Circolare numero 130 del 16-09-2013
1. Premessa 2.Ambito di applicazione 3.Diritto all’indennità di maternità: requisiti 4.Rapporto tra prestazioni di maternità e iscrizione alla gestione previdenziale 5.Misura e durata delle prestazioni 5.1.Indennità di maternità 5.2.Indennità per congedo parentale 6. Oneri derivanti dal trattamento economico di maternità e congedo parentale 7.Istruzioni operative 8. Accredito figurativo dei periodi di congedo parentale 9.Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’estensione, dal 1° gennaio 2013, della tutela di maternità e del congedo parentale alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, con le relative condizioni di accesso, misure delle prestazioni e istruzioni operative. Vengono chiariti i requisiti soggettivi, il rapporto tra iscrizione al regime previdenziale e diritto alla prestazione, i termini di domanda, le regole di decorrenza in caso di iscrizione tardiva, nonché l’indennità spettante per maternità, adozione/affidamento e interruzione di gravidanza. Sono inoltre indicati il contributo annuo dovuto a copertura degli oneri, le modalità di sospensione dell’obbligo contributivo durante il congedo parentale, l’accredito figurativo e le istruzioni contabili.
Estensione della tutela di maternità e del congedo parentale alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne
Estensione della tutela di maternità e congedo parentale alle pescatrici autonome
La circolare disciplina l’estensione della tutela di maternità e del congedo parentale alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, in attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L’intervento si innesta sul Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) e produce effetti dal 1° gennaio 2013.
Ambito di applicazione e soggetti tutelati
La nuova disciplina si applica alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 1, comma 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250.
Sono incluse:
- le pescatrici autonome addette alla pesca marittima costiera, iscritte nelle matricole della Gente di Mare di 3ª categoria tenute dalla competente Autorità Marittima, che esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda;
- le pescatrici delle acque interne iscritte nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali e munite di licenza ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionarie di specchi d’acqua, aziende vallive di pescicoltura o soggetti analoghi.
Ai fini dell’iscrizione al regime assicurativo è richiesto l’esercizio professionale della pesca come attività esclusiva o prevalente, da valutare sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo reddituale. L’iscrizione presso la sede INPS competente ha natura ricognitiva di una situazione di fatto già esistente ed è il presupposto per l’accesso alla tutela.
Indennità di maternità: requisiti, termini e decorrenza
L’indennità di maternità spetta alle pescatrici autonome su domanda, da presentare entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138.
La liquidazione è subordinata:
- al versamento dell’intera contribuzione riferita al periodo indennizzabile;
- alla verifica, all’inizio del periodo stesso, dell’accertato stato di gravidanza;
- all’iscrizione al regime assicurativo previsto dalla legge n. 250/1958.
Il diritto all’indennità per i due mesi antecedenti e i tre successivi alla nascita è riconosciuto dal 1° gennaio 2013. Se il periodo indennizzabile è iniziato prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità, vengono indennizzate soltanto le giornate che ricadono nell’anno 2013, purché sussistano le condizioni previste.
Rapporto tra iscrizione e prestazione
La circolare chiarisce il coordinamento tra iscrizione al regime previdenziale e diritto alla prestazione. Poiché l’iscrizione ha valore di accertamento ricognitivo, il mancato tempestivo adempimento incide sulla decorrenza dell’indennità.
In caso di iscrizione successiva all’inizio del periodo indennizzabile, ma effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il diritto alla prestazione è riconosciuto e l’indennità decorre:
- dalla data di inizio del periodo di maternità, se l’attività è iniziata prima del periodo stesso;
- dalla data di inizio dell’attività, se questa è iniziata dopo l’inizio del periodo di maternità.
Se invece l’iscrizione avviene oltre il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività, il diritto può essere esercitato solo dalla data della domanda di iscrizione.
La circolare riporta anche esempi applicativi per chiarire la decorrenza nei casi di attività iniziata prima o dopo il periodo di maternità.
Misura e durata delle prestazioni di maternità
L’art. 68 del decreto legislativo n. 151/2001 riconosce alle pescatrici autonome una indennità giornaliera pari all’80% del salario convenzionale giornaliero previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Per l’anno 2013, il salario convenzionale giornaliero di riferimento è pari a 26,15 euro, coincidente con quello fissato per i pescatori associati in cooperativa dalla circolare INPS n. 47 del 26 marzo 2013.
