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Ordinanza

Ordinanza n. 1008/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del bando di gara, pubblicato in data 18.02.26, avente ad oggetto l'affidamento, per anni sei, della concessione relativa alla gestione delle aree di sosta a pagamento e senza custodia nel territorio comunale con tutti i relativi allegati tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, il Disciplinare di gara, il Disciplinare tecnico, il prospetto di analisi dei costi e ricavi; - della determina dirigenziale n. 356 del 16.02.26, successivamente pubblicata, del Capo Settore di Polizia Locale del Comune di Gragnano con la quale è stato approvato il modello del bando con tutti i relativi allegati e della richiamata proposta istruttoria n. 172 del 07.02.26; - della delibera di Giunta Comunale n. 140 del 26.11.25 che prevedeva originariamente la sola “Individuazione delle aree di sosta e determinazione delle condizioni di utilizzo e dei piani tariffari - Individuazione di spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato “permesso rosa”, con la quale, poi, è stata introdotta la tariffazione degli abbonamenti per i residenti e commercianti non previsti e stabiliti nel P.E.F.; per quanto di ragione - della delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 17/10/2025 con la quale è stato approvato il P.E.F. con l'annessa “Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica non a rate” a firma Comandate del Corpo di Polizia Municipale; nonché - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare, degli atti istruttori del procedimento, richiamati nei provvedimenti impugnati, nonché gli allegati al bando tra cui a titolo indicativo e non esaustivo: il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico, l'analisi costi e ricavi allegati al bando.

Giustizia amministrativa202601865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e atti presupposti della gara per la concessione, di durata biennale? No: di durata semestrale? No. della concessione per sei anni della gestione delle aree di sosta a pagamento e senza custodia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente, attuale gestore del servizio comunale di sosta a pagamento fino al 30 giugno 2026, ha impugnato il bando e gli atti presupposti della procedura per l'affidamento, per sei anni, della concessione relativa alla gestione delle aree di sosta a pagamento e senza custodia. Ha dedotto l'illegittimità delle clausole asseritamente escludenti che richiedono, quale requisito di partecipazione, un fatturato per servizi analoghi almeno pari all'importo della concessione negli anni 2022, 2023 e 2024, nonché prevedono un canone annuale di € 97.210,00, corrispondente a una base d'asta complessiva di circa € 583.260,90. La censura cautelarmente esaminata riguarda, in particolare, la sproporzione del valore totale stimato della concessione, pari a € 3.888.406,08 al netto dell'IVA, rispetto al reale valore economico dell'affidamento, come determinato nel PEF approvato dal Consiglio comunale. La ricorrente ha inoltre contestato la correttezza delle stime economiche relative ai ricavi, con riferimento all'incidenza degli abbonamenti e al tasso di occupazione del parcheggio coperto di via T. Sorrentino.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora in relazione alla posizione della ricorrente, attuale gestore del servizio, ma ha rilevato che non è ancora intervenuta l'aggiudicazione e che la domanda cautelare non è diretta all'ammissione con riserva, bensì alla sospensione del bando. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha considerato meritevoli di approfondimento, nella fase di merito, le questioni relative alla possibile sproporzione del valore stimato della concessione e alla correttezza delle previsioni economico-finanziarie del PEF, anche con riguardo all'interesse ad agire. Non ha quindi sospeso gli atti impugnati, ritenendo adeguata tutela cautelare la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto, inoltre, incombenti istruttori a carico di entrambe le parti: la società dovrà depositare chiarimenti su numero, tipologia, durata e incidenza economica degli abbonamenti negli anni 2020-2024, nonché sull'occupazione degli stalli e sull'erroneità della stima relativa al parcheggio coperto; il Comune dovrà chiarire se le tariffe degli abbonamenti approvate con delibera di Giunta n. 140 del 26 novembre 2025 siano state considerate nella determinazione della tariffa media di € 0,75 prevista dal PEF. Il termine per gli adempimenti è di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La discussione nel merito è stata fissata al 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 55 c.p.a. senza riportarne il testo.

    La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante sospensione dell'atto, attraverso la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 55, comma 10, c.p.a. senza riportarne il testo.

    Il giudice può fissare sollecitamente la trattazione del merito quale misura di tutela cautelare.

Massime di principio

  • Quando la procedura di gara non è ancora giunta all'aggiudicazione e la parte non chiede l'ammissione con riserva, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché mediante la sospensione del bando.
  • La valutazione cautelare del fumus può essere ritenuta non definibile allo stato quando le censure dipendono da complesse verifiche economico-finanziarie sul valore stimato di una concessione e richiedono approfondimenti istruttori, anche in ordine all'interesse ad agire.
  • Nel giudizio cautelare relativo a una gara, il giudice può ordinare alle parti l'esibizione di relazioni e chiarimenti specifici sui dati economici e fattuali posti a fondamento delle censure e delle difese, fissando un termine per il deposito prima dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoProcedura di garaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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