Sentenza del 12/04/2018 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Variazione del domicilio eletto ed effetti della mancata notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica effettuata presso il domicilio originariamente eletto è stata ritenuta valida, poiché la variazione del domicilio non era stata notificata alle controparti costituite. Gli atti successivi del processo possono quindi essere notificati nel luogo inizialmente dichiarato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti processuali della variazione del domicilio eletto nel processo tributario. La variazione, per poter essere fatta valere nei confronti delle controparti già costituite, deve essere loro notificata. In mancanza di tale comunicazione, la modifica non produce effetti nel giudizio nei confronti delle altre parti e il domicilio originariamente dichiarato continua a essere il luogo valido per le notificazioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la variazione del domicilio eletto non è automaticamente opponibile alle altre parti: deve essere portata formalmente a loro conoscenza mediante notificazione.
- Finché la variazione non viene notificata alle controparti costituite, le notifiche effettuate presso il domicilio originario restano valide.
- La parte che modifica il domicilio processuale deve curare tempestivamente la comunicazione formale della variazione, non essendo sufficiente una modifica interna o una mera indicazione non notificata.
- In caso di dubbio, ai fini della validità delle notifiche processuali prevale il domicilio risultante dagli atti e formalmente comunicato alle altre parti.
Testo integrale
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