L.R. Abruzzo 40/2004
Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Abruzzo, contributi e iniziative per la sicurezza urbana, la prevenzione della criminalità e la promozione della legalità, anche tramite polizie locali, forum e osservatori regionali. Prevede progetti finanziabili da enti locali, una giornata regionale per la legalità e un osservatorio sulla legalità con relazione annuale. Molte disposizioni sono state aggiornate, ma la disciplina è tuttora riferita all’attività corrente regionale.
Interventi regionali per l’educazione alla legalità e la sicurezza dei cittadini in Abruzzo
Interventi regionali per l’educazione alla legalità e la sicurezza dei cittadini
La legge definisce le politiche regionali dell’Abruzzo per rafforzare la sicurezza del territorio, promuovere la cultura della legalità e sostenere la collaborazione tra Regione, enti locali e istituzioni statali. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio abruzzese e ruota attorno a finanziamenti per progetti locali, organismi consultivi e iniziative pubbliche di sensibilizzazione.
Finalità e impostazione generale
La Regione Abruzzo dichiara di concorrere a garantire condizioni di sicurezza dei cittadini e a diffondere i principi di convivenza civile nella legalità democratica. L’intervento regionale si muove in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e si integra con l’azione di contrasto alla criminalità riservata allo Stato.
La legge promuove inoltre forme di cooperazione tra le Polizie locali, incentivando la gestione associata e coordinata dei servizi, anche per rafforzarne l’efficacia operativa sul territorio.
Tipologie di intervento regionale
La Regione sostiene una pluralità di azioni, tra cui:
- finanziamento di progetti predisposti da Comuni, Unioni di Comuni e Province;
- utilizzo coordinato di risorse regionali, statali ed europee;
- attività di documentazione, comunicazione e informazione sui fenomeni criminali, con intese e accordi con organi dello Stato ed enti pubblici;
- partecipazione della Regione a organismi nazionali e internazionali del settore;
- iniziative per potenziare la Polizia locale tramite tecnologie di controllo e telesorveglianza, ammodernamento dei mezzi e servizi di vigilanza di quartiere;
- iniziative in materia di sicurezza dei cittadini collegate sia alle funzioni di Polizia locale sia alla prevenzione e diffusione della legalità.
Progetti finanziabili e contenuti prioritari
I progetti ammessi ai contributi regionali devono essere finalizzati a rafforzare la sicurezza, prevenire episodi criminosi e accrescere la cultura della legalità, specie nelle aree interessate da degrado sociale o da criminalità diffusa.
I contenuti progettuali possono riguardare:
- presidi decentrati per funzioni e compiti della Polizia locale;
- potenziamento della Polizia locale con impianti tecnologici di controllo e telesorveglianza, apparati radio, mezzi, strumenti tecnici e servizi informativi e telematici;
- allestimento o rinnovo delle sale operative e impianti satellitari a tutela degli operatori;
- istituzione del vigile di quartiere;
- prevenzione della violenza contro donne, anziani e bambini, anche tramite il controllo di giardini, parchi, scuole e strutture sanitarie;
- assistenza alle vittime di reati;
- gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia locale;
- contrasto alla dispersione scolastica e educazione alla convivenza nel rispetto della legalità;
- prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.
Hanno priorità i progetti presentati da Comuni associati e Unioni di Comuni in cui vi siano zone degradate da recuperare socialmente o in cui sia più forte l’influenza della criminalità organizzata.
Soggetti ammessi e condizioni per la presentazione delle domande
Le domande di contributo possono essere presentate da:
- Comuni singoli o associati con popolazione complessiva di almeno 8.000 abitanti;
- Comuni singoli o associati con popolazione complessiva inferiore a 8.000 abitanti, solo se in almeno uno di essi, nell’ultimo anno, si siano verificate gravi emergenze di criminalità diffusa;
- Unioni di Comuni montani e non montani;
- Province.
La popolazione di riferimento è quella residente al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta.
Procedura di valutazione e concessione dei contributi
La Giunta regionale definisce annualmente ambiti di intervento, criteri e modalità di finanziamento, tenendo conto del parere obbligatorio ma non vincolante del Forum regionale per la Sicurezza Urbana.
L’istruttoria dei progetti è svolta dalla competente Direzione regionale, che ne verifica la conformità alla legge. Il Comitato Scientifico regionale esamina i progetti ammessi all’istruttoria e formula la graduatoria tecnica, esprimendo un parere obbligatorio ma non vincolante alla Giunta. La Giunta approva poi la graduatoria definitiva.
Il finanziamento regionale è riconosciuto solo per spese di progettazione e di esecuzione, con esclusione delle spese di personale.
Erogazione dei contributi
Il contributo è erogato in due momenti:
- 50% all’avvio del progetto, dopo comunicazione dell’ente locale;
- 50% a saldo, previa verifica contabile delle spese sostenute e sulla base di una relazione del dirigente responsabile dell’ente locale che attesti il regolare perseguimento degli obiettivi e la compatibilità finanziaria con il progetto approvato.
Organi di coordinamento e consultazione
La legge prevede diversi organismi di raccordo istituzionale.
La Conferenza permanente Regione-Enti locali, ove convocata per i temi della sicurezza, costituisce una sede di confronto con possibili inviti a Prefetti, Questori, Comandanti delle Forze di polizia e Sindaci promotori di progetti. Nel testo consolidato la disposizione è riportata come abrogata.
