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Circolare

Circolare numero 133 del 19-09-2013

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 2 agosto 2013 con FENALPI, valida fino al 31 dicembre 2013, per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e presentazione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, nonché gli aspetti economici, contabili e di responsabilità. Vengono inoltre richiamati il codice INPS assegnato e i conti istituiti per la rilevazione contabile delle trattenute.

Convenzione INPS-FENALPI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-FENALPI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS e FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati, finalizzata alla riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La convenzione, sottoscritta il 2 agosto 2013 e approvata con determinazione n. 95 del 22 aprile 2013, ha validità fino al 31 dicembre 2013.

Soggetti che possono aderire al servizio

L’articolo 1 della convenzione richiama l’art. 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono rilasciare la delega per la trattenuta sindacale. Hanno diritto ad avvalersi del servizio i titolari di:

  • pensione diretta;
  • pensione indiretta;
  • pensione di reversibilità.

Tali trattamenti devono essere a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

Resta invece esclusa l’applicabilità della norma ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché l’art. 23 octies si riferisce espressamente alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e controfirmato dal responsabile locale della FENALPI.

Ai fini operativi, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali della Federazione.

Le deleghe devono essere presentate alla sede INPS con un elenco in duplice copia: una copia viene restituita alla FENALPI con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Decorrenza delle deleghe e delle revoche

Le deleghe presentate da persone già titolari di pensione, così come le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della struttura territoriale INPS competente.

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, è efficace la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca espressa della precedente. In tal caso, prevale la delega successiva.

La circolare precisa inoltre che il rilascio di una nuova delega non determina automaticamente la revoca della precedente. Quando la revoca è comunicata direttamente dal pensionato, la struttura periferica acquisisce l’atto e la revoca decorre, anche in questo caso, dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle rate di pensione, tredicesima inclusa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono differenziate per scaglioni:

  • 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso;
  • 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, costi e rimesse

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale dell’INPS e FENALPI.

I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Responsabilità dell’organizzazione sindacale

L’articolo 10 della convenzione prevede che FENALPI esoneri l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, FENALPI si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente a tali contestazioni.

Codice convenzione e contabilità

Alla convenzione è attribuito il codice INPS B7. Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto di FENALPI sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25367, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27367, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale. Inoltre, nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti per tali registrazioni contabili.

Punti principali

Oggetto e validità della convenzione

La convenzione con FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati è stata sottoscritta il 2 agosto 2013 ed è stata approvata con determinazione n. 95 del 22 aprile 2013. Essa disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti e ha validità fino al 31 dicembre 2013.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda soltanto pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale di FENALPI. I nominativi dei rappresentanti e incaricati autorizzati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali della Federazione. Le deleghe devono essere presentate con elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS alla Federazione con timbro e firma per ricevuta e, insieme alla delega, fa prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Decorrenza delle deleghe e delle revoche

Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati e presentate alla struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, così come per le revoche, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Se un pensionato ha rilasciato più deleghe a diverse organizzazioni sindacali, prevale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; in tal caso prevale la delega successiva. È escluso che la semplice sottoscrizione di una nuova delega valga come revoca implicita della precedente. Se la revoca perviene direttamente dal pensionato, la struttura periferica la acquisisce e la revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima inclusa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% per gli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% per la parte eccedente tale limite e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% per la parte eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e FENALPI. I costi del servizio sono stati determinati sulla base della contabilità analitica 2011 e risultano pari a: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca delega; € 1,48 per variazione (revoca e acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega.

Esonero da responsabilità

Con l’articolo 10 della convenzione FENALPI esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, FENALPI si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS B7. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni per conto di FENALPI sono istituiti i conti GPA25367, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27367, per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con la Federazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

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