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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1798

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1798 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP)]

Normativa europea32016R1798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione come IGP della denominazione thailandese "Khao Sangyod Muang Phatthalung" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione rileva che la domanda era stata pubblicata e che non erano state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto produce effetti diretti negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE di una indicazione geografica protetta per il riso e8 "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" (Khao Sangyod Muang Phatthalung).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione thailandese "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" (Khao Sangyod Muang Phatthalung), che viene registrata come indicazione geografica protetta (IGP) nell'ambito dei regimi di qualite0 dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea. Riguarda il prodotto rientrante nella classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Il regolamento ha efficacia generale, e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la registrazione discende da una domanda presentata dalla Thailandia e dalla mancanza di opposizioni.

Iscrizione della IGP "Khao Sangyod Muang Phatthalung"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1798 della Commissione, adottato il 30 settembre 2016, conclude la procedura di registrazione della denominazione thailandese "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" (Khao Sangyod Muang Phatthalung) nel registro UE delle DOP e IGP. L'atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualit�e0 dei prodotti agricoli e alimentari e richiama la pubblicazione della domanda e l'assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione indica che la domanda di registrazione era stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poich�e9 non �e8 stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.

Oggetto della protezione

L'articolo 1 registra la denominazione "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" (Khao Sangyod Muang Phatthalung) come indicazione geografica protetta. Il prodotto �e8 ricondotto alla classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cio�e8 agli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto �e8 direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, quindi, produce effetti immediati nell'ordinamento dell'Unione senza necessit�e0 di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 iscrive nel registro la denominazione "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" (Khao Sangyod Muang Phatthalung) come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo a ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Thailandia era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione doveva essere registrata.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalite0 dei prodotti agricoli e alimentariagricolturacereali

Testo integrale

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