Il Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità è istituito presso l’Assessorato competente ed è composto da cinque esperti nominati dalla Giunta, con rappresentanza delle realtà provinciali. I componenti devono avere specifiche competenze professionali e scientifiche in materia di sicurezza, legalità e prevenzione dei fenomeni criminosi. La Giunta, d’intesa con la competente Commissione consiliare, stabilisce requisiti, criteri di nomina e casi di revoca.
Il Comitato si avvale della Direzione regionale competente per lo svolgimento delle sue funzioni.
Funzioni del Comitato Scientifico regionale
Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico al Forum regionale per la Sicurezza Urbana e di esame dei progetti ammessi alla fase istruttoria, formulando una graduatoria e un parere alla Giunta sul finanziamento.
Svolge inoltre attività di studio e ricerca documentaria su devianza, dispersione scolastica, criminalità, droga e altri aspetti della patologia sociale, avvalendosi dell’Osservatorio regionale di Polizia Locale. Analizza anche le problematiche di sicurezza sulla base dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi prodotti dall’Osservatorio.
Forum regionale per la Sicurezza Urbana
Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana è istituito come sede di concertazione tra Regione Abruzzo ed enti locali in materia di politiche sulla sicurezza. È composto dal membro di Giunta competente per le autonomie locali, dai componenti dell’Osservatorio regionale della Legalità, dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei capoluoghi e da rappresentanti di ANCI, Legautonomie e UNCEM.
Il Forum:
- è organo consultivo della Giunta in materia di sicurezza del territorio;
- promuove la cooperazione tra istituzioni pubbliche, parti sociali e organi dello Stato operanti nel settore;
- esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sugli ambiti di intervento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento dei progetti e sulle modalità di attuazione della Giornata regionale per la legalità.
Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana
La Regione Abruzzo aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, associazione internazionale con sede a Parigi che riunisce collettività locali europee impegnate in azioni e programmi di prevenzione della criminalità e dell’insicurezza urbana.
I diritti derivanti dall’adesione sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato. Il Consiglio regionale delibera sulla continuazione del vincolo associativo se intervengono modifiche statutarie dell’associazione. L’adesione comporta il pagamento di una quota annuale nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla legge di bilancio regionale.
Giornata regionale per la legalità
La Regione promuove ogni anno la Giornata regionale per la legalità per sostenere educazione, informazione e sensibilizzazione in materia di legalità sull’intero territorio abruzzese. In tale occasione possono essere organizzate manifestazioni, convegni e altre iniziative idonee a diffondere la cultura della legalità.
La Giunta individua la data più appropriata, disciplina le modalità organizzative e ripartisce la quota di stanziamento destinata all’iniziativa, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Forum regionale per la Sicurezza Urbana. Il programma delle iniziative è curato dalla Direzione regionale competente, che può avvalersi di enti e associazioni senza fini di lucro con comprovata esperienza nell’educazione alla legalità.
Nel testo consolidato la Giornata è stata successivamente ricondotta, in sede amministrativa, alla celebrazione del 9 maggio di ogni anno, con eventuale spostamento al primo giorno utile se la data coincide con la domenica.
Osservatorio regionale della Legalità
L’Osservatorio regionale della Legalità è istituito presso il Consiglio regionale per promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Abruzzo e per sostenere le finalità della legge.
Le sue attività comprendono:
- promozione di collaborazioni tra soggetti pubblici e privati interessati alla legalità;
- progetti di formazione rivolti alla popolazione regionale;
- diffusione di dati, studi e ricerche su legalità e temi connessi;
- monitoraggio del corretto svolgimento, sotto il profilo della legalità, delle fasi di ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici a decorrere dal 2009.
L’Osservatorio è composto da cinque consiglieri regionali, di cui tre indicati dalla maggioranza e due dall’opposizione, oltre al componente della Giunta competente per materia. La partecipazione è gratuita. L’Osservatorio si organizza autonomamente con il supporto degli uffici del Consiglio regionale.
Può essere integrato, in relazione agli argomenti trattati, da rappresentanti delle associazioni antimafia, antiracket e antiusura, delle organizzazioni datoriali, del Comitato scientifico regionale, delle organizzazioni dei commercianti e delle istituzioni scolastiche regionali.
Entro il 31 dicembre di ogni anno presenta a Giunta e Consiglio una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull’attività svolta e sulle proposte elaborate; la relazione è discussa nel primo Consiglio utile e successivamente diffusa tramite stampa, siti istituzionali e Bollettino ufficiale.
Aspetti finanziari
Per le iniziative della legge e per il funzionamento del Comitato Scientifico regionale è autorizzata l’istituzione di un capitolo di bilancio dedicato agli interventi per la sicurezza dei cittadini. La legge ha previsto nel tempo specifiche quantificazioni di spesa e successivi rifinanziamenti annuali mediante legge di bilancio o leggi regionali di settore.
Decorrenza e regime temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Nel testo consolidato sono presenti alcune disposizioni transitorie e modifiche successive. In particolare, una norma transitoria del 2006 ha stabilito che le modifiche apportate dalla L.R. n. 32/2006 non si applicassero ai progetti presentati entro il 31 dicembre 2006.
Valutazione di attualità
La disciplina mantiene un impianto ancora utilizzabile per contributi, osservatori e iniziative regionali sulla legalità e sicurezza in Abruzzo. Alcune previsioni originarie risultano modificate o abrogate nel testo consolidato, ma l’atto nel suo complesso conserva una funzione pratica nell’ordinamento regionale.
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