La circolare precisa inoltre che:
- in caso di adozione o affidamento, nazionale o internazionale, l’indennità è corrisposta per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, ovvero in Italia per l’adozione o affidamento internazionale;
- in caso di interruzione spontanea o volontaria della gravidanza, non anteriore al terzo mese e certificata dall’ASL competente, spetta un’indennità giornaliera per 30 giorni, calcolata con le stesse modalità dell’indennità di maternità.
Congedo parentale
La legge n. 228/2012 estende alle pescatrici autonome anche il congedo parentale disciplinato dall’art. 69 del decreto legislativo n. 151/2001.
Il diritto riguarda un periodo complessivo di 3 mesi, fruibile anche frazionatamente entro:
- il primo anno di vita del bambino;
- un anno dall’ingresso in famiglia, oppure in Italia, del minore adottato o affidato, indipendentemente dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento.
L’indennità è riconosciuta solo se vi è effettiva astensione dall’attività lavorativa. La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo; in caso contrario, possono essere indennizzati soltanto i periodi successivi alla richiesta. Il trattamento economico è pari al 30% della misura giornaliera del salario convenzionale assunto a base per la maternità.
Il diritto è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo scaduto precedente l’inizio del congedo richiesto.
Oneri contributivi, sospensione e contribuzione figurativa
Per coprire gli oneri derivanti dall’estensione della tutela, il comma 1-bis dell’art. 82 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede, a carico di ciascun iscritto al regime assicurativo dei pescatori autonomi, l’applicazione dello stesso contributo annuo già previsto per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
Le modalità di pagamento e riscossione saranno definite con successiva circolare.
Durante il congedo parentale l’obbligo contributivo è sospeso. Tuttavia, il diritto all’indennità è riconoscibile solo in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui inizia il congedo, oppure dei contributi relativi al medesimo mese di inizio del congedo.
La sospensione può riguardare solo mesi solari interi, in ragione della periodicità e indivisibilità del contributo obbligatorio. Pertanto, se il congedo si colloca, ad esempio, dal 20 settembre al 19 dicembre, è possibile sospendere il versamento soltanto per i mesi di ottobre e novembre.
L’accredito figurativo del congedo parentale avviene d’ufficio, senza domanda, sulla base degli archivi di liquidazione delle prestazioni ed è esposto nell’Estratto Conto con specifica descrizione. Poiché la sospensione dell’obbligo contributivo riguarda mesi interi, anche l’accredito figurativo segue lo stesso criterio temporale.
Il valore figurativo è determinato secondo l’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, applicabile anche ai lavoratori iscritti alla gestione dei pescatori autonomi. In sostanza, il periodo figurativo viene valorizzato sulla base del reddito medio mensile assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare interessato. Se il congedo interessa due anni solari diversi, il valore deve essere calcolato separatamente per ciascun anno.
La circolare precisa anche che la contribuzione figurativa, a differenza di quella obbligatoria, è accreditata a settimane; pertanto, una volta individuati i mesi di congedo e convertiti in settimane, occorre verificare che la somma tra settimane figurative e settimane di contribuzione obbligatoria, calcolate con il coefficiente 4,333, non superi la capienza massima del periodo considerato.
Istruzioni operative e contabili
Le Strutture territoriali INPS devono accettare, dal 1° gennaio 2013, le domande delle nuove destinatarie, trasmesse con i canali tradizionali mediante i modelli SR01 e SR23, in attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche.
Per la gestione del congedo parentale, le sedi devono utilizzare la funzione automatizzata “Sospensione dell’obbligo assicurativo IVS” per aggiornare tempestivamente gli archivi e sospendere l’obbligo contributivo relativo al periodo fruito. La sospensione è limitata ai mesi solari interi.
Sul piano contabile, gli oneri per le prestazioni devono essere imputati ai seguenti conti della gestione PTP:
- PTP30004 e PTP30074 per l’indennità di maternità;
- PTP30005 e PTP30075 per l’indennità di congedo parentale.
Gli eventuali recuperi di prestazioni devono essere registrati sui conti:
- PTP24031 per il recupero dell’indennità di maternità;
- PTP24032 per il recupero dell’indennità di congedo parentale.
Punti principali
Estensione della tutela dal 1° gennaio 2013
La legge di stabilità 2013 ha esteso alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne la tutela di maternità già prevista per altre lavoratrici autonome. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2013 e trova copertura in uno specifico contributo a carico degli iscritti al regime assicurativo dei pescatori autonomi.
