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Circolare

Circolare numero 139 del 29-7-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce un quadro riepilogativo della disciplina applicabile ai dipendenti INPS in materia di maternità e paternità, coordinando il Testo Unico di cui al D.Lgs. 151/2001 con le previsioni del CCNL del comparto enti pubblici non economici. Vengono illustrati i diritti, i termini, le modalità di richiesta e i trattamenti economici relativi a controlli prenatali, congedo di maternità e paternità, congedo parentale, riposi giornalieri, assenze per malattia del figlio, tutele per adottivi/affidatari e misure per figli con handicap grave.

Tutela e sostegno della maternità e paternità per il personale INPS ex D.Lgs. 151/2001 e CCNL 14.2.2001

Tutela e sostegno della maternità e della paternità per il personale INPS

La circolare ricostruisce in modo organico la disciplina applicabile ai dipendenti INPS in materia di maternità e paternità, coordinando il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 con l'art. 14 del CCNL 14 febbraio 2001 per il comparto enti pubblici non economici. Il testo costituisce un quadro di riferimento operativo per congedi, riposi, permessi, tutele economiche e documentazione necessaria.

Quadro normativo e impostazione generale

Il D.Lgs. 151/2001 viene presentato come Testo Unico che ha ricondotto a sistema la materia della tutela e del sostegno della maternità e della paternità, superando e riordinando disposizioni precedenti, tra cui la L. 1204/1971, il D.P.R. 1026/1976, la L. 903/1977 e la L. 53/2000. La circolare precisa che le disposizioni richiamate trovano applicazione al personale INPS, compresi i dirigenti.

Viene inoltre sottolineato il principio di non discriminazione sancito dall'art. 3 del Testo Unico, con riferimento a:

  • accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e dal settore di appartenenza;
  • iniziative di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale;
  • retribuzione, classificazione professionale, attribuzione di qualifiche e mansioni, progressione di carriera.

È anche evidenziato il mutamento della terminologia: astensione obbligatoria diventa congedo di maternità/paternità; astensione facoltativa diventa congedo parentale; permessi per allattamento diventano riposi giornalieri; permessi per malattia del bambino diventano congedi per malattia del figlio.

Controlli prenatali

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche da effettuarsi durante l'orario di lavoro. Per ottenere tali permessi occorre presentare alla sede di appartenenza una specifica istanza e, successivamente, la documentazione che attesti data e orario delle prestazioni effettuate.

La circolare precisa che tali assenze:

  • non configurano assenza per malattia;
  • non rientrano nella disciplina dei permessi per visite specialistiche richiamata nei messaggi INPS n. 449 del 26 febbraio 2002 e n. 666 del 21 marzo 2002.

Congedo di maternità e flessibilità ante partum

Il congedo di maternità, già denominato astensione obbligatoria, comporta il divieto di adibire al lavoro la donna:

  • nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • tra la data presunta e quella effettiva del parto, se il parto avviene oltre il termine presunto;
  • nei tre mesi successivi al parto, con decorrenza dal giorno successivo alla nascita;
  • nei giorni non goduti prima del parto, se la nascita avviene anticipatamente rispetto alla data presunta, con aggiunta di tali giorni al congedo post partum.

La durata ordinaria resta pari a cinque mesi, ma il Testo Unico consente una flessibilit�e0:

  • la lavoratrice pu�f2 astenersi fino a un mese prima della data presunta del parto;
  • il congedo viene quindi prolungato fino ai quattro mesi successivi alla nascita.

Per esercitare l'opzione occorre presentare, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, una richiesta scritta corredata da:

  • certificazione del medico specialista ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, con indicazione della data presunta del parto;
  • certificazione del medico competente, quando la situazione lavorativa richieda sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 626/94.

La circolare richiama inoltre i presupposti individuati dal Ministero del Lavoro per l'esercizio della facolt�e0:

  • assenza di condizioni patologiche a rischio al momento della richiesta;
  • assenza di interdizione anticipata dal lavoro;
  • venir meno di eventuali cause che avevano già giustificato l'interdizione anticipata;
  • assenza di pregiudizio per salute di madre e nascituro dovuto a mansioni, ambiente o articolazione dell'orario;
  • assenza di controindicazioni allo stato di gestazione rispetto al raggiungimento del posto di lavoro.

La flessibilit�e0, una volta concessa, pu�f2 essere oggetto di rinuncia totale o parziale su richiesta della lavoratrice o per fatti sopravvenuti che facciano venir meno i requisiti, con conseguente ampliamento del periodo di astensione fino al massimo di due mesi ante partum.

Si precisa anche che:

  • in caso di parto gemellare non sono previsti ulteriori periodi di congedo di maternità;
  • la lavoratrice deve presentare entro trenta giorni il certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Interdizione anticipata, parto prematuro e interruzione della gravidanza

Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro fino ai due mesi antecedenti la data presunta del parto, su istanza della lavoratrice e, se necessario, previa valutazione medica. I motivi indicati sono:

  • gravi complicanze della gestazione;
  • forme morbose preesistenti aggravabili dalla gravidanza;
  • condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli;
  • impossibilità di adibizione ad altre mansioni in caso di lavori di trasporto, sollevamento pesi o altre attività pericolose, faticose o insalubri.

