Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 142 del 20-11-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale UNIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI UNITI (UILPU), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 5 giugno 2019 tra INPS e UILPU per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Vengono disciplinati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità telematiche di acquisizione, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, i casi di recesso e risoluzione, i controlli a campione con possibili penali e le istruzioni contabili con i relativi codici e conti.

Convenzione INPS-UILPU per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-UILPU per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare disciplina la convenzione stipulata il 5 giugno 2019 tra INPS e l’Organizzazione sindacale UILPU per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il documento definisce i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione e decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di tutela per l’Istituto, i casi di recesso e risoluzione, i controlli e le istruzioni contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2021. È prevista la possibilità di rinnovo su richiesta della UILPU, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali senza ulteriori comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, possono avvalersi del servizio e rilasciare delega personale volontaria i titolari di:

  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • pensioni a carico di altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS;
  • pensioni dirette, indirette o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, in virtù del rinvio richiamato nella circolare.

Sono invece esclusi i titolari di pensione sociale e assegno sociale, in quanto la norma richiamata si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega compilata su apposito modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve riportare:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003;
  • la sottoscrizione del titolare della pensione;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa e i dati vengono trasmessi con le medesime modalità telematiche della domanda di prestazione. Se, invece, la delega riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale trasmette telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche INPS e allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d’identità in corso di validità.

Decorrenza, conservazione documentale e revoca

Per le deleghe rilasciate su pensioni già in pagamento, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non ancora estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli effetti decorrono entro tre mesi dalla data di rilascio.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega deve conservare, fino ai termini ordinari di prescrizione e secondo la normativa sulla conservazione sostitutiva:

  • l’originale della delega sottoscritta;
  • la copia del documento d’identità del pensionato.

La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle regole di sicurezza.

La revoca della delega riguarda esclusivamente il rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale, e le eventuali comunicazioni dell’associato su tale rapporto devono essere indirizzate all’organizzazione stessa. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto elabora la richiesta e la comunica all’organizzazione competente.

Poiché è ammessa una sola delega per singola prestazione, una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega esistente. Se la revoca è acquisita contestualmente alla nuova delega, l’Organizzazione sindacale deve trasmettere digitalmente entrambi gli atti e conservarne gli originali, insieme alla copia del documento di identità.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, degli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio.

Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e oneri

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e dagli adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.

I costi del servizio, fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono:

  • € 0,29 per la revoca delega cartacea residuale;
  • € 0,11 per la gestione della delega.

Ogni altro onere inerente alla convenzione è posto a carico della UILPU.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare alcun onere aggiuntivo per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e alle vicende connesse. La UILPU esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione sindacale soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, la UILPU è tenuta al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, con quantificazione nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

L’INPS può recedere unilateralmente nei casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge per la stipula della convenzione, oppure quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che impediscano l’applicazione delle disposizioni convenzionali.

Prima del recesso, l’Istituto comunica motivatamente la volontà di recedere. La UILPU può presentare osservazioni, eventualmente documentate, entro 30 giorni. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica se accoglie o meno le osservazioni e, in caso negativo, procede al recesso. Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite PEC.

La cessazione del servizio di riscossione associativa conseguente alla risoluzione produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenendo conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, quando:

  • intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS imputabili all’Organizzazione sindacale;
  • siano applicate penali superiori al 10% del totale delle quote sindacali versate.

La risoluzione opera dal momento in cui l’INPS comunica all’Organizzazione sindacale la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Controlli a campione e penali

L’Istituto si riserva di verificare annualmente, a campione, almeno l’1% delle deleghe alla riscossione trasmesse dall’Organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati alla stessa. Sono inoltre sottoposte a verifica le deleghe che, al momento dell’acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra dati inseriti e dati presenti nella banca dati INPS relativi al soggetto delegante.

Per le verifiche, la UILPU deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta dell’INPS, trasmessa via PEC, la documentazione cartacea originale che è tenuta a conservare, cioè:

  • la delega;
  • la copia del documento d’identità;
  • l’eventuale altra documentazione del pensionato.

La documentazione deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.

Se emergono irregolarità, l’Istituto applica penali graduate in base alla gravità dell’inadempimento secondo l’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS attribuito alla convenzione è BY.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della UILPU sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25714, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27714, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11714, nuovo conto per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del sindacato devono essere imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili esclusivamente tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con la UILPU sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Premessa e durata della convenzione

La convenzione tra INPS e UILPU, sottoscritta il 5 giugno 2019 sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018, disciplina la riscossione dei contributi sindacali dei pensionati associati. Ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta della UILPU da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza e, in mancanza, cessa automaticamente. È comunque riconosciuto il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Rientrano anche i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, per effetto del rinvio normativo richiamato in circolare. Restano esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale.

Modalità di rilascio e decorrenza della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy previste dal D.lgs. n. 196/2003. Deve essere firmata dal pensionato e accompagnata dagli estremi di un documento di identità valido. Se presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione; se riferita a una pensione già in essere, la delega decorre dalla prima rata utile non ancora estratta o, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dal rilascio.

Conservazione documentale e revoca della delega

L’Organizzazione sindacale deve conservare, secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega e la copia del documento di identità, garantendo integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. La revoca può essere comunicata dal pensionato direttamente all’INPS, con indicazione dell’organizzazione revocata e dei dati del documento di identità. È ammessa una sola delega per singola prestazione; se ne arriva una nuova su prestazione già gravata da altra delega, essa produce effetti solo dopo la revoca della precedente. La revoca decorre dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento.

Misura del contributo sindacale e costi del servizio

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle rate di pensione, tredicesima inclusa, al netto dei trattamenti di famiglia e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, degli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo. I costi del servizio, stabiliti con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a € 0,29 per revoca delega cartacea residuale e € 0,11 per gestione delega; ogni altro onere resta a carico della UILPU.

Clausola di salvaguardia, recesso e risoluzione

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. La UILPU esonera l’Istituto da responsabilità e, in caso di controversie sul rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi. L’Istituto può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, perdita dei requisiti, o impossibilità di applicare le clausole convenzionali per sopravvenienze normative; il recesso segue un contraddittorio con osservazioni della UILPU entro 30 giorni. La convenzione si risolve di diritto anche in caso di impossibilità normativa, pregiudizi o conflitti di interesse, o penali superiori al 10% delle quote versate nell’anno di riferimento.

Controlli a campione e penali

L’INPS può verificare annualmente a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse, oltre alle deleghe che generano blocchi funzionali per difformità tra dati inseriti e banca dati dell’Istituto. La UILPU deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta, via PEC, la documentazione originale conservata, spedendola con raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità, l’Istituto applica penali graduate secondo l’articolo 10 della convenzione; se superano il 10% delle quote riversate nell’anno, la convenzione si scioglie di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è BY. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25714 e GPA27714 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate rispettivamente nell’anno in corso e negli anni precedenti, oltre al nuovo conto GPA11714 per il debito verso l’organizzazione e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti alla UILPU vanno sul conto GPA35041. I movimenti sono gestiti tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.