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Circolare

Circolare numero 131 del 17-09-2013

L’articolo 1 del decreto legge 76/2013 prevede un incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione – nella misura mensile massima di € 650, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale; l’incentivo spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta per 12 mesi. L’incentivo può essere autorizzato fino all’ esaurimento delle risorse specificamente stanziate. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per l’ammissione all’incentivo e per la sua fruizione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’incentivo sperimentale previsto dal dl 76/2013 per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani tra 18 e 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di diploma. Sono chiariti i rapporti incentivati, la misura e durata del beneficio, le condizioni di spettanza, il coordinamento con altri incentivi e la decorrenza temporale. Vengono inoltre descritte in dettaglio le procedure telematiche di prenotazione e conferma presso l’INPS, con le istruzioni operative per datori di lavoro ordinari e agricoli, nonché le modalità di esposizione in Uniemens/Dmag e le istruzioni contabili.

Incentivo sperimentale per l’assunzione di giovani under 30 con contratto a tempo indeterminato

Incentivo sperimentale per l’assunzione di giovani under 30

La circolare disciplina l’incentivo sperimentale introdotto dall’art. 1 del dl 76/2013, convertito dalla legge 99/2013, finalizzato a favorire occupazione stabile giovanile. Il beneficio è riconosciuto entro limiti di spesa territoriali e secondo una procedura di prenotazione preventiva presso l’INPS, con requisiti soggettivi, oggettivi e procedurali dettagliati.

Ambito soggettivo: lavoratori interessati

L’agevolazione riguarda i giovani "fino a 29 anni di età", intesi come soggetti che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni. Il requisito dell’essere "privo di impiego regolarmente retribuito" va accertato secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale 20 marzo 2013, richiamato dalla circolare, nonché secondo i chiarimenti amministrativi già emanati.

Rapporti di lavoro incentivati ed esclusi

L’incentivo spetta per:

  • assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time;
  • rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
  • assunzioni di apprendisti, poiché il contratto è qualificato come a tempo indeterminato dalla disciplina di settore;
  • assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Non spetta invece per:

  • lavoratori domestici;
  • rapporti di lavoro intermittente;
  • rapporti di lavoro ripartito.

Per la somministrazione, il beneficio non è riconosciuto nei periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né può essere commisurato all’indennità di disponibilità, che non costituisce retribuzione in senso proprio.

Trasformazioni di rapporti a termine

La circolare chiarisce che l’incentivo spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. In tale ipotesi:

  • il lavoratore deve avere almeno 18 anni e non aver compiuto 30 anni alla decorrenza della trasformazione;
  • se il superamento del limite di età è imminente, la trasformazione può essere anticipata;
  • per i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, la condizione deve sussistere al momento della trasformazione, che quindi deve intervenire entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, anche prima della scadenza originaria.

È ammessa anche la trasformazione a scopo di somministrazione, con le medesime limitazioni già indicate per i periodi di mancata somministrazione.

Misura, durata e limiti dell’incentivo

L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con un limite massimo di 650 euro per lavoratore al mese.

La durata è pari a:

  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

Per gli apprendisti, il beneficio mensile non può comunque superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista. Se l’assunzione o la trasformazione non decorre dal primo giorno del mese, i massimali del primo e dell’ultimo mese sono ridotti proporzionalmente ai giorni di vigenza del rapporto agevolato nel mese considerato.

Risorse finanziarie e decorrenza temporale

Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate per ciascuna regione o provincia autonoma, con autorizzazione INPS secondo l’ordine cronologico delle istanze. La regione competente è individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

La circolare precisa che l’incentivo spetta per assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013. Non è possibile ottenere l’agevolazione una volta esaurite le risorse territoriali e, in ogni caso, per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015. L’esaurimento delle risorse è consultabile sul sito INPS.

Condizioni generali di spettanza

L’accesso all’incentivo è subordinato a una pluralità di condizioni, tra cui:

  • regolarità contributiva, osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto della contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006;
  • applicazione dei principi di cui all’art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
  • realizzazione e mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;
  • compatibilità con il mercato interno secondo il regolamento (CE) n. 800/2008;
  • assenza di aiuti illegali o incompatibili non rimborsati o depositati in conto bloccato;
  • assenza dello status di impresa in difficoltà.

Nel caso di somministrazione, la regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, mentre gli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro gravano sia sull’agenzia sia sull’utilizzatore.

Incremento netto dell’occupazione

L’incentivo richiede che l’assunzione o la trasformazione determini un incremento netto dell’occupazione, da verificare in ULA rispetto alla media dell’anno precedente, e che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di fruizione.