Soggetti interessati e iscrizione al regime previdenziale
La tutela riguarda le pescatrici autonome addette alla pesca marittima costiera, iscritte nelle matricole della Gente di Mare di 3ª categoria, che esercitano l’attività in modo esclusivo o prevalente con natanti non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda, e le pescatrici delle acque interne iscritte nei registri dei pescatori di mestiere, in possesso di licenza e non alle dipendenze di terzi. L’iscrizione al regime previdenziale richiede l’esercizio professionale della pesca come attività esclusiva o prevalente e costituisce un accertamento ricognitivo di una situazione di fatto esistente.
Requisiti e termini per l’indennità di maternità
L’indennità spetta su domanda da presentare entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile. La liquidazione avviene previo versamento dell’intera contribuzione relativa al periodo e previa verifica dello stato di gravidanza e dell’iscrizione al regime assicurativo. Il diritto è riconosciuto per i due mesi precedenti e i tre successivi alla nascita dal 1° gennaio 2013; se il periodo indennizzabile è iniziato prima di tale data, sono rimborsabili solo le giornate ricadenti nel 2013, purché sussistano i requisiti.
Decorrenza della prestazione in caso di iscrizione tardiva
Se l’iscrizione al regime avviene dopo l’inizio del periodo indennizzabile ma entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, la prestazione spetta dalla data di inizio del periodo di maternità, purché l’attività sia iniziata prima di tale periodo; se invece l’attività inizia dopo l’inizio della maternità, la prestazione decorre dalla data di inizio attività. Se l’iscrizione avviene oltre i 30 giorni dall’inizio dell’attività, il diritto può essere esercitato solo dalla data della domanda di iscrizione.
Misura della maternità, adozione/affidamento e interruzione di gravidanza
L’indennità giornaliera di maternità è pari all’80% del salario convenzionale giornaliero dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Per il 2013 il salario convenzionale di riferimento è pari a 26,15 euro al giorno. In caso di adozione o affidamento, nazionale o internazionale, l’indennità spetta per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, secondo l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2001. È inoltre riconosciuta, in caso di interruzione spontanea o volontaria della gravidanza non prima del terzo mese e su certificazione dell’ASL competente, un’indennità giornaliera per 30 giorni.
Congedo parentale: durata, domanda e trattamento economico
La legge estende alle pescatrici autonome il congedo parentale previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001, per complessivi 3 mesi, fruibili anche frazionatamente entro il primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore adottato o affidato. Il trattamento economico è riconosciuto solo in caso di effettiva astensione dall’attività lavorativa; la domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo, altrimenti sono indennizzabili solo i periodi successivi alla richiesta. L’importo è pari al 30% della misura giornaliera del salario convenzionale usato per la maternità.
Contributo annuo, sospensione contributiva e accredito figurativo
Per finanziare l’estensione della tutela, è previsto un contributo annuo a carico di ogni iscritto al regime assicurativo dei pescatori autonomi, di importo corrispondente a quello già previsto per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti; le modalità operative di pagamento saranno definite con successiva circolare. Durante il congedo parentale l’obbligo contributivo è sospeso, ma la prestazione è riconoscibile solo se risultano pagati i contributi del mese precedente o del medesimo mese di inizio congedo. L’accredito figurativo del congedo avviene d’ufficio, senza domanda, ed è limitato ai mesi solari interi di sospensione; il valore figurativo è determinato secondo i criteri dell’articolo 8 della legge n. 155/1981.
Istruzioni operative e contabili
Le sedi INPS devono accettare, dal 1° gennaio 2013, le domande presentate dalle nuove destinatarie tramite i canali tradizionali (modelli SR01 e SR23), in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche. La sospensione dell’obbligo assicurativo IVS deve essere gestita con la specifica funzione procedurale, solo per mesi solari interi. Gli oneri per maternità e congedo parentale vanno imputati ai conti PTP30004, PTP30074, PTP30005 e PTP30075, mentre i recuperi devono essere registrati sui conti PTP24031 e PTP24032.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 17 set 2013Circolare numero 131 del 17-09-2013
- Circolare · 19 set 2013Circolare numero 136 del 19-09-2013
- Circolare · 19 set 2013Circolare numero 135 del 19-09-2013
- Circolare · 19 set 2013Circolare numero 134 del 19-09-2013
- Circolare · 19 set 2013Circolare numero 133 del 19-09-2013
- Circolare · 19 set 2013Circolare numero 132 del 19-09-2013
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →