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Sentenza

Sentenza del 05/04/2016 n. 640 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

GIUDIZIO (RAPPORTO) Giudicato penale (relazione tra il giudicato penale e l'azione civile) IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'efficacia, nel processo tributario, del giudicato penale di assoluzione pronunciato nei confronti del legale rappresentante della società contribuente, accusato di aver indicato elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti. Si discuteva se tale assoluzione impedisse automaticamente all'Amministrazione finanziaria di contestare alla società la medesima operazione ai fini fiscali.

La decisione

La decisione ha affermato che il giudicato penale assolutorio non vincola automaticamente il giudice tributario. Il processo tributario è autonomo rispetto a quello penale, presenta regole probatorie diverse e consente anche l'utilizzo di presunzioni che potrebbero non essere sufficienti per una condanna penale. Il giudice tributario deve quindi valutare autonomamente il materiale probatorio, confrontando il contenuto della sentenza penale con gli altri elementi acquisiti. Nel caso concreto, la CTR non ha recepito automaticamente l'assoluzione penale e ha ritenuto prive di valore probatorio, nel processo tributario, le dichiarazioni testimoniali raccolte nel processo penale.

Norme richiamate

  • Art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Divieto della prova testimoniale nel processo tributario

    Il processo tributario prevede limitazioni probatorie proprie, tra cui il divieto della prova testimoniale, sicché le dichiarazioni rese da testimoni nel processo penale non possono essere automaticamente utilizzate con lo stesso valore nel giudizio tributario.

  • Art. 116 c.p.c.

    Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento

    Il giudice tributario deve esaminare autonomamente il contenuto della sentenza penale e tutti gli altri elementi di prova, senza recepire in modo automatico le conclusioni assolutorie del giudice penale.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale per un reato tributario non esclude automaticamente la responsabilità fiscale della società o del contribuente.
  • Il giudizio penale e quello tributario sono autonomi e possono applicare regole probatorie differenti.
  • Nel processo tributario possono assumere rilievo presunzioni e altri elementi indiziari anche quando non sarebbero sufficienti per una condanna penale.
  • Il giudice tributario deve considerare la sentenza penale come un elemento da valutare, ma non può limitarvisi né recepirne automaticamente le conclusioni.
  • Le dichiarazioni testimoniali raccolte nel processo penale non hanno necessariamente valore di prova testimoniale nel processo tributario, soprattutto alla luce dei limiti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992.

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