La circolare chiarisce che:

  • il venir meno dell’incremento comporta la perdita del beneficio per il mese di riferimento;
  • un successivo ripristino consente di riprendere la fruizione dalla mensilità di ripristino fino alla scadenza originaria;
  • non impediscono la fruizione, se ricorrono le condizioni di legge, eventi quali dimissioni volontarie non per giusta causa, invalidità sopravvenuta, decesso, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Il calcolo dell’incremento va effettuato considerando l’intera organizzazione datoriale e le eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Per la somministrazione a scopo di assunzione si considera la struttura dell’agenzia, includendo i lavoratori a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti, mentre non si computano i lavoratori a termine a scopo di somministrazione, che rilevano invece per l’utilizzatore.

Per l’assunzione a tempo indeterminato, l’incremento deve essere verificato per 18 mesi confrontando la forza media occupata nei 12 mesi precedenti con quella dei periodi successivi secondo la scansione indicata dalla circolare. Per la trasformazione a tempo indeterminato, l’incremento può essere realizzato alla data di trasformazione oppure entro un mese mediante assunzione compensativa; il periodo massimo di 12 mesi decorre comunque dalla data di trasformazione.

Coordinamento con altri incentivi

Se per il medesimo lavoratore sussistono i presupposti di altri incentivi configurati come riduzioni contributive in senso stretto, l’agevolazione del dl 76/2013 è riconosciuta mensilmente nei limiti della contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per quel lavoratore.

Procedura di ammissione: domanda, prenotazione e conferma

Per accedere al beneficio il datore di lavoro deve seguire una procedura telematica articolata in più fasi.

In primo luogo presenta all’INPS una domanda preliminare tramite il modulo online "76-2013" disponibile in DiResCo, indicando:

  • il lavoratore interessato;
  • la regione in cui si svolgerà la prestazione.

L’INPS, entro tre giorni, verifica la disponibilità residua delle risorse e, se positiva, comunica la prenotazione dell’importo massimo dell’incentivo per 18 o 12 mesi, secondo il caso.

Entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione di prenotazione positiva il datore deve stipulare il contratto di assunzione o di trasformazione, se non già stipulato. Entro quattordici giorni lavorativi dalla stessa comunicazione deve inoltre trasmettere la comunicazione di avvenuta stipula e chiedere la conferma della prenotazione; tale adempimento costituisce la domanda definitiva di ammissione al beneficio.

La circolare sottolinea che i termini sono perentori e che la loro inosservanza rende inefficace la prenotazione. Nel caso di trasformazione, la domanda definitiva deve essere presentata anche se l’incremento occupazionale non è ancora realizzato; l’autorizzazione diviene efficace solo se l’incremento viene successivamente conseguito nel termine previsto dalla legge.

La stipulazione del contratto o l’effettiva decorrenza della trasformazione devono comunque avvenire entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla prenotazione, per garantire la coerenza del meccanismo di prenotazione delle risorse.

Adempimenti per datori di lavoro non agricoli

I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens devono essere titolari di matricola aziendale. Se ne sono privi, devono richiederla alla sede INPS competente con domanda di iscrizione, specificando che l’istanza è finalizzata alle agevolazioni del dl 76/2013. Nella denominazione sociale deve comparire la dicitura "D.L. 76/2013".

La sede sospende la matricola fino all’effettiva assunzione. Quando l’assunzione avviene, il datore deve darne immediata comunicazione per la riattivazione della posizione e per l’aggiornamento della data di inizio attività. Se l’assunzione non si perfeziona, la matricola deve essere cessata, salvo il caso in cui siano stati instaurati altri rapporti di lavoro subordinato.

Per la fruizione dell’incentivo in Uniemens, il datore autorizzato espone le quote mensili con i codici indicati dalla circolare; i sistemi INPS associano automaticamente l’incentivo alla regione di pertinenza e verificano mensilmente l’ammissibilità senza necessità di un codice di autorizzazione preventivo. Le eventuali restituzioni di importi non spettanti sono effettuate con il codice causale "M300".

Adempimenti per datori di lavoro agricoli

I datori di lavoro agricoli devono essere titolari di CIDA e presentare la Denuncia Aziendale. Anche in questo caso, se manca la posizione contributiva, l’istanza di iscrizione deve essere presentata alla sede competente indicando che si tratta di iscrizione ai fini delle agevolazioni dell’art. 1 del dl 76/2013, con le modalità formali previste dalla circolare.

Dopo l’approvazione della richiesta, l’azienda può procedere alla denuncia dei lavoratori interessati tramite l’apposito campo CODAGIO, con indicazione del tipo di retribuzione e dei codici specifici per le diverse fattispecie (OTI, OTD trasformati in OTI, OTI di azienda somministratrice). L’importo dell’incentivo è riportato nella denuncia e viene verificato in sede di tariffazione; eventuali eccedenze possono essere richieste a rimborso o in compensazione, specificando che si tratta di "Incentivo giovani under 30".

