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Ordinanza

Ordinanza n. 358/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione n. 375/2021/S/EEL adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”) in data in data 14 settembre 2021, comunicata in data 20 settembre 2021 e avente a oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica”; - e di tutti gli altri atti presupposti conseguenti e comunque connessi anche se ignoti, ivi compresa la determinazione DSAI/60/2017/EEL di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di Illumia Trend S.r.l in data 2 novembre 2017, e la nota dell'Autorità prot. 21179 del 13 maggio 2021, contenente “Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI/60/2017/EEL”;

Giustizia amministrativa202102105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato la deliberazione ARERA che le ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica, nonché gli atti presupposti, tra cui l’avvio del procedimento sanzionatorio e la comunicazione delle risultanze istruttorie. L’ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non esamina il merito della controversia. Considerato il tempo trascorso dall’originaria vicenda, il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla situazione attuale, sulla permanenza dell’interesse alla decisione e sull’eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.

La decisione

Il TAR non decide il merito del ricorso. Dispone incombenti istruttori: l’impresa ricorrente deve dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda e segnalare eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria; ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti e su ogni elemento idoneo a incidere sul permanere dell’interesse o sull’esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 13 maggio 2026 tramite PAT. Il giudice avverte che l’inerzia, in particolare quanto alla dichiarazione sulla permanenza dell’interesse, potrà essere valutata ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell’inerzia processuale ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando, a causa del tempo trascorso, occorra verificare l’attualità dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori chiedendo alle parti aggiornamenti documentati sui fatti e sugli atti sopravvenuti.
  • La parte ricorrente sollecitata con ordinanza istruttoria a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione deve adempiere entro il termine assegnato; la sua inerzia può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’accertamento della permanenza dell’interesse alla decisione può richiedere la cooperazione sia del ricorrente, quanto all’attualità della domanda e ai fatti sopravvenuti, sia dell’amministrazione resistente, quanto agli atti e provvedimenti successivi rilevanti per la controversia.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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