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Sentenza

Sentenza n. 1964/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Treviso dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente il 12 luglio 2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 24 novembre 2022, notificato il 19 dicembre 2022, dell’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro il 12 luglio 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020. Il diniego era fondato sul decreto penale di condanna del datore di lavoro, emesso per avere impiegato irregolarmente il ricorrente e un altro lavoratore straniero; il datore aveva opposto il decreto e il procedimento penale era stato sospeso dal G.I.P. nell’ottobre 2022 in attesa della definizione della procedura di emersione relativa all’altro lavoratore. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 103, commi 11 e 17, del d.l. 34/2020, difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ha sostenuto che la speciale disciplina sospende i procedimenti penali connessi all’impiego del lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione e ne prevede l’estinzione in caso di esito favorevole della regolarizzazione; la domanda relativa all’altro lavoratore, il cui impiego aveva dato luogo alla condanna, avrebbe quindi dovuto essere esaminata prima di attribuire al decreto penale efficacia ostativa anche per la sua posizione. La richiesta di messa alla prova del datore, secondo il ricorrente, non escludeva l’applicazione della disciplina speciale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai fini del riesame e ha annullato il diniego. Ha ritenuto che la condanna per il reato di impiego irregolare del lavoratore che è a sua volta oggetto di una procedura di emersione non possa, da sola, giustificare il rigetto dell’istanza presentata in favore di un altro lavoratore dallo stesso datore, quando la regolarizzazione del primo può determinare l’estinzione del reato. La sospensione del procedimento penale era intervenuta proprio in attesa della definizione della procedura di emersione. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevante, nella materia dell’immigrazione, la sopravvenienza favorevole dedotta nel giudizio, anche se successiva al provvedimento, perché incide sulla situazione giuridica attuale dello straniero. Spetta tuttavia all’Amministrazione verificare se sussistano gli ulteriori presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza: nel riesame dovrà considerare l’eventuale estinzione del reato relativo all’altro lavoratore e non attribuire ulteriore efficacia ostativa al decreto penale per tale ragione. Nulla sulle spese di lite, considerata la soccombenza del Ministero dell’Interno e l’applicabilità dell’art. 133 del d.P.R. 115/2002 secondo l’interpretazione richiamata dal TAR; confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Liquidati al difensore, a titolo di compensi e spese del patrocinio, € 2.000, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 8, d.l. 34/2020

    La causa di inammissibilità prevista dal comma 8 attiene infatti alla condanna del datore di lavoro; una volta estinto il reato oggetto di quella condanna per effetto della regolarizzazione del lavoratore cui esso si riferiva, tale precedente non può continuare a impedire l’esame sostanziale dell’istanza presentata dallo stesso datore di lavoro in favore dell’odierno ricorrente.

    L’ostacolo previsto dal comma 8, riferito alla condanna del datore di lavoro, non può continuare a impedire l’esame sostanziale di un’istanza di emersione se il reato oggetto della condanna si estingue in conseguenza della regolarizzazione del lavoratore cui si riferiva.

  • art. 103, comma 11, d.l. 34/2020

    Questa normativa si applica con specifico riguardo ai procedimenti penali correlati all’impiego del lavoratore straniero irregolare, di modo che, nel tempo utile alla definizione del procedimento amministrativo di emersione, lo stesso non venga a essere pregiudicato dalla prosecuzione di un giudizio penale nei confronti del datore di lavoro per quegli stessi fatti che costituiscono il presupposto e giustificano proprio la richiesta di emersione, poiché l’accoglimento di quest’ultima estinguerebbe il reato relativo all’impiego di quel lavoratore.

    La sospensione prevista dal comma 11 tutela la procedura di emersione impedendo che, durante il tempo necessario alla sua definizione, la prosecuzione del procedimento penale relativo agli stessi fatti di impiego irregolare ne pregiudichi l’esito.

  • art. 103, comma 17, d.l. 34/2020

    La normativa che precede, quindi, coerentemente con la finalità di emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro con stranieri irregolari, prevede una specifica causa di estinzione del reato di cui all’art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 all’esito favorevole della procedura, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno.

    L’esito favorevole della procedura, con gli adempimenti indicati dal comma 17, determina l’estinzione del reato di impiego irregolare riferito al lavoratore oggetto della regolarizzazione.

  • art. 2 d.lgs. 286/1998, art. 103, commi 1, 11 e 17, d.l. 34/2020

    Nella sostanza, la specificità della disciplina in esame impone una valutazione più ampia, estesa alla possibile rilevanza delle circostanze maturate in un momento successivo all’adozione dell’atto impugnato che, pur non potendo essere considerate dall’Amministrazione al momento della sua adozione, incidono in modo significativo sull’attuale situazione giuridica dello straniero.

    Nel giudizio amministrativo in materia di immigrazione devono essere valutate anche le circostanze favorevoli sopravvenute che incidono significativamente sulla situazione giuridica attuale dello straniero, pur se successive all’adozione dell’atto impugnato.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.

    Secondo l’interpretazione richiamata dal TAR, l’art. 133 non si applica quando soccombente è un’Amministrazione statale; in tale ipotesi non si dispone il pagamento delle spese processuali a favore dello Stato.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002

    visto l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 che, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;

    Nel processo amministrativo i compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati; la liquidazione deve inoltre rispettare i limiti e i criteri indicati dall’art. 82.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Il Collegio ritiene che si possa procedere nel contesto della presente sentenza alla relativa liquidazione, con la precisazione che tale statuizione assume la sostanza di decreto collegiale ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.

    La liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato contenuta nella sentenza ha sostanza di decreto collegiale ed è autonomamente opponibile ai sensi dell’art. 170.

Massime di principio

  • Quando il reato contestato al datore di lavoro riguarda proprio l’impiego irregolare di un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione, la pendenza di tale procedura e la correlata possibilità di estinzione del reato impediscono di respingere l’istanza facendo leva esclusivamente su quella condanna, senza esaminarne la fondatezza sostanziale.
  • Se la regolarizzazione del lavoratore cui si riferisce il reato determina l’estinzione del reato posto a fondamento del diniego, la relativa condanna non può continuare a costituire ragione ostativa all’esame sostanziale di un’altra domanda di emersione presentata dallo stesso datore di lavoro.
  • Nelle controversie in materia di immigrazione, il giudice può valutare circostanze favorevoli sopravvenute all’adozione dell’atto quando incidono significativamente sulla situazione giuridica attuale dello straniero; se tali circostanze possono rimuovere l’unico ostacolo al procedimento, l’atto può essere annullato ai fini del riesame.
  • L’annullamento del diniego per l’illegittima attribuzione di efficacia ostativa a una condanna non comporta automaticamente l’accoglimento dell’istanza di emersione: l’Amministrazione deve riesaminare la domanda e verificare gli ulteriori presupposti sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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