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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29153/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Umbria che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole alle società contribuente, annullando l'avviso di accertamento IRES 2004. La CTR aveva ritenuto l'atto impositivo illegittimo in quanto integrativo in assenza del presupposto della sopravvenuta conoscenza ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e aveva ritenuto che la pronuncia penale di proscioglimento per prescrizione rendesse irrilevante ai fini fiscali la disconoscenza dei costi ritenuti 'da reato'. L'Agenzia deduceva violazione di norme tributarie e di procedimento e chiedeva la cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato nel non procedere all'accertamento incidentale della rilevanza penale delle condotte ai fini della deducibilità dei costi (secondo la giurisprudenza richiamata il giudice tributario può valutare incidentalmente la rilevanza penale, anche quando vi sia un proscioglimento per prescrizione) e abbia inoltre sbagliato nel ritenere che notizie di stampa costituissero elemento sufficiente di 'conoscenza sopravvenuta' ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 600/1973. La Corte ha anche respinto l'eccezione di legittimo affidamento fondata su circolari amministrative ritenute contra legem e ha dichiarato inammissibile l'istanza tardiva di discussione orale.

Norme richiamate

  • art. 43, u.c., d.P.R. 600/1973

    «Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte»

    Per integrare un accertamento occorre la 'sopravvenuta conoscenza' di nuovi elementi; notizie di stampa non sono di per sé idonee a valere come conoscenza e spetta al giudice verificare se l'Amministrazione avesse effettivamente conoscenza preventiva.

  • art. 14, comma 4-bis, legge 537/1993

    Norma sulla deducibilità dei costi connessi ad operazioni soggettivamente inesistenti e sull'indeducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi; secondo la giurisprudenza richiamata la valutazione della rilevanza penale può essere svolta incidentalmente dal giudice tributario.

  • art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 (conv. in legge 44/2012)

    Prevede la rilevanza, ai fini della non deducibilità dei 'costi da reato', della sentenza penale di proscioglimento per prescrizione; pertanto la prescrizione non determina automaticamente l'innocenza ai fini fiscali e il giudice tributario deve valutare la conseguenza fiscale.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020

    l'istanza debba essere proposta "entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza"

    Regola procedurale per la proposizione dell'istanza di trattazione in camera di consiglio; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta tardiva di discussione orale.

  • art. 36 e art. 43, d.P.R. 600/1973 (richiamati)

    Rinviano alle regole procedural-tributarie sull'accertamento e integrazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia falsamente applicato tali disposizioni nel dichiarare nullità dell'avviso senza verificare la reale conoscenza dell'Amministrazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametro per la censura in cassazione per violazione di norme di diritto: il ricorso dell'Agenzia è stato ritenuto fondato ai sensi di questa figura di censura.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può procedere a una valutazione incidentale della rilevanza penale delle condotte che hanno generato i costi contestati; la prescrizione penale (proscioglimento per prescrizione) non impedisce automaticamente la valutazione fiscale dell'indeducibilità.
  • Per emettere un accertamento integrativo ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 occorre la 'sopravvenuta conoscenza' di nuovi elementi: mere notizie di stampa non sono sufficienti a giustificare l'integrazione senza accertamento della effettiva conoscenza da parte dell'Amministrazione.
  • Le circolari e la prassi amministrativa non possono prevalere sulla legge; il contribuente non può automaticamente invocare il legittimo affidamento se l'interpretazione dell'Amministrazione è contra legem.
  • In sede di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente e rispettare i termini procedurali (es. istanze previste dall'art. 23 d.l. 137/2020), altrimenti sono inammissibili.
  • In casi analoghi il giudice di merito al rinvio deve esaminare sia la legittimità formale dell'accertamento integrativo (esistenza di sopravvenuta conoscenza) sia il merito fiscale con la valutazione incidentale della rilevanza penale delle condotte.

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