Cassazione Penale, Ordinanza n. 31638/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata della Corte d'appello resta quindi ferma nei suoi effetti, inclusa la conferma della responsabilità e delle statuizioni sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva, nei limiti ricavabili dal testo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/12/2024. Dai motivi riportati emerge che l'imputato contestava: 1) il diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, assumendone l'illegittimità; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., lamentando vizi della motivazione; 3) il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva, sostenendo l'illogicità della motivazione sulla maggiore pericolosità sociale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva esaminato la richiesta e l'aveva motivatamente negata ritenendo non decisiva l'audizione, alla luce di un quadro probatorio univoco sulla responsabilità; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la motivazione sul diniego dell'attenuante non presentava illogicità manifesta; ha infine ritenuto inammissibile il motivo sulla recidiva, perché la Corte d'appello, in linea con gli orientamenti della Cassazione, aveva legittimamente valorizzato la concreta espressività del delitto rispetto a un aggravamento della pericolosità sociale dell'imputato.
Norme richiamate
art. 648, comma 4, c.p.
La Corte richiama la norma come base dell'attenuante invocata dal ricorrente, ma ritiene che il diniego sia stato correttamente motivato e non affetto da manifesta illogicità.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è correttamente rigettata quando il giudice di merito l'esamini espressamente e motivi che l'audizione richiesta non è decisiva, soprattutto se il compendio probatorio disponibile converga univocamente sulla responsabilità dell'imputato.
- In sede di legittimità, il diniego di una attenuante speciale non è censurabile se la motivazione della Corte territoriale non presenta manifesta illogicità e si mantiene coerente con gli elementi di fatto valutati.
- La censura sul diniego di esclusione della recidiva è inammissibile quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto che il reato contestato sia concretamente indicativo di un incremento della pericolosità sociale del reo, secondo i criteri ermeneutici consolidati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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