Cassazione Civile, Ordinanza n. 26862/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
Una parte, condannata nel precedente giudizio di cassazione alla rifusione delle spese in favore di tre controricorrenti difesi dai medesimi avvocati, ha chiesto la correzione di un errore materiale nell'ordinanza n. 19117 del 2020. In particolare, ha dedotto che nel dispositivo le spese erano state liquidate in euro 6.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi "per ciascuno" dei controricorrenti, nonostante la difesa fosse unitaria; inoltre, nella motivazione era stato indicato un soggetto estraneo al giudizio come ricorrente. La ricorrente ha chiesto quindi di espungere la locuzione "per ciascuno" e la liquidazione degli esborsi, assumendo che si trattasse di meri errori materiali. I controricorrenti hanno resistito, contestando anche la ritualità della notificazione del ricorso per correzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto rituale la notificazione ai soli contraddittori interessati e ha qualificato come errore materiale emendabile la formula "per ciascuno" contenuta nel dispositivo, perché il compenso spettava unitariamente ai controricorrenti assistiti dal medesimo difensore e la motivazione confermava la liquidazione cumulativa. Ha invece respinto la richiesta di eliminare la liquidazione di euro 200,00 per esborsi, ritenendola parte sostanziale della decisione e quindi non correggibile con il procedimento per errore materiale. Non sono state liquidate spese per la natura meramente amministrativa del procedimento.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Richiamato implicitamente quale base del procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte distingue gli errori meramente materiali emendabili dai contenuti sostanziali della decisione, non correggibili in questo rito.
Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432
È richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione, non si provvede sulle spese in ragione della natura meramente amministrativa del procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali sono emendabili le mere sviste grafiche o lessicali che non incidono sul contenuto sostanziale della decisione e che risultino chiaramente dal testo complessivo del provvedimento, compresa la motivazione.
- Quando più parti siano assistite dal medesimo difensore, la liquidazione del compenso non può essere duplicata per ciascuna di esse, salvo specifiche maggiorazioni previste e concretamente rilevanti; una previsione contraria nel dispositivo può essere corretta se risulta essere frutto di mera svista.
- Non sono correggibili con il procedimento per errore materiale le statuizioni che attengono al contenuto sostanziale della decisione, come la liquidazione di una voce di spesa che non costituisca semplice errore materiale ma scelta decisoria.
- Nel giudizio di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese, attesa la natura amministrativa del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26766/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_civile · 6 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26776/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_civile · 6 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26781/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_civile · 6 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26783/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_civile · 6 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26784/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_civile · 6 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26787/2025 del 06/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →