
- sede legale nel territorio regionale;
- sede secondaria con stabile rappresentanza nel territorio regionale.
L’iscrizione costituisce condizione essenziale sia per l’autorizzazione comunale all’esercizio di attività di servizi alla persona, sia per accedere ad agevolazioni e finanziamenti regionali previsti per le imprese cooperative.
Requisiti e procedura di iscrizione
Per l’iscrizione all’albo la cooperativa o il consorzio deve presentare domanda alla Camera di Commercio competente, allegando documentazione statutaria, societaria, contabile e dichiarativa. La richiesta deve comprovare, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, la composizione sociale, la compagine amministrativa, il rispetto della disciplina sulle cooperative sociali e l’assenza di violazioni gravi in materia di lavoro, previdenza e fisco.
Sono previste integrazioni specifiche in relazione alla tipologia di cooperativa: per le cooperative di tipo A occorre indicare le figure professionali necessarie; per quelle di tipo B va dichiarato il rispetto della disciplina sull’inserimento dei soggetti svantaggiati; per i consorzi va attestata la presenza delle cooperative sociali nella misura prevista dalla legge statale.
L’iscrizione, la variazione o la cancellazione sono disposte entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa. Il provvedimento è adottato dalla Camera di Commercio, ma sulla base di un formale provvedimento del dirigente del competente servizio regionale, previo parere conforme della Commissione regionale. In caso di mancata iscrizione o iscrizione in tipologia diversa, è ammesso riesame scritto e motivato entro 60 giorni dalla notifica.
Le cooperative iscritte devono indicare il numero di iscrizione in atti e corrispondenza.
Adempimenti successivi e cancellazione
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio annuale, le cooperative e i consorzi già iscritti devono trasmettere alla Camera di Commercio competente la documentazione attestante la permanenza dei requisiti, eventuali modifiche statutarie, l’ultima ispezione ordinaria e il rispetto della legge n. 142/2001.
La Regione e le Camere di Commercio possono in ogni momento richiedere informazioni e precisazioni aggiuntive.
La cancellazione dall’albo è disposta quando:
- vengono meno i requisiti di iscrizione;
- non sono rispettati gli adempimenti successivi;
- non è rispettata la normativa sulle cooperative di lavoro;
- interviene liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;
- viene cancellata la cooperativa dall’Albo delle Società Cooperative;
- non viene effettuato, entro un anno, il riequilibrio numerico previsto dalla legge n. 381/1991.
Commissione regionale per la cooperazione sociale e l’associazionismo cooperativo
È istituita presso la Camera di Commercio di Pescara la Commissione regionale, quale organo tecnico di raccordo con la struttura regionale competente. La sua composizione include rappresentanti regionali, delle Camere di Commercio, dei settori sanità, lavoro e formazione, un esperto, il direttore del lavoro o suo delegato e un rappresentante del movimento cooperativo regionale.
I componenti restano in carica cinque anni. La Commissione è convocata dal presidente e delibera a maggioranza dei presenti; per la validità delle sedute serve la metà più uno dei componenti. La segreteria è affidata a un dipendente della Camera di Commercio di Pescara. È previsto un compenso per seduta nella misura della L.R. n. 15/1988.
Contributi alle cooperative sociali e ai loro consorzi
La Regione concede annualmente contributi in conto capitale alle cooperative sociali e ai loro consorzi iscritti all’albo e che realizzino almeno l’80% del valore della produzione nel territorio regionale. I contributi finanziano iniziative progettuali per:
- ammodernamento di immobili e beni strumentali;
- innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
- riqualificazione tecnico-professionale del personale;
- promozione commerciale, esportazione e marketing;
- sistemi di qualità;
- integrazione e associazione tra imprese cooperative in forma consortile.
Il contributo massimo è pari al 60% della spesa ammissibile e comunque non oltre 60.000 euro per ciascun progetto annuale presentato dal singolo richiedente. È prevista una maggiorazione del 10% per cooperative e consorzi con sede e operatività in territori di Comunità montane.
