Regolamento (UE) 2016/1752
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio, del 30 settembre 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio aggiorna l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 relativo alle misure restrittive per la situazione in Libia. La modifica riguarda tre persone già inserite nell'elenco delle sanzioni, per le quali vengono sostituite le voci con informazioni identificative e motivazioni aggiornate. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, aggiornando l'elenco di persone soggette a sanzioni.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione relative alla Libia previste dal regolamento (UE) 2016/44. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato III di tale regolamento, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. L'intervento consiste nell'aggiornamento di tre posizioni dell'elenco, mediante sostituzione delle voci relative a specifiche persone fisiche.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752: aggiornamento delle misure restrittive UE relative alla Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio interviene sul sistema sanzionatorio europeo adottato in relazione alla situazione in Libia, modificando l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L'atto dà attuazione all'articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento e riflette l'esigenza di aggiornare l'elenco delle persone soggette a misure restrittive in base all'evoluzione dei fatti politici e istituzionali libici.
Base giuridica e contesto
Il provvedimento è adottato dal Consiglio il 30 settembre 2016, su proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si ricorda che il Consiglio aveva già adottato il regolamento (UE) 2016/44 il 18 gennaio 2016 e che, il 31 marzo 2016, erano state inserite tre persone nell'elenco delle misure restrittive; le informazioni relative a tali persone, nonché i motivi del loro inserimento, necessitavano di aggiornamento.
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. Tale allegato sostituisce le voci relative a tre persone fisiche già incluse nell'elenco sanzionatorio:
- Agila Saleh Issa Gwaider, identificato anche come Saleh Issa Gwaider, Agila;
- Khalifa Ghwell, con vari alias (Al Ghweil, Khalifa; Al-Ghawail, Khalifa);
- Nuri Abu Sahmain, con alias Bosamin, Nori e Bo Samin, Nuri.
Contenuto delle singole voci aggiornate
Per ciascun soggetto vengono indicati dati identificativi essenziali, tra cui data e luogo di nascita, cittadinanza e, per alcuni, estremi del passaporto. I motivi dell'inserimento evidenziano il ruolo di tali persone nel contesto della crisi libica:
- Agila Saleh: era presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014; avrebbe ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutando più volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale (GIN). Il testo richiama inoltre dichiarazioni del 23 agosto 2016 con cui criticava il sostegno ONU al GIN e minacciava azioni contro le Nazioni Unite, circostanze ritenute lesive del sostegno alla mediazione dell'ONU e alla missione UNSMIL.
- Khalifa Ghwell: indicato come cosiddetto primo ministro e ministro della difesa del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale, noto anche come governo di salvezza nazionale. Secondo il regolamento, ha sostenuto il Fronte della fermezza e ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN; viene richiamato anche l'ordine del 15 gennaio 2016 di arrestare membri del nuovo staff di sicurezza nominato dal primo ministro designato del GIN.
- Nuri Abu Sahmain: indicato come cosiddetto presidente del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale. Le motivazioni sottolineano il suo ruolo centrale nell'ostacolare e opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del GIN, incluso il rinvio dell'accordo del 15 dicembre 2015 e la dichiarazione del 16 dicembre 2015 che impediva ai membri del CNG di partecipare o firmare l'accordo.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Effetto pratico per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il regolamento comporta la necessità di verificare l'aggiornamento delle liste sanzionatorie UE relative alla Libia, con particolare attenzione a clienti, controparti e asset riconducibili ai soggetti indicati nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L'effetto operativo principale è l'aggiornamento dell'identificazione dei destinatari delle misure restrittive, con riflessi su controlli di compliance, due diligence e gestione dei rapporti economici con soggetti collegati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, sono sostituite le voci relative a tre persone fisiche: Agila Saleh Issa Gwaider (voce 21), Khalifa Ghwell/Ghwell (voce 22) e Nuri Abu Sahmain (voce 23), con dati identificativi, alias e motivi aggiornati.
Motivazioni dell'inserimento e aggiornamento delle informazioni
Le motivazioni richiamano il ruolo di tali soggetti nell'ostacolare o compromettere la transizione politica libica e la costituzione del governo di intesa nazionale, nonché il sostegno a istituzioni parallele non riconosciute. Per Agila Saleh vengono richiamate anche dichiarazioni e comportamenti ritenuti contrari al sostegno ONU alla mediazione in Libia; per Khalifa Ghwell e Nuri Abu Sahmain si sottolinea il loro ruolo nelle strutture non riconosciute del Congresso nazionale generale/governo di salvezza nazionale.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e finalità
Il regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, su proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La finalità è mantenere aggiornato l'elenco sanzionatorio in funzione dell'evoluzione della situazione politica libica.
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