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Legge

L.R. Abruzzo 36/2004

Interventi in favore delle esigenze abitative delle persone portatrici di gravi handicap.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 36/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo consente, per edifici esistenti in zone B, C ed E, ampliamenti fino a 120 mc in deroga agli indici urbanistici per adeguare l’abitazione di persone con grave handicap. L’intervento richiede permesso di costruire, documentazione sanitaria e tecnica e un vincolo quinquennale di destinazione/non alienazione o locazione a non disabili.

Interventi abitativi per persone con grave handicap

Interventi in favore delle esigenze abitative delle persone con gravi handicap

La legge regionale dell’Abruzzo disciplina una deroga urbanistica finalizzata a migliorare la qualità della vita delle persone con grave handicap, consentendo l’adeguamento degli edifici in cui esse risiedono con spazi e strutture più idonei.

Ambito di applicazione e misura dell’ampliamento

La disciplina si applica agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ubicati nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E. Per tali immobili è ammesso, anche in deroga agli indici di zona degli strumenti urbanistici vigenti, un ampliamento volumetrico massimo di 120 metri cubi, purché realizzato in aderenza all’edificio esistente.

Restano comunque fermi:

  • la tutela dei beni ambientali e culturali;
  • la normativa sulle distanze dalle strade;
  • le norme sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
  • gli eventuali vincoli igienico-sanitari che escludano ogni nuova edificazione.

Titolo edilizio e documentazione necessaria

L’intervento richiede il rilascio del permesso di costruire. La domanda deve essere corredata da una documentazione specifica che dimostri la situazione di grave handicap e la necessità dell’ampliamento.

In particolare occorrono:

  • una certificazione medica dell’ASL che attesti la condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con indicazione delle condizioni necessarie a soddisfare pienamente le esigenze abitative della persona residente;
  • una relazione tecnica dettagliata firmata da un progettista abilitato, con adeguata rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l’impossibilità tecnica di reperire spazi idonei all’interno dell’edificio di residenza;
  • il progetto del nuovo volume, con evidenza delle soluzioni tecniche adottate per raggiungere le finalità speciali dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

Vincoli successivi al rilascio del permesso

Al momento del rilascio del permesso di costruire, sulle volumetrie realizzate deve essere imposto, a cura del concessionario, un vincolo quinquennale di:

  • non variazione della destinazione d’uso;
  • non alienazione;
  • non locazione a soggetti non portatori di handicap.

Il vincolo deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 27 novembre 2004.

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