Sentenza del 23/06/2016 n. 3733 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Lista Falciani - Dati comunque acquisiti - Utilizzabilità - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava che i dati presenti nella lista Falciani potessero essere utilizzati nel processo tributario, sostenendo in particolare che tali informazioni non costituissero una prova legale idonea a dimostrare l'esistenza della disponibilità finanziaria estera o dell'evasione fiscale. La questione riguardava quindi il valore probatorio dei dati acquisiti dall'Amministrazione e la necessità di verificarne attendibilità e rispondenza al vero mediante ulteriori elementi e il confronto con le difese del contribuente.
La decisione
La sentenza ha stabilito che i dati della lista Falciani sono utilizzabili nel processo tributario, ma non hanno valore di prova legale. Essi costituiscono soltanto una presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 c.c., la cui attendibilità può essere contestata dal contribuente. Spetta alla Commissione tributaria valutare concretamente la genuinità e il peso indiziario dei dati, verificandoli alla luce di ulteriori elementi forniti dall'Amministrazione finanziaria e delle contestazioni e giustificazioni del contribuente. Pertanto, la mera presenza del nominativo nella lista non è di per sé sufficiente a fondare automaticamente la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
I dati della lista Falciani possono essere valutati come presunzioni semplici, ma devono essere sottoposti a un esame concreto di gravità, precisione e concordanza. Non costituiscono una prova legale e la loro attendibilità può essere contestata dal contribuente.
Massime di principio
- Un dato acquisito dall'Amministrazione finanziaria può essere utilizzabile anche se non costituisce una prova legale, purché sia valutato come elemento presuntivo secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
- La semplice inclusione del contribuente in un elenco o in una banca dati non dimostra automaticamente l'evasione o l'esistenza di redditi non dichiarati.
- L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi idonei a confermare l'attendibilità del dato e a collegarlo concretamente alla pretesa fiscale.
- Il contribuente deve avere la possibilità di contestare la provenienza, l'esattezza e il significato dei dati, fornendo spiegazioni o documentazione alternativa.
- Il giudice tributario deve effettuare una valutazione complessiva e individualizzata, confrontando gli elementi presuntivi con le difese del contribuente, senza attribuire valore automatico o decisivo alla sola fonte informativa.
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