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Regolamento

R.R. Liguria 3/2013

Regolamento Regionale n. 3 del 16 Aprile 2013. Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 2/2009 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari”).

Normativa regionaleR.R. Liguria 3/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica e integra il previgente regolamento regionale n. 2/2009 sulle strutture ricettive alberghiere. È però oggi sostanzialmente superato/abrogato: le relative disposizioni attuative sono state poi sostituite e, secondo la nota fornita, l’abrogazione ha operato progressivamente con la l.r. 32/2014, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive alberghiere

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive alberghiere

Il provvedimento interviene sul regolamento regionale n. 2/2009, che dettava le disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere nell’ambito della normativa regionale sul turismo e sulle strutture turistico-ricettive e balneari. Si tratta di un atto meramente modificativo, riferito alla Regione indicata nell’intestazione.

Oggetto e finalità

Il regolamento aggiorna e integra la disciplina attuativa già vigente per le strutture ricettive alberghiere, incidendo sulle modalità applicative del testo regolamentare precedente. Dal testo fornito non emergono ulteriori contenuti sostanziali specifici, ma solo il richiamo alla disciplina attuativa di settore.

Regime successivo e obsolescenza

Il provvedimento risulta oggi non più utile ai fini applicativi, perché:

  • è stato abrogato ai sensi dell’art. 72 della l.r. 12 novembre 2014, n. 32, con decorrenza collegata all’entrata in vigore delle singole disposizioni della stessa legge regionale nelle materie corrispondenti;
  • le disposizioni attuative di riferimento sono state successivamente approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 9 dicembre 2019;
  • resta inoltre richiamato l’art. 2 della l.r. 1 luglio 2024, n. 9, ferma restando l’efficacia degli effetti abrogativi già prodottisi in precedenza.

In ragione di tali successive fonti e del carattere ormai superato della disciplina, l’atto deve considerarsi deprecato/obsoleto ai fini pratici.

Testo integrale

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