Regolamento (UE) 2016/1736
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1736 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan. L’aggiornamento recepisce le modifiche apportate il 21 luglio e il 7 settembre 2016 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito ai sensi della risoluzione 1988 (2011). Il contenuto normativo è limitato alla sostituzione/aggiornamento di specifiche voci dell’elenco, con effetto immediato dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento dell’elenco delle persone, gruppi, imprese ed entità soggetti a misure restrittive in relazione alla situazione in Afghanistan, mediante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Incide sulle persone, gruppi, imprese ed entità elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, in particolare sulle persone legate ai talibani incluse o aggiornate dall’allegato del presente atto. L’intervento ha natura meramente modificativa dell’elenco sanzionatorio, sulla base delle decisioni del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1988 (2011).
Aggiornamento delle misure restrittive verso soggetti legati all’Afghanistan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1736 del Consiglio attua l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, che istituisce misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan. L’atto recepisce gli aggiornamenti dell’elenco sanzionatorio decisi dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite competente per il regime di sanzioni collegato alla risoluzione 1988 (2011).
Contesto normativo
Il regolamento richiama l’adozione del regolamento (UE) n. 753/2011 in data 1 agosto 2011 e segnala che, il 21 luglio e il 7 settembre 2016, il comitato ONU ha modificato l’elenco delle persone, gruppi, imprese ed entità soggetti a misure restrittive. Per coerenza con tali modifiche, il Consiglio interviene sull’allegato I del regolamento del 2011.
Ambito materiale della modifica
L’unica disposizione sostanziale dell’atto è contenuta nell’articolo 1, che dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Il provvedimento non istituisce nuove categorie di misure, ma aggiorna l’elenco nominativo delle persone interessate, in particolare persone legate ai talibani.
Contenuto dell’allegato: persone elencate e informazioni aggiornate
L’allegato sostituisce le voci dell’elenco riferite a numerosi soggetti. Per ciascuno sono indicati, in misura variabile, titolo, alias, motivi dell’inclusione, dati di nascita, cittadinanza, documenti di viaggio, indirizzi, elementi identificativi e data di designazione ONU. Le voci riguardano, tra gli altri:
- Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan;
- Shahabuddin Delawar;
- Din Mohammad Hanif;
- Sayyed Mohammed Haqqani, con note supplementari sui suoi legami con il movimento talibano e con soggetti collegati ad Al-Qaida;
- Khairullah Khairkhwah;
- Jan Mohammad Madani Ikram;
- Fazl Mohammad Mazloom, con note supplementari sul suo ruolo operativo;
- Allah Dad Tayeb Wali Muhammad;
- Nurullah Nuri;
- Mohammed Omar Ghulam Nabi, con ulteriori informazioni sul suo ruolo di guida suprema talibana e sui suoi rapporti con Al-Qaida;
- Mohammad Hasan Rahmani;
- Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan;
- Abdul-Haq Wassiq, con ulteriori dettagli sui suoi incarichi nell’intelligence talibana;
- Mohammad Zahid;
- Rahmatullah Shah Nawaz, per il quale sono riportati anche elementi fisici, attività di comando, riscuotimento di tasse e tangenti, collegamenti operativi, uso di IED e coinvolgimento nel traffico di droga.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento delle liste sanzionatorie da osservare in ambito UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Si tratta di un atto di aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, conseguente alle variazioni approvate dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU il 21 luglio e il 7 settembre 2016.
Effetto diretto ed entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato: sostituzione di voci nominative
L’allegato sostituisce le voci dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relative a varie persone legate ai talibani. Per ciascun soggetto sono riportati, a seconda dei casi, nomi e alias, titolo, motivi dell’inserimento, dati anagrafici, luogo di nascita, cittadinanza, passaporto, indirizzo, ulteriori informazioni e data di designazione ONU. Tra le persone aggiornate figurano, fra gli altri, Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan, Shahabuddin Delawar, Din Mohammad Hanif, Sayyed Mohammed Haqqani, Khairullah Khairkhwah, Jan Mohammad Madani Ikram, Fazl Mohammad Mazloom, Allah Dad Tayeb Wali Muhammad, Nurullah Nuri, Mohammed Omar Ghulam Nabi, Mohammad Hasan Rahmani, Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan, Abdul-Haq Wassiq, Mohammad Zahid e Rahmatullah Shah Nawaz.
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