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Circolare

Circolare numero 141 del 19-11-2019

Il decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, ha ampliato la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Con la presente circolare si illustrano le novità normative e si forniscono le prime istruzioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, che estendono le tutele per malattia e degenza ospedaliera agli iscritti alla Gestione separata. Viene chiarito il nuovo requisito contributivo minimo di 1 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento, restando fermo il requisito reddituale, e si precisano decorrenza e regime transitorio dal 5 settembre 2019. La circolare aggiorna inoltre le misure economiche delle indennità, che risultano raddoppiate, con indicazione degli importi giornalieri in base alla contribuzione accreditata.

Ampliamento delle tutele di malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata

Ampliamento delle tutele di malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata

La circolare illustra l’intervento normativo introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che modifica il quadro delle tutele previdenziali per gli iscritti alla Gestione separata. L’aggiornamento riguarda sia i requisiti di accesso alle prestazioni sia la loro misura economica, con decorrenza dal 5 settembre 2019.

Ambito soggettivo

Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La circolare evidenzia che, per espressa formulazione normativa, la modifica interessa le categorie di lavoratori iscritti con aliquota contributiva piena.

Decorrenza e regime transitorio

L’articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, prevede l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 5 settembre 2019. Di conseguenza, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziati prima di tale data, anche se non ancora conclusi al 5 settembre 2019, restano disciplinati dalla normativa previgente.

Requisiti contributivi e reddituali

La principale innovazione riguarda il requisito contributivo: non è più richiesto il precedente accreditamento di 3 mensilità nei 12 mesi antecedenti l’evento, ma è sufficiente che nei 12 mesi precedenti risulti attribuita almeno 1 mensilità di contribuzione nella Gestione separata. Resta invece invariato il requisito reddituale, secondo cui nell’anno solare precedente quello di inizio dell’evento il reddito individuale assoggettato a contribuzione nella Gestione separata non deve superare il 70% del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, vigente per il medesimo anno.

Misura delle prestazioni

Per la degenza ospedaliera, la circolare precisa che la misura dell’indennità prevista dal D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Per le degenze iniziate dal 5 settembre 2019, l’indennità è calcolata su 280,94 euro e spetta per ogni giornata indennizzabile nelle seguenti misure:

  • 44,95 euro, pari al 16%, con accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro, pari al 24%, con accrediti da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro, pari al 32%, con accrediti da 9 a 12 mesi.

Per l’indennità di malattia, la disciplina richiama le norme di riferimento e chiarisce che la prestazione è pari al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera. Poiché quest’ultima è stata raddoppiata, anche l’indennità di malattia risulta conseguentemente raddoppiata. Per gli eventi iniziati dal 5 settembre 2019, gli importi giornalieri sono calcolati su 280,94 euro e corrispondono a:

  • 22,48 euro, pari all’8%, con 1-4 mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti;
  • 33,71 euro, pari al 12%, con 5-8 mensilità accreditate;
  • 44,95 euro, pari al 16%, con 9-12 mensilità accreditate.

Malattia collegata a patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative

La circolare richiama anche la fattispecie dei periodi di malattia certificati come conseguenti a trattamenti terapeutici per malattie oncologiche, per gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o comunque tali da comportare una inabilità lavorativa temporanea del 100%. Tali periodi sono equiparati alla degenza ospedaliera e, per gli eventi intervenuti dal 5 settembre 2019, si applicano le nuove regole sia sotto il profilo dei requisiti contributivi sia sotto quello della determinazione dell’indennità.

Applicazione della normativa previgente

Per le degenze ospedaliere e per gli eventi di malattia iniziati prima del 5 settembre 2019 e ancora in corso a quella data, la circolare conferma l’applicazione delle disposizioni previgenti del D.M. 12 gennaio 2001. Il nuovo regime, quindi, opera solo per gli eventi insorti dalla data di entrata in vigore della norma.

Istruzioni successive

La circolare annuncia infine che un apposito messaggio fornirà alle Strutture territoriali le istruzioni operative per la gestione delle domande e dei certificati relativi agli eventi di malattia e di degenza ospedaliera insorti dal 5 settembre 2019.

Punti principali

Premessa normativa

L’articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha inserito nel d.lgs. n. 81/2015 l’articolo 2-bis, ampliando le tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata. La circolare richiama in particolare l’erogazione dell’indennità giornaliera di malattia e dell’indennità di degenza ospedaliera, subordinandole a un requisito di contribuzione minima più favorevole rispetto al passato.

Soggetti interessati

Le nuove disposizioni riguardano tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La circolare precisa che, secondo il tenore letterale della norma, la modifica interessa le categorie di lavoratori iscritti con aliquota contributiva piena.

Decorrenza e regime transitorio

La norma entra in vigore dal 5 settembre 2019, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziati prima di tale data, anche se ancora in corso al 5 settembre 2019, restano disciplinati dalla previgente normativa.

Requisiti contributivi e reddituali

Per gli eventi verificatisi dal 5 settembre 2019, l’accesso alle indennità richiede che nei 12 mesi precedenti l’evento sia attribuita almeno 1 mensilità di contribuzione nella Gestione separata. Rimane fermo il requisito reddituale: nell’anno solare precedente quello di inizio dell’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata non deve superare il 70% del massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 per il medesimo anno.

Misura dell’indennità di degenza ospedaliera

Per le degenze iniziate dal 5 settembre 2019, l’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100% e viene calcolata su 280,94 euro. L’importo giornaliero indennizzabile è pari a 44,95 euro per accrediti da 1 a 4 mesi, 67,43 euro per accrediti da 5 a 8 mesi e 89,90 euro per accrediti da 9 a 12 mesi.

Misura dell’indennità di malattia

L’indennità di malattia, che per legge è pari al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera, risulta di fatto raddoppiata in conseguenza del nuovo assetto normativo. Per gli eventi iniziati dal 5 settembre 2019, l’importo di riferimento è 280,94 euro e l’indennità giornaliera è pari a 22,48 euro per 1-4 mensilità accreditate, 33,71 euro per 5-8 mensilità e 44,95 euro per 9-12 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento.

Malattia connessa a patologie oncologiche o gravi patologie

I periodi di malattia certificati come conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o comunque tali da comportare una inabilità lavorativa temporanea del 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera. Anche per tali eventi, se insorti dal 5 settembre 2019, si applicano sia i nuovi requisiti contributivi sia le nuove percentuali di calcolo.

Regime previgente per gli eventi già in corso

Per le degenze ospedaliere e per gli eventi di malattia, inclusa la fattispecie di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017, iniziati prima del 5 settembre 2019 e ancora in corso a quella data, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 12 gennaio 2001.

Istruzioni operative

La circolare anticipa che con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le istruzioni operative per la gestione delle domande e/o dei certificati relativi agli eventi di malattia e degenza ospedaliera insorti dal 5 settembre 2019.

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