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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31733/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto davanti al Tribunale di Milano la liquidazione dei compensi per attività giudiziale e stragiudiziale svolta in favore di un cliente in una vicenda societaria connessa alla realizzazione di un resort a Zanzibar. Il Tribunale di Milano aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del resistente e aveva indicato come competente il Tribunale di Trento. Riassunta la causa davanti a quest'ultimo, il Tribunale di Trento aveva separato le domande e, con riferimento alla sola attività stragiudiziale, aveva sollevato d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., ritenendo non applicabile il foro inderogabile del consumatore perché il cliente aveva agito per scopi inerenti alla propria attività professionale e sostenendo che operasse il criterio di competenza dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011. Il rimettente chiedeva dunque alla Corte di verificare se fosse possibile il regolamento d'ufficio e, in sostanza, se la competenza fosse davvero inderogabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che il cliente non avesse la qualità di consumatore, poiché la prestazione professionale dell'avvocato era stata resa in relazione a vicende societarie connesse all'attività professionale/imprenditoriale del cliente; ha inoltre affermato che la competenza prevista dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011 non ha natura inderogabile. Ne segue che il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è ammissibile solo per competenza per materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c., mentre per competenza territoriale derogabile la questione può essere fatta valere solo dalle parti. Poiché la decisione del primo giudice sull'incompetenza non era stata impugnata con regolamento e la causa era stata riassunta davanti al giudice indicato, la competenza si era radicata presso il giudice ad quem. La Corte non ha adottato statuizioni sulle spese e ha dichiarato che il giudizio dovrà proseguire davanti al Tribunale di Trento nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo nei casi in cui la competenza sia per materia o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.; non è utilizzabile per questioni di competenza territoriale derogabile o di valore.

  • art. 28 c.p.c.

    Richiamato come ipotesi di territorio inderogabile che consente il regolamento d'ufficio.

  • art. 14 D.Lgs. 150/2011

    Il criterio di competenza previsto per la liquidazione dei compensi dell'avvocato non è considerato inderogabile.

  • art. 3 D.Lgs. 206/2005

    È consumatore solo la persona fisica che contragga obbligazioni per esigenze personali o familiari, o comunque estranee a un'attività d'impresa o professionale propria.

  • artt. 42 e 380-ter c.p.c.

    Richiamati nel procedimento camerale per la trattazione del regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato, il foro del consumatore non si applica quando la prestazione professionale sia stata resa in relazione ad attività imprenditoriali o professionali del cliente, anche se il cliente è persona fisica.
  • La qualifica di consumatore richiede che il contratto sia concluso per soddisfare esigenze personali o familiari, o comunque estranee a un'attività imprenditoriale o professionale; la qualifica di professionista ricorre invece quando il contratto è funzionale all'esercizio o alle esigenze dell'attività professionale o imprenditoriale.
  • Il criterio di competenza previsto dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011 per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato non ha natura inderogabile.
  • Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è esperibile solo per le questioni di competenza per materia o di competenza territoriale inderogabile; se la competenza è territoriale derogabile, il rimedio spetta soltanto alle parti.
  • Quando la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e la declaratoria di incompetenza del primo giudice non sia stata impugnata nei modi previsti, la competenza si consolida in capo al giudice ad quem per effetto della riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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