Sentenza del 24/03/2015 n. 1771 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione e controlli - Impugnazione avviso di accertamento - Estinzione del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha dichiarato estinto il giudizio per avvenuto pagamento delle somme oggetto della controversia. L'estinzione ha quindi impedito una decisione sul merito della legittimità dell'accertamento o dell'intimazione di pagamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale relativa all'intimazione di pagamento delle somme richieste sulla base di un avviso di accertamento. L'accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dai funzionari e recepito dall'Ufficio. Dopo l'esito infruttuoso dell'istanza di accertamento con adesione, l'Ufficio aveva proceduto, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, al recupero di maggiori imposte dirette e IVA relative alla dichiarazione modello Unico 2006.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento delle imposte sui redditi e costituisce una delle basi normative dell'accertamento emesso dall'Ufficio.
Art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
La norma consente l'accertamento parziale, utilizzato dall'Ufficio per recuperare maggiori imposte sulla base degli elementi emersi dal controllo.
Art. 54 d.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto e ha costituito il fondamento del recupero della maggiore IVA contestata.
Norme sull'estinzione del giudizio tributario per pagamento
Il pagamento delle somme oggetto della controversia determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, senza necessità di una pronuncia sul merito delle pretese fiscali.
Massime di principio
- Quando il contribuente paga integralmente le somme oggetto del contenzioso, il giudizio tributario può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per pagamento non equivale necessariamente a una pronuncia di legittimità dell'accertamento: il giudice non decide, o non deve decidere, se l'atto fiscale fosse fondato nel merito.
- Un processo verbale di constatazione recepito dall'Ufficio può costituire la base dell'avviso di accertamento, ma la sua validità e quella dell'atto impositivo restano questioni da valutare nel merito se il giudizio non viene definito mediante pagamento.
- L'accertamento con adesione, se non si conclude positivamente, non impedisce all'Amministrazione finanziaria di emettere l'atto impositivo nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge.
- Per stabilire gli effetti processuali del pagamento occorre verificare che il pagamento riguardi effettivamente tutte le somme controverse e che sia documentato nel giudizio; in caso contrario, potrebbe residuare una controversia da decidere.
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