Finanziamenti in conto interessi per immobili
In alternativa al contributo in conto capitale per immobili, le cooperative sociali e i consorzi iscritti possono ottenere il finanziamento dell’investimento fino al 100% della spesa ammissibile mediante linee di credito attivate con Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti finanziari.
Il contributo regionale consiste nell’abbattimento di 2 punti percentuali degli interessi passivi, per una durata di 10 anni. La quota capitale è rimborsata dal beneficiario in rate semestrali posticipate a partire dal dodicesimo mese successivo all’erogazione del contributo. Il finanziamento è erogato in unica soluzione ed è assistito da fideiussione, svincolabile dopo il collaudo finale. La proprietà passa definitivamente al beneficiario con il pagamento dell’ultima rata e delle spese connesse.
Requisiti, limiti e spese ammissibili per i finanziamenti
Per accedere ai finanziamenti in conto interessi è necessaria la dimostrazione della capacità reddituale e patrimoniale dell’impresa di far fronte ai rimborsi e di prestare le garanzie richieste. I progetti possono riguardare, anche cumulativamente, acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili, fino a un massimo di 1.000.000 di euro, e devono essere completati entro 24 mesi dalla comunicazione di ammissione.
Sono previsti massimali di costo per metro quadrato:
- acquisto: 650 euro/mq;
- costruzione: 600 euro/mq;
- ristrutturazione: 300 euro/mq;
- ampliamento: 530 euro/mq.
La superficie di riferimento è la superficie coperta netta calpestabile dell’immobile destinato all’attività statutaria, esclusi elementi accessori come tettoie, pensiline, parcheggi e locali impianti. Gli immobili destinati a servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi residenziali o semiresidenziali devono rispettare i requisiti minimi strutturali del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e della normativa regionale.
Sono ammissibili il costo di acquisto dell’immobile, i costi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento comprensivi degli impianti e accessori generali, nonché gli oneri per la sicurezza di cantiere.
Contributi alle organizzazioni di rappresentanza
Sono concessi contributi annuali alle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale e operanti in Abruzzo, per iniziative finalizzate a:
- promuovere nuovi enti cooperativi e diffondere l’associazionismo cooperativo;
- assistere le cooperative in progetti di potenziamento, ristrutturazione, riconversione, ampliamento e ammodernamento;
- fornire assistenza tecnica, amministrativa, fiscale e finanziaria;
- realizzare attività informative e formative per gli organi direttivi;
- organizzare tirocini, seminari e percorsi di aggiornamento e riqualificazione.
Il contributo è in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile, con limite massimo di 30.000 euro per progetto, e richiede la documentazione della realizzazione dell’intervento approvato.
Procedura per le domande, istruttoria e graduatorie
La Camera di Commercio di Pescara, quale ente capofila, svolge l’istruttoria delle domande e predispone gli atti per l’assegnazione delle agevolazioni secondo i criteri fissati annualmente dalla Giunta regionale.
Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURA del provvedimento regionale annuale, a pena di esclusione, e devono essere corredate da progetto dettagliato, relazione illustrativa, quadro economico e quadro finanziario.
Entro 30 giorni dalla scadenza delle domande, la Camera di Commercio effettua l’istruttoria preliminare e trasmette le proposte alla Commissione regionale. La Giunta approva le graduatorie, ammette a finanziamento le iniziative dell’art. 8 e assegna i contributi degli artt. 7 e 12 nei limiti delle risorse disponibili. Le eventuali economie per carenza di domande in una tipologia possono essere riallocate su altre graduatorie.
I beneficiari dei contributi degli artt. 7 e 12 possono chiedere un anticipo del 50% dell’importo assegnato, previa fideiussione equivalente. Alla Camera di Commercio di Pescara è riconosciuto annualmente un corrispettivo di 20.000 euro per l’esercizio delle funzioni attribuite.
Vincoli, decadenza e recupero delle somme
I contributi e i finanziamenti sono soggetti a vincoli stringenti: il progetto deve corrispondere a quanto dichiarato e ammesso, deve essere realizzato nei termini, e per 10 anni l’immobile finanziato non può essere destinato ad attività diversa, ceduto o subaffittato senza preventiva autorizzazione regionale, consentita solo in caso di conclamata crisi aziendale. I beni acquistati con contributo in conto capitale non possono essere usati per finalità diverse o ceduti a terzi nei 5 anni successivi all’erogazione.
