Regolamento (UE) 2016/1753
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1753 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato nell'ambito della disciplina dell'OCM agricola e applicato sulla base di dati giornalieri variabili, con efficacia dal giorno della pubblicazione. L'allegato contiene i valori, espressi in EUR/100 kg, per ciascun prodotto e, in alcuni casi, per specifiche origini terze.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e, ove previsto, per paese terzo di origine. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1753 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alle regole applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Secondo i considerando, i valori forfettari sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, con riferimento a specifici codici NC. Per alcune voci, i valori sono differenziati in base al paese terzo di origine; il codice ZZ indica le "altre origini". I valori sono espressi in EUR/100 kg e servono per la determinazione del prezzo di entrata.
Disposizione operativa principale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per l'individuazione dei valori forfettari applicabili ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato contiene, tra gli altri, valori per codici come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con indicazione delle relative origini e del valore forfettario corrispondente.
Entrata in vigore
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati per il calcolo del prezzo di entrata delle merci interessate.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. I valori sono fissati per singoli codici NC e, per alcune voci, anche per specifici codici di paesi terzi o per il codice ZZ (altre origini), in euro per 100 kg.
Decorrenza e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento periodico dei valori
Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili; per tale ragione il regolamento entra in vigore immediatamente.
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