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Circolare

Circolare numero 134 del 19-09-2013

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 4 giugno 2013 tra INPS e F.I.A.C.A. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Sono disciplinate le modalità di trasmissione e verifica delle deleghe, le revoche, i costi del servizio, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili. Viene inoltre istituito un apposito conto di imputazione e indicata la sede dell’Associazione.

Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi associativi agricoli

Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi associativi agricoli

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 4 giugno 2013 tra INPS e F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le modalità operative di trasmissione e verifica delle deleghe, i costi del servizio e le istruzioni contabili connesse.

Ambito della riscossione e natura del contributo

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS deve evidenziare l’importo con la dicitura specifica "quota associativa F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori".

La circolare precisa però che tale modalità di riscossione non muta la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, per l’Istituto resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

Adempimenti della F.I.A.C.A. e trasmissione dei dati

L’Associazione deve trasmettere alla Sede centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno, i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione in base alle deleghe ricevute. Devono essere comunicati anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più corrispondere la quota associativa.

Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dal responsabile della F.I.A.C.A., devono essere presentate alle Strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.

Verifica dei dati da parte delle strutture territoriali

La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle Strutture INPS territorialmente competenti i dati trasmessi dall’Associazione. Le strutture territoriali devono confermare il contenuto delle informazioni dopo averle verificate con le deleghe degli associati in loro possesso.

Costi del servizio di riscossione

I costi del servizio sono stati determinati dall’Istituto con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011. Per la convenzione in esame sono previsti:

  • € 2,18 per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione dell’F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali;
  • € 1,98 per la gestione delle revoche e l’annullamento delle deleghe sindacali.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo annuale da parte della F.I.A.C.A. deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto della F.I.A.C.A. viene istituito il conto GPN25112, denominato "contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori".

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono affidati direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Ulteriori indicazioni

La circolare indica inoltre che la sede della F.I.A.C.A. è in Roma, via Amatrice n. 38, e richiama l’allegato n. 2, nel quale è riportata la variazione apportata al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto della convenzione

La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, riguarda la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti aderenti alla F.I.A.C.A. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi.

Indicazione in avviso di pagamento e natura volontaria

Sull’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS deve indicare l’ammontare del contributo associativo con la dicitura specifica "quota associativa F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori". La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, per il quale l’Istituto non ha alcun obbligo di esazione coattiva.

Trasmissione dei dati e delle deleghe

La F.I.A.C.A. deve trasmettere alla Sede centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno, i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione sulla base delle deleghe ricevute, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota. Le deleghe sottoscritte, controfirmate e timbrate dal responsabile dell’Associazione devono essere presentate alle Strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.

Verifica da parte delle Strutture INPS

La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle Strutture territorialmente competenti i dati trasmessi dall’Associazione, affinché queste ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe degli associati in loro possesso.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, determinati con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012 sulla base della contabilità analitica 2011, sono pari a € 2,18 per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione dell’F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali, e a € 1,98 per la gestione delle revoche e delle relative deleghe di annullamento.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. Il rinnovo annuale deve essere richiesto dalla F.I.A.C.A. con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC almeno 90 giorni prima della scadenza.

Istruzioni contabili e conto dedicato

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto della F.I.A.C.A. viene istituito il conto GPN25112, denominato "contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori". La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono curate direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Altre informazioni organizzative

La circolare indica che la sede della F.I.A.C.A. è in Roma, via Amatrice n. 38, e segnala che nell’allegato n. 2 è riportata la variazione apportata al piano dei conti.

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