Ordinanza n. 9862/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’opposizione al decreto decisorio presidenziale n. 1284/2024, pubblicato in data 07.03.2024, che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio in relazione al ricorso numero di registro generale 11362 del 2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto decisorio presidenziale di perenzione del giudizio originario, adottato per mancata presentazione della nuova istanza di fissazione di udienza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio originario l'impresa aveva impugnato atti e comportamenti connessi alla richiesta del GSE di restituzione della somma di euro 121.799,84. L'impresa ha proposto opposizione al decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto per perenzione il ricorso, sostenendo di aver avuto conoscenza del decreto soltanto il 19 febbraio 2026, poiché non le sarebbe stato notificato o comunicato, e deducendo la persistenza dell'interesse alla decisione, anche in ragione della richiesta restitutoria del GSE. La perenzione era stata dichiarata ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a. per la mancata presentazione, entro 120 giorni dalla ricezione dell'avviso, di una nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che aveva conferito la procura e dal difensore. La Segreteria aveva inviato l'avviso il 2 novembre 2023 all'indirizzo PEC del difensore, con ricevuta di avvenuta consegna presente nel fascicolo telematico. L'opponente non ha contestato tale circostanza né ha dedotto ragioni specifiche giustificative della mancata tempestiva presentazione dell'istanza, limitandosi ad affermare la persistenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'opposizione. Ha ritenuto accertato che l'avviso di rito fosse stato regolarmente trasmesso via PEC al difensore e ricevuto, e che la nuova istanza di fissazione dell'udienza non fosse stata presentata nel termine previsto. Il termine di 120 giorni è stato qualificato come perentorio. Il Collegio ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile, poiché l'art. 37 c.p.a. la consente soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, non riscontrati nel caso concreto. La persistente attualità dell'interesse alla decisione, dedotta tardivamente, non è stata ritenuta idonea a sanare la decadenza già maturata. Le spese della fase di opposizione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 82, comma 1, c.p.a.
per non avere la ricorrente presentato nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal difensore entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione dell’avviso
La mancata presentazione della nuova istanza di fissazione dell'udienza entro il termine previsto comporta la dichiarazione di perenzione; il termine è perentorio.
art. 37 c.p.a.
il codice di rito condiziona la rimessione in termini per errore scusabile alla presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto
La rimessione in termini è ammessa in via eccezionale e in presenza di presupposti oggettivi, non ravvisabili nella mera mancata conoscenza soggettiva del decreto quando l'avviso processuale risulta regolarmente consegnato via PEC al difensore.
Massime di principio
- Il termine per la presentazione della nuova istanza di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 82, comma 1, c.p.a. è perentorio; la sua inosservanza determina la perenzione del giudizio.
- L'avviso ai fini della perenzione si considera ritualmente ricevuto quando risulta trasmesso all'indirizzo PEC del difensore e corredato dalla ricevuta di avvenuta consegna, anche se la parte deduce di avere conosciuto il decreto di perenzione soltanto successivamente.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, gravi impedimenti di fatto o altri fatti oggettivi riconducibili, di regola, all'oscurità normativa, a contrasti giurisprudenziali o a erronee rassicurazioni di soggetti pubblici competenti.
- La mera persistente attualità dell'interesse alla decisione non consente di superare la decadenza derivante dalla mancata presentazione tempestiva della nuova istanza di fissazione dell'udienza.
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