Istruzioni contabili

L’onere dell’incentivo è a carico dello Stato. Per la rilevazione contabile delle quote mensili conguagliate tramite Uniemens è stato istituito il conto GAW32135, mentre per le restituzioni di incentivi non spettanti, segnalate con il codice "M300", è stato istituito il conto GAW24135. La circolare rinvia inoltre all’allegato con i conti di nuova istituzione.

Punti principali

Destinatari e requisiti dei lavoratori

L’incentivo riguarda i lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni: la fascia comprende chi, al momento dell’assunzione, ha compiuto 18 anni e non ha ancora compiuto 30 anni. La nozione di "privo di impiego regolarmente retribuito" deve essere interpretata secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 20 marzo 2013 e dai successivi chiarimenti amministrativi richiamati dalla circolare.

Rapporti di lavoro agevolati e esclusi

Il beneficio spetta per assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, per i rapporti instaurati nelle cooperative di lavoro ai sensi della legge 142/2001, per l’apprendistato e per le assunzioni/trasformazioni a scopo di somministrazione. Non spetta per i lavoratori domestici, per il lavoro intermittente e ripartito, né durante i periodi in cui il lavoratore somministrato non è assegnato ad alcun utilizzatore, poiché l’indennità di disponibilità non costituisce retribuzione ai fini del calcolo.

Trasformazioni da tempo determinato a indeterminato

L’incentivo è riconosciuto anche per la trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. La trasformazione deve intervenire quando il lavoratore rientra ancora nei limiti di età richiesti; se il superamento del limite è imminente, la trasformazione può essere anticipata. Per i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche prima della scadenza originaria.

Misura, durata e limiti economici

Il contributo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con tetto massimo di 650 euro mensili per lavoratore. Per le assunzioni a tempo indeterminato la durata è di 18 mesi; per le trasformazioni a tempo indeterminato è di 12 mesi. Per l’apprendistato il beneficio non può superare mensilmente la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per quel lavoratore. In caso di avvio del rapporto non coincidente con il primo giorno del mese, i massimali si riducono pro quota.

Risorse disponibili e decorrenza

L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate per ciascuna regione o provincia autonoma ed è autorizzato secondo l’ordine cronologico delle domande. La decorrenza vale per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 7 agosto 2013; non è possibile accedere al beneficio dopo l’esaurimento delle risorse regionali o, comunque, per assunzioni/trasformazioni successive al 30 giugno 2015.

Condizioni di spettanza

L’accesso al beneficio è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa lavoristica e collettiva, all’incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dell’anno precedente e al mantenimento di tale incremento, nonché al rispetto delle condizioni di compatibilità con il mercato interno previste dal regolamento (CE) n. 800/2008. Sono inoltre richiesti l’assenza di aiuti illegali o incompatibili non rimborsati e l’assenza dello status di impresa in difficoltà.

Incremento occupazionale e casi particolari

L’assunzione o trasformazione deve determinare un incremento netto dell’occupazione calcolato in ULA rispetto alla media dell’anno precedente e tale incremento deve essere mantenuto per ogni mese di fruizione. Il beneficio si perde per i mesi in cui l’incremento viene meno, salvo successivo ripristino. Sono espressamente esclusi dal calcolo alcuni eventi non imputabili al datore di lavoro, come dimissioni volontarie, invalidità sopravvenuta, decesso, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario e licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Procedura telematica INPS

Il datore di lavoro deve presentare una domanda preliminare tramite il modulo online "76-2013" nell’applicazione DiResCo, indicando il lavoratore e la regione di svolgimento della prestazione. L’INPS verifica entro tre giorni la disponibilità delle risorse e prenota l’importo massimo del beneficio. Entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione positiva il datore deve stipulare il contratto, e entro quattordici giorni lavorativi deve comunicare l’avvenuta stipula chiedendo la conferma della prenotazione, che costituisce la domanda definitiva. I termini sono perentori.

Istruzioni operative per datori di lavoro ordinari e agricoli

Per i datori non agricoli è richiesta la matricola aziendale; in mancanza occorre richiederla con apposita iscrizione, specificando che l’istanza riguarda le agevolazioni del dl 76/2013. Per i datori agricoli è necessaria la CIDA e la Denuncia Aziendale, con analoghe indicazioni identificative. In entrambi i casi, se l’assunzione non si perfeziona, la posizione va cessata salvo la presenza di altri rapporti di lavoro subordinato.

Esposizione in Uniemens, Dmag e contabilità

Per i datori che operano con Uniemens, l’incentivo va esposto con specifici codici e con successiva ricostruzione nel DM2013 virtuale; per gli agricoli la fruizione avviene tramite Dmag con codici dedicati e con successiva verifica in tariffazione. Le eventuali restituzioni di importi non spettanti utilizzano il codice causale "M300". Gli oneri sono a carico dello Stato e sono stati istituiti appositi conti contabili per il conguaglio e per le restituzioni.

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