In caso di parto prematuro:

  • i giorni non goduti dei due mesi ante partum si aggiungono al congedo post partum;
  • la lavoratrice deve presentare entro trenta giorni il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva;
  • se il neonato necessita di degenza ospedaliera, la madre può chiedere che il periodo residuo di congedo obbligatorio post partum e quello ante partum non fruito decorrano, in tutto o in parte, dal rientro a casa del figlio, purch�e9 le condizioni di salute della lavoratrice consentano il rientro al lavoro.

L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria nei casi previsti dalla L. 194/1978, �e8 considerata a tutti gli effetti come malattia. La circolare distingue inoltre tra aborto e parto, secondo la soglia del 180° giorno dall'inizio della gestazione: prima del 180° giorno si parla di aborto; oltre tale limite l'interruzione �e8 trattata come parto, con conseguente divieto di adibizione al lavoro nei tre mesi successivi.

Congedo di paternità

Il congedo di paternità spetta al padre lavoratore solo in casi tassativi di impossibilit�e0 di assistenza da parte della madre:

  • morte o grave infermit�e0 della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

Si tratta di situazioni in cui la funzione di assistenza passa al padre. In caso di parto prematuro, se ricorre una delle ipotesi indicate, il padre pu�f2 utilizzare anche il periodo di congedo obbligatorio residuo non fruito dalla madre, compresa l'eventuale parte ante partum. Per accedere al beneficio deve produrre idonea certificazione; nell'ipotesi di abbandono, rende dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Trattamento economico dei congedi di maternità e paternità

Durante il congedo di maternità o paternità spetta:

  • l'intera retribuzione fissa mensile;
  • il trattamento economico accessorio previsto nei casi di malattia di durata superiore a 15 giorni consecutivi o di ricovero ospedaliero, con il successivo periodo di convalescenza, secondo il CCNL 6.7.1995 richiamato.

Il periodo �e8 computato nell'anzianit�e0 di servizio a tutti gli effetti, compresi tredicesima mensilit�e0 e ferie.

Congedo parentale: durata, fruizione e domanda

La disciplina del congedo parentale conferma le innovazioni del Testo Unico e amplia la possibilità di fruizione fino all'ottavo anno di vita del bambino, fino al giorno del suo ottavo compleanno. Il congedo spetta:

  • alla madre, esaurito il congedo di maternità;
  • al padre, dopo la nascita del figlio.

Ciascun genitore ha un diritto autonomo e individuale, indipendente dalla condizione lavorativa dell'altro genitore, anche se non lavoratore o non avente diritto. Il congedo può essere fruito anche contemporaneamente dai due genitori.

Il limite complessivo è di 10 mesi per la coppia; ciascun genitore non pu�f2 superare 6 mesi. Il padre ottiene un bonus di un mese se utilizza almeno tre mesi di congedo parentale, con innalzamento del proprio limite a 7 mesi e del limite complessivo a 11 mesi. Il genitore solo, a seguito di morte, abbandono o affidamento esclusivo, ha diritto fino a 10 mesi complessivi.

La fruizione può essere continuativa o frazionata, anche in mesi o giorni. La domanda va presentata di norma 15 giorni prima dell'inizio del periodo di astensione, indicando:

  • durata del periodo richiesto;
  • dati relativi allo stato di maternità o paternità;
  • dichiarazione dell'altro genitore sui periodi già utilizzati e sulla propria situazione lavorativa.

Le attestazioni sono rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del congedo.

La circolare chiarisce inoltre che, per evitare la computazione dei giorni festivi e dei non lavorativi, tra un periodo e l'altro di congedo parentale deve esservi effettiva ripresa del lavoro. Non basta una semplice collocazione del congedo nella settimana corta dal luned�ec al venerd�ec senza ripresa del luned�ec successivo; inoltre, se tra due frazioni di congedo vi sono ferie o altri congedi/permessi, i giorni festivi e i sabati incidenti devono essere conteggiati nel calcolo della frazione di congedo parentale.

Per i parti gemellari o plurigemellari il congedo parentale spetta per ciascun figlio, e quindi si moltiplica in base al numero dei nati.

Trattamento economico del congedo parentale

Per i congedi parentali è previsto un trattamento retributivo complessivo massimo di 6 mesi tra i genitori, fruibile fino al terzo anno di vita del bambino. Il regime economico è così articolato:

  • intera retribuzione fissa mensile, esclusi straordinario e indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose, per i primi 30 giorni complessivi tra i genitori;
  • 30% della retribuzione fissa mensile per i restanti 5 mesi.

