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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40742/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio per la citazione a comparire per il giudizio di appello, sostenendo che, alla luce della novella normativa, il termine a comparire dovesse essere di quaranta giorni (e non venti) e che dunque la citazione notificata il 3 ottobre 2023 per l'udienza del 7 novembre 2023 non fosse rituale; 2) vizio di motivazione per il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di furto aggravato, atteso che la difesa aveva fatto rilevare che l'immobile era abusivo e che l'appropriazione riguardava una somma di modesto importo (euro 59,33), ritenendo quindi applicabile la causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina che ha portato il termine a comparire a quaranta giorni (art. 601, comma 3, introdotto dall'art. 34, d.lgs. 10/10/2022, n.150) è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024; poiché l'appello era stato proposto nel 2016, la citazione è risultata rituale. Sul secondo motivo ha osservato che il reato contestato è punito con pena detentiva da tre a dieci anni e, perciò, non rientra nei limiti soggettivi previsti dall'art. 131-bis (né nel testo previgente né nelle modifiche richiamate), rendendo infondato il rilievo della difesa. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624, 625 cod. pen.

    Identificano il delitto di furto aggravato pluriaggravato commesso dall'imputato; la pena prevista (reclusione da 3 a 10 anni) è stata determinante per escludere l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis.

  • art. 131-bis cod. pen.

    testo previgente: applicabile ai reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni

    La Corte ha ritenuto che, sia secondo il testo vigente al momento del fatto e della prima sentenza, sia secondo le successive modifiche, i limiti soggettivi della norma non consentono l'applicazione al reato per cui il ricorrente è stato condannato (pena massima superiore ai limiti richiesti).

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen. (modificato dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    La disposizione ha elevato il termine a comparire a quaranta giorni; tuttavia le Sezioni Unite hanno chiarito che tale disciplina è applicabile agli atti d'impugnazione proposti dal 1 luglio 2024, perciò nel caso di appello proposto nel 2016 la citazione rimane conforme.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)

    La novella ha modificato il termine a comparire nel giudizio di appello; la Corte di cassazione ha seguito l'orientamento delle Sezioni Unite circa l'efficacia temporale della modifica.

  • informazioni provvisorie nn. 9-10/2024 delle Sezioni Unite (27 giugno 2024)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la nuova disciplina sul termine a comparire si applica agli atti d'impugnazione proposti dal 1 luglio 2024, principio richiamato dalla Corte per decidere sull'eccezione di ritualità della citazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione; applicata per imporre le spese a carico del ricorrente.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Riferimento procedurale utilizzato dal Pubblico Ministero nella requisitoria scritta; non ha inciso sull'esito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria delle modifiche processuali deve essere verificata con attenzione: le nuove regole sul termine a comparire in appello si applicano solo agli atti d'impugnazione prodotti dopo la decorrenza indicata dalle Sezioni Unite (nel caso, dal 1/7/2024). Per appelli antecedenti resta applicabile la disciplina previgente.
  • Per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis è fondamentale il confronto tra i limiti di pena previsti per il reato e i limiti soggettivi richiesti dalla norma; se la pena massima (o i limiti stabiliti dalla novella) eccede i parametri normativi la causa non può essere riconosciuta, indipendentemente da questioni relative allo stato dell'immobile o all'entità economica del vantaggio.
  • Le eccezioni procedurali relative alla validità della citazione a comparire devono essere valutate alla luce della normativa applicabile al momento dell'impugnazione e delle pronunce della giurisprudenza di legittimità che ne chiariscono l'efficacia temporale.
  • Nel giudizio di cassazione la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso è rigettato; quindi una valutazione preventiva della fondatezza dei motivi è utile per evitare oneri economici aggiuntivi.
  • Argomentazioni fattuali (es. abusività dell'immobile, modestia dell'importo sottratto) non sono, di per sé, decisive se la normativa sostanziale che disciplina la causa di non punibilità non è applicabile per limiti di pena.

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