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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21279/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del GIP che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. b) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). Il ricorrente denunciava: (1) errato diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che la particolare tenuità era compatibile nonostante la circostanza dell'orario notturno e che il giudice aveva valorizzato elementi attinenti alla tipicità del reato anziché le concrete modalità della condotta; (2) vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e violazione dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 cod. pen., poiché il giudice avrebbe applicato una pena base pari al doppio del minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che, conformemente alla giurisprudenza, ha valutato le concrete modalità di estrinsecazione del fatto e la concreta pericolosità della condotta (palese alterazione psicofisica del guidatore, fermato in ora notturna in zona centrale di Milano, contesto che ha moltiplicato il rischio), escludendo la particolare tenuità. Sul secondo motivo ha rilevato che la pena inflitta si colloca al di sotto della media edittale e quindi non sussisteva un particolare onere motivazionale; ha richiamato il principio secondo cui solo l'irrogazione di pena pari o superiore alla media edittale richiede motivazione specifica rispetto ai criteri dell'art. 133 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna con applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; ha giustificato la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di qualificare l'atto di impugnazione in altra fattispecie processuale (qui come ricorso per cassazione) e disporre la trasmissione degli atti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha interpretato che la sua applicabilità richiede valutazione delle concrete modalità e della effettiva esiguità del pericolo; elementi quali l'orario notturno e il contesto possono escludere la tenuità

  • art. 186, commi 1 e 2, lett. b) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sul reato di guida in stato di ebbrezza; nel caso ha costituito il titolo di imputazione, con valorizzazione sia della condizione del guidatore sia della modalità (ora notturna, area centrale) ai fini della valutazione del pericolo

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che l'adeguata motivazione rispetto ai criteri soggettivi e oggettivi dell'art.133 è richiesta quando la pena base è pari o superiore alla media edittale; se la pena è sotto la media non scatta lo stesso onere motivazionale

Massime di principio

  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) va valutata sulle concrete modalità della condotta e sul grado di pericolosità effettiva: la mera valutazione del tasso alcolemico non è sufficiente se la condotta ha caratteristiche che moltiplicano il rischio (es. guida notturna in centro urbano, alterazione psicofisica evidente).
  • Circostanze che aumentano il rischio concreto (orario notturno, luogo trafficato/centrale, evidente alterazione del conducente) possono escludere la particolare tenuità anche per fattispecie con basso superamento del limite alcolico.
  • Sul punto della motivazione della pena, l'obbligo di motivare specificamente lo scostamento rispetto alla media edittale sussiste quando la pena base è pari o superiore alla media edittale; pene inferiori alla media richiedono un onere motivazionale meno stringente.
  • Le impugnazioni devono essere correttamente qualificate secondo le norme processuali: alcune sentenze (es. con pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità) sono inappellabili e il tribunale può riconfigurare l'atto come ricorso per cassazione secondo le norme processuali vigenti.
  • In casi simili il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o l'erronea applicazione di norme, poiché la Corte di Cassazione tende a dare ampio rilievo alla valutazione di merito sulla pericolosità concreta della condotta.

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