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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40892/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Polato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 90 co. 2 D.P.R. n. 570/1960 per avere sottoscritto per autentica i moduli di raccolta firme della lista "Forza Nuova" attestando falsamente di aver accertato l'identità e la presenza dei firmatari. L'accusa sosteneva che molte firme fossero contraffatte e che l'autentica fosse imputabile al ricorrente, con cooperazione di terzi (tra cui Luca Castellini). In cassazione la difesa ha dedotto, in primo motivo, la violazione dell'art. 195 co. 5 c.p.p. e l'inutilizzabilità della deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria che riferì le dichiarazioni dei presunti sottoscrittori (testimonianza indiretta vietata dall'art. 195 co. 4 c.p.p.). In secondo motivo la difesa ha contestato l'esistenza del dolo richiesto dall'art. 90 co. 2 D.P.R. n. 570/1960, sostenendo che la condotta fosse eventualmente colposa, che la lista fu comunque esclusa per carenza di firme e che, a seguito di pronunce costituzionali, l'inquadramento normativo era incerto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, in modo assorbente, il primo motivo. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, perché la condanna si è basata in parte su dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria che riferiva il contenuto delle dichiarazioni rese dai presunti sottoscrittori (ossia che essi avevano disconosciuto le firme). Tale deposizione è stata qualificata come dichiarazione di "de relato" contenutistica e, quindi, come vietata dall'art. 195 co. 4 c.p.p.; i giudici di merito l'avevano invece utilizzata con valore surrogatorio della prova primaria non acquisita (i testimoni primari non escussi, ad eccezione di una che non vide il documento). La Cassazione ha escluso l'utilizzabilità di quella parte della prova e ha ritenuto che la prova della falsificazione non fosse valida, imponendo l'annullamento con rinvio. La Corte non ha deciso nel merito sulla sussistenza del dolo (secondo motivo), ritenendo la questione assorbita dal vizio procedurale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 570/1960, art. 90, co. 2

    art. 90 co. 2 D.P.R. n. 570/1960

    Norma sanziona la falsa attestazione del pubblico ufficiale circa l'autenticità delle sottoscrizioni per la presentazione di liste elettorali; nel procedimento era contestata la fattispecie dolosa, mentre la difesa aveva prospettato la possibile mancanza del dolo (colpa). La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul punto, avendo annullato per vizi probatori.

  • Codice di procedura penale, art. 195, comma 4

    "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)"

    Il divieto impedisce agli ufficiali/agenti di p.g. di riferire in dibattimento il contenuto dichiarativo acquisito da testimoni nelle indagini (testimonianza indiretta). Va distinto il caso in cui l'agente riferisca fatti o percezioni dirette sull'attività investigativa (in linea di massima ammissibile) da quello in cui riferisca dichiarazioni altrui su fatti pregressi (vietato). Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che l'agente avesse riferito dichiarazioni dei presunti sottoscrittori e che tale deposizione fosse quindi inutilizzabile.

  • Codice di procedura penale, artt. 351 e 357

    artt. 351 e 357 c.p.p. (richiamati in relazione all'art. 195)

    Norme attinenti alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni dei testimoni nelle indagini; l'art. 195 co.4 proibisce agli agenti di p.g. di riferire il contenuto di dichiarazioni acquisite con le modalità previste da tali articoli.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 305/2008

    sentenza n. 305/2008 Corte Cost.

    Richiamata nella motivazione come evento che ha portato ad un emendamento dell'art.195 c.p.p.; la Corte ha chiarito limiti interpretativi del comma 4 per evitare l'elisione delle garanzie processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 394/2006 (richiesta dalla difesa)

    sentenza n. 394/2006 Corte Cost.

    Citata dalla difesa in relazione all'effetto che pronunce costituzionali hanno avuto sull'interpretazione e sulla sanzionabilità della fattispecie dell'art. 90 D.P.R. 570/1960; la Cassazione ha comunque lasciato la questione (dolo vs culpa e conseguenze della giurisprudenza costituzionale) indeterminata per decisione successiva.

Massime di principio

  • La deposizione di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca il contenuto dichiarativo di terzi (cioè ciò che i testimoni hanno detto nelle indagini) è, di regola, inutilizzabile ai sensi dell'art. 195 co. 4 c.p.p.; se la condanna si fonda su tale tipo di prova, il vizio è idoneo ad annullare la decisione e determinare il rinvio per nuovo giudizio.
  • Occorre distinguere nettamente le dichiarazioni dell'agente che illustrano lo svolgimento delle indagini o fatti percepiti direttamente (in generale ammissibili) dalle sue dichiarazioni che semplicemente riportano ciò che altri hanno detto sui fatti oggetto di prova (vietate). I giudici devono esplicitare quale delle due categorie ricorra.
  • Se il giudice di merito utilizza la testimonianza dell'agente di p.g. come surrogato della prova primaria mai acquisita (testimoni non escussi), la prova è viziata: la parte che ritiene opportuno il contraddittorio sui testimoni primari deve richiederne l'escussione o il giudice, d'ufficio, disporla ove necessario.
  • Le questioni sull'elemento soggettivo (dolo vs colpa) e sull'eventuale irrilevanza della falsità quando la lista sia comunque esclusa sono valutazioni di merito e non sono state risolte dalla Cassazione in presenza di un vizio probatorio sostanziale; in casi analoghi conviene contestare sia la prova che il concreto dolo, ma i profili devono essere valutati nel contraddittorio nel nuovo giudizio.
  • Quando la prova principale manca o è stata acquisita in violazione delle norme processuali di garanzia, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, non sempre la proscioglimento immediato.

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