La violazione dei vincoli, accertata con verifiche tecniche e ispettive, comporta decadenza dai benefici e recupero delle somme erogate, maggiorate di rivalutazione ISTAT e interessi legali.
Consorzio regionale fidi
La Regione promuove presso FI.R.A. S.p.A. la costituzione del Consorzio regionale Fidi, dotato di autonomia statutaria, funzionale e patrimoniale, per agevolare l’accesso al credito delle cooperative sociali e dei loro consorzi.
Al consorzio partecipano Regione, FI.R.A., Camere di Commercio, Province, Comuni, banche di credito cooperativo e loro federazione, organizzazioni cooperative riconosciute, altri istituti di credito presenti in Abruzzo e le cooperative iscritte all’albo. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale.
Il consorzio è amministrato da un consiglio di cinque membri, espressi dai soggetti partecipanti. Il fondo di dotazione non può essere inferiore a 500.000 euro, suddiviso in quote da 5.000 euro; la Regione sottoscrive 20 quote per 100.000 euro.
Attività del Consorzio fidi
Il Consorzio svolge funzioni di garanzia e supporto finanziario, in particolare:
- concessione di fideiussioni;
- agevolazione dell’accesso al credito a breve e medio termine;
- garanzie per finanziamenti agevolati;
- garanzie per depositi cauzionali e fideiussioni richiesti per gare;
- consulenza e assistenza creditizia e finanziaria;
- ulteriori adempimenti previsti da norme regionali di promozione della cooperazione.
Organizzazione e funzionamento sono disciplinati da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione e pubblicato sul BURA.
Norme transitorie
In prima applicazione, per l’esercizio finanziario in corso all’entrata in vigore della legge, continuano a essere erogati con le vecchie procedure i benefici previsti dalle precedenti leggi regionali in materia.
Fino all’adozione dell’atto di organizzazione dell’albo e della convenzione con le Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni continuano a essere disposte dal servizio regionale competente, ma solo per le tipologie A, B e C e secondo la vecchia disciplina, con il parere della commissione regionale già operante. È consentita, in questa fase, l’iscrizione contemporanea in A e B alle condizioni indicate dalla norma.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 le risorse regionali sono destinate esclusivamente ai benefici degli artt. 7 e 12, con riparto e criteri fissati dalla Giunta regionale.
Funzioni proprie della Regione e controlli
Restano attribuite alla Regione le competenze di programmazione e coordinamento in materia di servizi sociali e le misure di promozione della cooperazione sociale, del volontariato e dell’associazionismo sociale. Fino all’adozione delle nuove norme regionali su autorizzazione e accreditamento, trovano applicazione, se compatibili, gli indirizzi del D.P.C.M. 30 marzo 2001.
La disciplina dei rapporti tra cooperative sociali, consorzi ed enti pubblici per l’affidamento dei servizi alla persona continua in via transitoria secondo l’art. 9 della previgente L.R. n. 85/1994, con gli schemi di convenzione-tipo ivi previsti.
La Giunta regionale può avvalersi di enti strumentali o organizzazioni specializzate per vigilanza e monitoraggio sulle iniziative finanziate. I controlli riguardano la corrispondenza tra interventi realizzati e progetti ammessi, nonché i risultati complessivi in termini di sviluppo del sistema cooperativo.
Norma finanziaria, abrogazioni ed entrata in vigore
La legge prevede la copertura degli oneri della Commissione regionale per l’anno 2004 e istituisce un Fondo regionale per la Cooperazione Sociale e l’Associazionismo cooperativo, alimentato dagli stanziamenti già previsti in precedenti capitoli di bilancio. Gli stanziamenti successivi sono determinati con la legge di bilancio.
Sono abrogate le precedenti leggi regionali incompatibili in materia di cooperazione sociale e associazionismo, nonché specifici articoli di leggi regionali del 2003 e del 2004.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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