Sentenza del 07/01/2019 n. 30 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Conferimento di immobili in società - imposta di registro - direttiva 69/335/CEE - aliquota applicabile - aliquota ordinaria - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 7% prevista dall’art. 4, lett. a), punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, sostenendo che il conferimento di immobili in una società di capitali dovesse essere tassato con l’aliquota dell’1% prevista dalla disciplina dell’imposta sui conferimenti e dalla direttiva 69/335/CEE. Chiedeva quindi il rimborso della maggiore imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale. Deduceva inoltre l’illegittimità del diniego di rimborso per asserita irregolarità della delega di firma del funzionario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l’appello. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla delega di firma perché nuovo rispetto al giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 546/1992 e comunque infondato, poiché l’art. 42 del D.P.R. 600/1973 riguarda gli atti di accertamento e non il diniego di rimborso. Nel merito, ha stabilito che la direttiva 69/335/CEE non vieta agli Stati membri di applicare le aliquote ordinarie alle imposte di registro, ipotecaria e catastale sul conferimento di immobili in società di capitali, purché tali imposte non siano superiori a quelle applicabili a trasferimenti immobiliari analoghi. Il conferimento è stato quindi considerato rilevante come trasferimento di diritti reali immobiliari, autonomamente tassabile con l’aliquota ordinaria. Il diniego di rimborso è stato confermato e la società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.200 euro.
Norme richiamate
Direttiva 69/335/CEE, artt. 4, 7, 10, 11 e 12
L’art. 12 consente agli Stati membri di applicare imposte sui trasferimenti di beni immobili conferiti a società, purché non superiori a quelle applicate a operazioni similari.
La direttiva vieta una tassazione ulteriore o sproporzionata dell’operazione societaria, ma non impedisce la tassazione ordinaria del trasferimento immobiliare connesso al conferimento.
D.P.R. 131/1986, art. 4, lett. a), punto 1, Tariffa, Parte I
Prevede l’applicazione dell’imposta di registro agli atti societari che comportano il conferimento di beni immobili.
La norma consente l’applicazione dell’aliquota ordinaria prevista per il trasferimento di immobili quando il conferimento produce un effetto traslativo reale.
D.P.R. 131/1986, art. 1, Tariffa, Parte I
Disciplina la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.
Il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali immobiliari costituisce il presupposto dell’imposta proporzionale ordinaria.
D.Lgs. 546/1992, art. 57
Vieta la proposizione in appello di domande nuove e di motivi nuovi non dedotti in primo grado.
Una censura non proposta tempestivamente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale non può essere introdotta per la prima volta in appello.
D.P.R. 600/1973, art. 42
La disciplina sulla sottoscrizione e delega degli atti di accertamento non è applicabile direttamente a un provvedimento di diniego di rimborso.
Codice civile, artt. 2464 e 2481-bis
Le disposizioni consentono i conferimenti e gli aumenti di capitale nelle società a responsabilità limitata, ma non determinano automaticamente l’applicazione dell’aliquota ridotta ai fini dell’imposta di registro.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9301/2010
Nel conferimento di immobili in una società di capitali, il presupposto della tassazione è l’effetto reale del trasferimento immobiliare, assimilabile a un ordinario trasferimento di diritti reali.
Corte di Giustizia CE, sentenza 11 dicembre 1997, causa C-42/96
Gli Stati membri possono applicare imposte di trasferimento sugli immobili conferiti in società, purché il prelievo non ecceda quello previsto per operazioni immobiliari similari.
Massime di principio
- Il conferimento di un immobile in una società di capitali può essere tassato come trasferimento di un diritto reale immobiliare, e non soltanto come operazione di aumento del capitale.
- La direttiva 69/335/CEE non impone necessariamente l’aliquota ridotta dell’1%: vieta soprattutto una tassazione superiore o aggiuntiva rispetto a quella applicata a trasferimenti immobiliari analoghi.
- Per valutare la compatibilità con il diritto europeo occorre confrontare l’imposta applicata al conferimento con quella prevista per un ordinario trasferimento dello stesso immobile.
- Le contestazioni relative alla delega di firma devono essere proposte già nel giudizio di primo grado; introdurle per la prima volta in appello può comportare l’inammissibilità.
- In caso di conferimento immobiliare, la qualificazione societaria dell’operazione non esclude l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale secondo le regole ordinarie sui trasferimenti immobiliari.
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