Circolare numero 135 del 19-09-2013
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati e Imprenditori – S.A.L.P.I. sulle prestazioni temporanee
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 luglio 2013 tra INPS e S.A.L.P.I. per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli aventi diritto. Sono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, le regole di versamento e di conservazione della documentazione, nonché i profili di responsabilità e i termini di durata della convenzione. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione dei contributi, del debito verso l’Organizzazione e dei rimborsi spese per il servizio di esazione.
Convenzione INPS-S.A.L.P.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-S.A.L.P.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 30 luglio 2013 tra INPS e Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati e Imprenditori (S.A.L.P.I.) per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono disciplinati ambito applicativo, modalità di adesione e revoca, aliquote, flussi di versamento, profili di responsabilità e istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La trattenuta del contributo associativo può essere effettuata sui trattamenti spettanti ai beneficiari di:
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria;
- disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
- disoccupazione speciale;
- integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione riguarda quindi esclusivamente le prestazioni temporanee indicate, sulle quali il lavoratore può autorizzare la trattenuta a favore del S.A.L.P.I.
Delega di adesione: contenuto e requisiti di validità
La riscossione avviene solo previo rilascio della delega, il cui testo è inserito nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore;
- recare il timbro dell’Organizzazione;
- essere firmata dal legale rappresentante.
La delega è priva di efficacia se non è contenuta nel modulo INPS oppure se manca anche uno solo degli elementi richiesti (sottoscrizione del lavoratore, timbro o firma del rappresentante dell’Organizzazione). Il codice identificativo del S.A.L.P.I. è 5101.
Durata della delega, revoca e contestazioni
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega devono avvenire entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore con cui viene revocata la delega, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi il Sindacato è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite.
Aliquote del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti.
Il S.A.L.P.I. ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3,50% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI;
- 1,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1,50% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Modalità di versamento e obblighi informativi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti al Sindacato senza applicazione di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Contestualmente devono mettere a disposizione del S.A.L.P.I. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991. Tale documentazione, insieme alle eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della medesima legge.
I versamenti devono essere eseguiti su un conto corrente che sarà successivamente comunicato alle strutture dell’Istituto con indicazione del codice IBAN.
Costi del servizio e disciplina del recesso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, fissato in 0,74 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo sarà comunicata mediante raccomandata A/R o PEC; il S.A.L.P.I. potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità dell’INPS e riparto degli oneri
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e il S.A.L.P.I. e alle vicende ad esso relative. L’Istituto è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in relazione a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, eseguiti da creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione.
In caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione soccombente deve:
- rimborsare all’interessato la ritenuta operata, se la controversia riguarda la validità della delega;
- ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. È comunque prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Dati dell’Organizzazione e istruzioni contabili
La sede legale del S.A.L.P.I. è indicata in Via S.M. Carità, 38, Sant’Antonio Abate (NA).
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’Organizzazione sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25369, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35369, per l’accreditamento al S.A.L.P.I. dei contributi associativi;
- GPA11369, per la rilevazione del debito verso il S.A.L.P.I.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11369; l’eventuale saldo risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.
Per ulteriori istruzioni procedurali e contabili relative ai rapporti finanziari con il S.A.L.P.I. la circolare rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti beneficiari
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore del Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati e Imprenditori (S.A.L.P.I.) mediante trattenuta su prestazioni temporanee INPS. Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria, disoccupazione ASpI e Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, validità e revoca
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega è inefficace se non inserita nel modello INPS o se mancano sottoscrizione, timbro o firma. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta; per prestazioni con durata superiore all’anno, revoca o nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre precedente all’anno di riferimento. In caso di comunicazione di revoca da parte del lavoratore, la struttura INPS competente deve acquisirla tempestivamente.
Contestazioni e restituzioni
Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega, a seguito di comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente percepite. In caso di revoca o annullamento della prestazione, il S.A.L.P.I. deve restituire al lavoratore le somme già trattenute. Se il giudizio sulla validità della delega si conclude con soccombenza dell’Organizzazione, questa deve rimborsare la ritenuta all’interessato.
Aliquote del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata nella delega in percentuale alla prestazione ed essere uguale per tutti gli iscritti. Il S.A.L.P.I. ha comunicato le seguenti aliquote: 3,50% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI; 1,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,50% sui restanti trattamenti, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, dati da trasmettere e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme, al netto delle spese di cui all’art. 7 della convenzione, entro il mese successivo al pagamento della prestazione e trasmettere al Sindacato gli elenchi dei beneficiari con i dati anagrafici e gli importi trattenuti. Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute e conservare la documentazione, comprese revoche e nuove deleghe. Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,74 euro per singola delega, con possibile variazione annuale comunicata tramite raccomandata A/R o PEC; il Sindacato può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, durata e recesso
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’Istituto è esonerato da responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori della struttura nazionale del sindacato. In caso di controversie giudiziarie, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta e ristorare l’INPS delle spese sostenute. La convenzione dura tre anni dalla sottoscrizione; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. È ammessa disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi.
Dati organizzativi e istruzioni contabili
La sede legale del S.A.L.P.I. è indicata in Via S.M. Carità, 38, Sant’Antonio Abate (NA). I versamenti devono essere effettuati su conto corrente che sarà comunicato successivamente con IBAN alle strutture INPS. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25369 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35369 per l’accreditamento al Sindacato e GPA11369 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione; i rimborsi spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Per le ulteriori istruzioni operative e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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