Sentenza del 30/10/2019 n. 6003 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione -- Cartella di pagamento -Interessi - Determinazione ex lege - Evidenza del calcolo - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La cartella è adeguatamente motivata, quanto agli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dei redditi da cui deriva il debito d'imposta e all'anno o periodo di competenza. Non è necessario indicare uno specifico prospetto analitico del calcolo, poiché i criteri di liquidazione degli interessi sono predeterminati dalla legge e la loro applicazione consiste in una semplice operazione matematica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 fosse insufficientemente motivata perché non riportava in modo analitico il calcolo degli interessi applicati. La contestazione riguardava quindi l'obbligo di evidenziare nella cartella le modalità di determinazione degli interessi.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione è sufficientemente motivata, con riferimento agli interessi, quando richiama la dichiarazione e il periodo di competenza, se i criteri applicati sono stabiliti direttamente dalla legge.
d.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina della riscossione consente di determinare gli interessi secondo parametri legislativi predeterminati, senza necessità di una dettagliata esposizione delle singole operazioni aritmetiche.
Cassazione civile n. 8508/2019
La Corte ha affermato che, per gli interessi indicati in una cartella ex art. 36-bis, il richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza è sufficiente, poiché il calcolo è un'applicazione matematica di criteri fissati ex lege.
Massime di principio
- Quando gli interessi tributari sono determinati da parametri fissati direttamente dalla legge, la cartella non deve necessariamente contenere un prospetto analitico di ogni passaggio matematico.
- È normalmente sufficiente che l'atto consenta di individuare la dichiarazione o il debito d'imposta di riferimento, il periodo di competenza e la base normativa del calcolo.
- La contestazione può avere maggiore possibilità di successo se la cartella non permette di individuare il tributo, il periodo, la decorrenza degli interessi o i criteri normativi applicati.
- La sufficienza della motivazione va valutata in concreto: il contribuente deve poter comprendere l'origine della pretesa e verificare il calcolo, anche attraverso i dati richiamati nell'atto.
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