Circolare numero 136 del 19-09-2013
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della A.L.D.E.P.I. – Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 giugno 2013 tra INPS e A.L.D.E.P.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e di integrazione salariale. Sono indicati i beneficiari interessati, le modalità di rilascio, efficacia, revoca e contestazione della delega, le percentuali del contributo, gli adempimenti a carico di INPS e dei datori di lavoro nei casi di pagamento diretto, nonché il costo del servizio e le condizioni economiche della convenzione. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con i conti istituiti per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti all’Organizzazione.
Convenzione INPS-A.L.D.E.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-A.L.D.E.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra l’applicazione della convenzione sottoscritta il 18 giugno 2013 tra INPS e A.L.D.E.P.I. per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito. Il documento definisce i soggetti interessati, le regole per la delega, le percentuali di contribuzione, gli adempimenti operativi e contabili, nonché la durata del rapporto convenzionale e le relative clausole di responsabilità.
Ambito soggettivo e prestazioni interessate
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinaria;
- disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta è finalizzata al versamento dei contributi associativi a favore della A.L.D.E.P.I. e opera sulle prestazioni indicate dalla circolare.
Delega: forma, validità ed effetti
La trattenuta può essere effettuata solo previo rilascio di una delega inserita nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
La delega è inefficace nei seguenti casi:
- se non è contenuta nel modello di domanda INPS;
- se manca la sottoscrizione del lavoratore;
- se mancano il timbro e la firma del legale rappresentante dell’Organizzazione.
Il codice identificativo della A.L.D.E.P.I. è 5001. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Misura del contributo associativo
Il contributo deve essere indicato espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
Le percentuali comunicate dalla A.L.D.E.P.I. sono le seguenti:
- 3% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, e in particolare su CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Adempimenti nei casi di pagamento diretto e conservazione della documentazione
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, comprensivi dell’autorizzazione a effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione relativa alle deleghe, così come eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Revoca della delega e contestazioni
Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore che manifesta la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve procedere quanto prima all’acquisizione della revoca.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati:
- l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione;
- l’Organizzazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Versamenti, costi e rapporti economici
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti alla A.L.D.E.P.I. entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione.
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,74 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R o PEC; a seguito di tale comunicazione, la A.L.D.E.P.I. può recedere entro 60 giorni.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato con successivo messaggio, completo di codice IBAN.
Durata della convenzione, rinnovo, disdetta e responsabilità
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
In caso di giusta causa, ciascuna parte può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.
La circolare precisa inoltre che:
- dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS;
- l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e la A.L.D.E.P.I. e alle vicende connesse;
- l’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione, inclusi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Controversie e obblighi di rimborso
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione stipulante si impegna inoltre a rimborsare all’INPS le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla A.L.D.E.P.I. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25364, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35364, per l’accreditamento alla A.L.D.E.P.I. dei contributi associativi;
- GPA11364, per la rilevazione del debito verso la A.L.D.E.P.I.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11364; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042, già esistente.
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili relative alla definizione dei rapporti finanziari con la A.L.D.E.P.I. si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono versare i contributi associativi a favore della A.L.D.E.P.I. i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria, ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili, mediante trattenuta sulle relative prestazioni.
Delega, validità ed efficacia
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega è inefficace se manca nel modello di domanda o se non è completa delle sottoscrizioni richieste. La delega cessa con il pagamento della prestazione richiesta.
Codice identificativo e percentuali di trattenuta
Il codice identificativo della A.L.D.E.P.I. è 5001. Il contributo deve essere indicato in delega in misura percentuale alla prestazione ed uguale per tutti gli iscritti: 3% per Mini ASpI e Mini ASpI 2012; 0,50% per CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% per i restanti trattamenti indicati dalla circolare.
Pagamento diretto CIG e obblighi del datore di lavoro
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni e revoche
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, revoca o nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se l’INPS riceve una revoca dal lavoratore, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione restituisce le somme già trattenute.
Versamenti all’Organizzazione e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme trattenute entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione. L’Associazione deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,74 euro per singola delega. Eventuali variazioni annuali dei costi sono comunicate con raccomandata A/R o PEC e attribuiscono alla A.L.D.E.P.I. facoltà di recesso entro 60 giorni.
Durata della convenzione, recesso e responsabilità
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi. La sede legale della A.L.D.E.P.I. è in via Caduti sul Lavoro n. 4, Senigallia (AN). L’INPS è esonerato da oneri aggiuntivi e da responsabilità connesse al rapporto associativo, inclusi i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione.
Tutela in caso di controversie
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, dietro presentazione di nota specifica.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25364 per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni temporanee, GPA35364 per l’accreditamento alla A.L.D.E.P.I. dei contributi, e GPA11364 per il debito verso l’Organizzazione. I pagamenti vanno imputati in DARE al conto GPA11364, il cui eventuale saldo di fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. I rimborsi spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Per ulteriori istruzioni si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 set 2013Circolare numero 132 del 19-09-2013
- Circolare · 19 set 2013Circolare numero 133 del 19-09-2013
- Circolare · 19 set 2013Circolare numero 134 del 19-09-2013
- Circolare · 19 set 2013Circolare numero 135 del 19-09-2013
- Circolare · 17 set 2013Circolare numero 131 del 17-09-2013
- Circolare · 16 set 2013Circolare numero 130 del 16-09-2013
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →