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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1807

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1807 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet du Périgord (IGP)]

Normativa europea32016R1807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Poulet du Périgord" come IGP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La misura segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il regolamento chiarisce anche la classe merceologica del prodotto e stabilisce l’entrata in vigore e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Iscrizione della denominazione "Poulet du Périgord" nel registro delle DOP e IGP come indicazione geografica protetta.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Poulet du Périgord" e, in pratica, ai prodotti agricoli e alimentari che rientrano nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è limitato al regime UE di protezione delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e si estende a tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo.

Poulet du Périgord (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1807 della Commissione iscrive la denominazione "Poulet du Périgord" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, attribuendole la qualifica di IGP. L’atto si inserisce nella procedura del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla pubblicazione della domanda presentata dalla Francia, in assenza di opposizioni.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51. In ragione di ciò, la denominazione deve essere registrata.

Oggetto della registrazione e classificazione

L’articolo 1 dispone che "Poulet du Périgord" è registrata come IGP. La disposizione specifica inoltre che la denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa infine la formula standard di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 registra la denominazione "Poulet du Périgord" come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione interviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 52, paragrafo 2. La domanda presentata dalla Francia era stata pubblicata a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentarietichettatura e tutela delle denominazionimercato agricolo

Testo integrale

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