Cassazione Civile, Ordinanza n. 05959/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo al 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società contribuente l'indebita detrazione dell'imposta per euro 173.310,00, in ragione dell'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti emesse da una società ritenuta una "cartiera" nell'ambito di una frode carosello. L'atto si fondava su un processo verbale di constatazione che descriveva la mancanza di una reale struttura imprenditoriale della società emittente, la sua irreperibilità, l'omessa tenuta delle scritture contabili e la sistematica evasione dell'IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo non dimostrata la consapevolezza della frode da parte della società contribuente e non provato un accordo collusorio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe motivato in modo generico e apodittico sulla buona fede e sulla prova documentale; (2) violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, DPR 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR erroneamente preteso dall'Ufficio la prova certa dell'accordo collusorio, svalutando la prova presuntiva e il ruolo di cartiera della società emittente. La curatela del fallimento è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse comprensibile nella sua ratio decidendi e quindi non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR ha applicato un criterio probatorio errato in materia di operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode IVA; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'ordinaria diligenza. Poiché la CTR aveva escluso la rilevanza degli indizi offerti dall'Ufficio e aveva richiesto una prova certa dell'accordo collusorio, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 19 DPR n. 633/1972
richiamato per contestare la detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54, comma 2, DPR n. 633/1972
richiamato insieme all'art. 19 DPR 633/1972 quale base normativa del recupero dell'IVA indebitamente detratta.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra amministrazione e contribuente.
art. 2727 c.c.
richiamato per legittimare il ricorso alla prova presuntiva.
art. 2729 c.c.
richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.
art. 111, comma 6, Cost.
evocato per definire il "minimo costituzionale" della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione; non basta una motivazione sintetica se la ratio decidendi è comunque percepibile.
- In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, dimostrando con elementi oggettivi che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- La prova del ruolo di soggetto "cartiera" dell'emittente, specie se accompagnata da indizi sulla sua assenza di struttura, irreperibilità e irregolarità contabili, può costituire un elemento grave, preciso e concordante ai fini della prova presuntiva della consapevolezza del cessionario.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito presunzioni idonee a fondare la conoscenza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e di aver adottato la diligenza esigibile in concreto.
- La mera regolarità formale della contabilità o l'assenza di un vantaggio economico diretto non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l'estraneità del contribuente a una frode IVA.
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