Regolamento (UE) 2016/1784
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1784 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il metodo ufficiale per la determinazione dell’indice di perossidi, adeguando la disciplina tecnica dell’Unione ai più recenti criteri internazionali del Consiglio oleicolo internazionale. La modifica incide sul regolamento (CEE) n. 2568/91, di cui sostituisce integralmente l’allegato III. Il testo contiene istruzioni dettagliate su portata, principi, reagenti, procedura e modalità di espressione del risultato analitico.
Aggiornamento del metodo di determinazione dell’indice di perossidi negli oli d’oliva e negli oli di sansa d’oliva mediante sostituzione dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2568/91.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e ai controlli relativi agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2568/91, limitatamente al metodo analitico per la determinazione dell’indice di perossidi. Il nuovo allegato descrive inoltre un metodo applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale in generale, per quanto richiamato dal testo sostituito. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non sono previste esclusioni territoriali specifiche.
Aggiornamento del metodo per l’indice di perossidi negli oli d’oliva e negli oli di sansa d’oliva
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1784 della Commissione modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, che disciplina le caratteristiche chimiche e organolettiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e i relativi metodi di analisi. L’intervento ha natura tecnica e mira ad allineare il metodo di determinazione dell’indice di perossidi ai più recenti criteri internazionali elaborati nel contesto del Consiglio oleicolo internazionale (COI).
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che i metodi analitici previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 sono oggetto di aggiornamenti periodici sulla base delle evoluzioni scientifiche e dei lavori del COI. In questo caso, la Commissione ritiene opportuno aggiornare il metodo per la determinazione dell’indice di perossidi, così da garantire un’applicazione uniforme nell’Unione dei criteri internazionali più recenti.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2568/91 con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. La modifica riguarda quindi il solo metodo analitico, senza intervenire sulla classificazione commerciale degli oli o su altre parti del regolamento di base.
Oggetto del nuovo allegato III
Il nuovo allegato III descrive il metodo per la determinazione dell’indice di perossidi degli oli e dei grassi di origine animale e vegetale. L’indice di perossidi viene definito come la quantità di sostanze presenti nel campione, espressa in milliequivalenti di ossigeno attivo per chilogrammo, che ossidano lo ioduro di potassio nelle condizioni operative previste.
Il principio della prova consiste nel trattamento della porzione da analizzare, disciolta in acido acetico e cloroformio, con una soluzione di ioduro di potassio e nella successiva titolazione dello iodio liberato con una soluzione standardizzata di tiosolfato di sodio.
Apparecchiatura e reagenti
Il metodo richiede apparecchiatura esente da sostanze riducenti od ossidanti. Tra le dotazioni essenziali figurano, tra l’altro:
- un ditale di vetro da 3 ml;
- palloni a collo e tappo smerigliati da circa 250 ml, precedentemente asciugati e riempiti con gas inerte secco;
- burette da 5, 10 o 25 ml, graduate almeno in 0,05 ml;
- bilancia analitica.
I reagenti previsti comprendono cloroformio e acido acetico glaciale di qualità analitica, ioduro di potassio in soluzione satura di recente preparazione, tiosolfato di sodio 0,01 mol/l standardizzato immediatamente prima dell’uso e soluzione d’amido al 10 g/l. Per il tiosolfato il testo fornisce anche una procedura raccomandata per determinarne l’esatta molarità mediante iodato di sodio.
Prelievo e conservazione del campione
Il campione deve essere prelevato e conservato al riparo dalla luce, al fresco, in contenitori di vetro completamente riempiti e sigillati ermeticamente con tappi a smeriglio o di sughero. Questa prescrizione è funzionale a evitare alterazioni del contenuto di perossidi prima dell’analisi.
Procedura analitica
La prova deve essere svolta alla luce del giorno diffusa o in luce artificiale. Il testo prevede masse di campione differenti in funzione del numero di perossidi atteso, secondo una tabella che va da 5,0-2,0 g per valori previsti tra 0 e 12 meq, fino a 0,5-0,3 g per valori tra 50 e 90 meq.
La procedura richiede, in sintesi:
- scioglimento del campione in 10 ml di cloroformio;
- aggiunta di 15 ml di acido acetico e 1 ml di soluzione di ioduro di potassio;
- agitazione per 1 minuto e riposo per 5 minuti esatti, al riparo dalla luce e tra 15 e 25 °C;
- aggiunta di circa 75 ml di acqua distillata;
- titolazione dello iodio liberato con la soluzione di tiosolfato di sodio, usando la soluzione d’amido come indicatore.
Sono richieste due determinazioni sul medesimo campione e una prova in bianco. Se il bianco supera 0,05 ml di soluzione 0,01 N di tiosolfato di sodio, occorre sostituire i reagenti impuri.
Esito della prova e calcolo
L’indice di perossidi, espresso in milli equivalenti di ossigeno attivo per chilogrammo, è calcolato mediante una formula che tiene conto del volume di tiosolfato impiegato, corretto per il bianco, della molarità esatta della soluzione e della massa del campione. Il risultato finale corrisponde alla media aritmetica delle due determinazioni e deve essere riportato al primo decimale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento (CEE) n. 2568/91 con il testo allegato al regolamento di esecuzione, aggiornando il metodo per la determinazione dell’indice di perossidi.
Finalità dell’aggiornamento tecnico
I considerando precisano che i metodi del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono periodicamente aggiornati sulla base del parere di esperti chimici e dell’attività svolta nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale (COI). La modifica è adottata per garantire nell’Unione l’applicazione dei più recenti criteri internazionali fissati dal COI.
Metodo di determinazione dell’indice di perossidi
Il nuovo allegato III disciplina il metodo analitico per la determinazione dell’indice di perossidi degli oli e dei grassi di origine animale e vegetale. Definisce l’indice di perossidi, il principio della prova, l’apparecchiatura necessaria e i reagenti da utilizzare, inclusi cloroformio, acido acetico glaciale, ioduro di potassio, tiosolfato di sodio 0,01 mol/l e soluzione d’amido.
Campionamento e procedura analitica
Il campione deve essere prelevato e conservato al riparo dalla luce, al fresco e in contenitori di vetro completamente riempiti e sigillati. La prova va eseguita alla luce del giorno diffusa o sotto luce artificiale, con massa del campione variabile in funzione del numero di perossidi previsto; sono previste due determinazioni sullo stesso campione e una prova in bianco, con sostituzione dei reagenti se il bianco supera 0,05 ml di soluzione 0,01 N di tiosolfato di sodio.
Espressione dei risultati
L’indice di perossidi è espresso in milli equivalenti di ossigeno attivo per chilogrammo. Il risultato deriva da una formula che tiene conto del volume di tiosolfato usato, della sua molarità esatta e del peso del campione; come risultato finale si assume la media aritmetica delle due determinazioni e si riporta il valore al primo decimale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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