Sentenza del 01/03/2017 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposte dirette - Irpef - Art. 10 e 54 TUIR - Contributo alla cassa nazionale del notariato - Natura giuridica - Deducibilità dal reddito di impresa - Non sussiste - Deducibilità dal reddito complessivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione, dal reddito di lavoro autonomo indicato nel quadro RE, della tassa d'archivio e dei contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato. Sosteneva che tali contributi, avendo natura previdenziale e assistenziale e non costituendo costi direttamente inerenti alla produzione del reddito professionale, fossero deducibili esclusivamente dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 TUIR, e non dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 TUIR. Contestava inoltre l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La CTR ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza della CTP. Ha ritenuto che i contributi obbligatori alla Cassa Nazionale del Notariato abbiano natura previdenziale e assistenziale, anche se commisurati agli onorari professionali, e che siano estranei al processo produttivo del reddito. Pertanto, non possono essere dedotti dal reddito professionale nel quadro RE, ma devono essere indicati tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo nel quadro RP. L'avviso di accertamento è stato dichiarato totalmente legittimo e lo Studio Associato è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali complessive.
Norme richiamate
Art. 10 del TUIR, D.P.R. 917/1986
I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito complessivo.
La norma costituisce la base specifica per dedurre i contributi previdenziali obbligatori dal reddito complessivo, anziché dal reddito di lavoro autonomo.
Art. 54 del TUIR, D.P.R. 917/1986
Sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese inerenti alla produzione del reddito professionale.
La disposizione consente la deduzione delle spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell'attività professionale o per l'acquisizione di beni e servizi dai quali derivano i compensi, ma non dei contributi previdenziali aventi finalità personale e assistenziale.
Legge 22 novembre 1954, n. 1158
Disciplina originaria del contributo obbligatorio dovuto dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato.
Legge 27 giugno 1991, n. 220
Ha sostituito, dal 1° gennaio 1992, la precedente disciplina del contributo dovuto dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate per contestare l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- I contributi previdenziali obbligatori dei professionisti, anche quando sono calcolati in percentuale o in proporzione agli onorari, mantengono natura previdenziale e assistenziale.
- La commisurazione di un onere al reddito o ai compensi professionali non lo trasforma automaticamente in un costo inerente alla produzione del reddito.
- Per dedurre una spesa dal reddito professionale occorre che essa sia direttamente collegata allo svolgimento dell'attività o alla produzione dei compensi; gli oneri destinati alla previdenza personale seguono invece la disciplina degli oneri deducibili dal reddito complessivo.
- La corretta collocazione dichiarativa è essenziale: nella fattispecie i contributi dovevano essere indicati nel quadro RP e non nel quadro RE.
- In presenza di una norma specifica che disciplina la deduzione degli oneri previdenziali dal reddito complessivo, non è possibile utilizzare la disciplina generale delle spese professionali per dedurli dal reddito di lavoro autonomo.
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