I 30 giorni retribuiti integralmente possono essere fruiti anche nel secondo o terzo anno di vita del bambino se non utilizzati nel primo. Se l'altro genitore è dipendente privato e beneficia solo parzialmente della retribuzione al 30%, i primi 30 giorni richiesti dal dipendente pubblico possono essere retribuiti al 100%.

Dopo il compimento del terzo anno e fino all'ottavo anno, il congedo parentale non è retribuito, salvo che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione AGO: in tal caso spetta il 30% della retribuzione fissa dopo i primi sei mesi. Il dipendente deve produrre autocertificazione del reddito annuo nei limiti indicati.

Ai fini previdenziali:

  • i primi 30 giorni retribuiti sono utili per anzianità, tredicesima e ferie;
  • i periodi successivi sono utili solo per anzianità;
  • per i periodi non retribuiti è riconosciuta contribuzione figurativa secondo l'art. 8 della L. 155/1981.

Riposi giornalieri

La lavoratrice madre ha diritto, nel primo anno di vita del bambino, a due riposi giornalieri di un'ora ciascuno, cumulabili; se l'orario giornaliero è inferiore a sei ore, il diritto si riduce a un solo riposo.

La disciplina è estesa al padre nelle seguenti ipotesi:

  • affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • rinuncia della madre lavoratrice dipendente, che deve però riprendere effettivamente il lavoro;
  • madre non lavoratrice dipendente;
  • morte o grave infermit�e0 della madre.

La circolare precisa che:

  • nei casi di affidamento esclusivo, il diritto del padre sussiste indipendentemente dall'attività lavorativa della madre;
  • se la madre non lavora, nei casi di rinuncia o di madre non dipendente, il diritto del padre non sussiste;
  • il padre non pu�f2 fruire dei riposi se la madre è in congedo di maternità o parentale;
  • la madre può invece usare i riposi anche se il padre è in congedo parentale;
  • in caso di sospensione temporanea del congedo di maternità per parto prematuro, la madre può usufruire dei riposi giornalieri.

Per il padre, la domanda va corredata dalla documentazione pertinente, secondo l'ipotesi:

  • provvedimento di affidamento esclusivo;
  • dichiarazione di rinuncia della madre;
  • dichiarazione della madre sulla propria situazione lavorativa;
  • certificazione nei casi di morte o grave infermità.

In caso di parto plurimo i riposi giornalieri spettano in misura raddoppiata, ma non in proporzione al numero dei gemelli. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre o dalla madre, purché l'altro genitore non ne fruisca; se la madre non usufruisce dei riposi perché in congedo di maternità o parentale, il padre ha diritto a due ore di permesso. Le attestazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e il dipendente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati.

I riposi giornalieri sono retribuiti integralmente e utili ai fini di anzianità di servizio e ferie.

Congedo per malattia del figlio

L'art. 47 del D.Lgs. 151/2001 conferma la possibilità di fruire del congedo per malattia del figlio fino all'et�e0 di otto anni. La disciplina distingue due fasi:

  • fino a tre anni di et�e0, le assenze sono illimitate;
  • oltre i tre anni e fino agli otto anni, ciascun genitore ha un limite individuale di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun figlio.

Il limite di cinque giorni non può essere superato nemmeno se l'altro genitore non ne usufruisce, ed è riferito a ciascun bambino. Il congedo spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ha titolo o è già in congedo parentale.

Non si applicano i controlli medici sullo stato di malattia del lavoratore, non essendo previsto l'accertamento medico sul bambino. In caso di ricovero ospedaliero del figlio, il genitore può interrompere le ferie in corso per fruire del congedo. Per la computabilità dei giorni festivi e non lavorativi si applica il medesimo criterio previsto per il congedo parentale.

Sul piano economico, per i primi trenta giorni di assenza in ciascuno dei primi tre anni di vita del bambino spetta l'intera retribuzione fissa mensile e il trattamento accessorio, con limite cumulativo tra i genitori. Tali giorni sono utili per ferie, tredicesima e anzianità. I successivi periodi fino al terzo anno e i cinque giorni annui spettanti tra i tre e gli otto anni non sono retribuiti, incidono su ferie e tredicesima, ma restano utili ai fini dell'anzianità. Per i periodi non retribuiti fino al terzo anno vale la contribuzione figurativa prevista per i congedi parentali.

Per ottenere il congedo occorre:

  • una dichiarazione sostitutiva che attesti che l'altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo;
  • il certificato di malattia del bambino rilasciato da medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.

Genitori adottivi e affidatari

La circolare precisa che ai genitori adottivi o affidatari spettano gli stessi diritti dei genitori naturali, con differenze legate alla data di ingresso del minore nella famiglia e all'età dello stesso.

Congedo di maternità

Alla lavoratrice che adotti o riceva in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni spetta un congedo di maternità di tre mesi dal giorno dell'effettivo ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni fino alla maggiore età. È inoltre riconosciuto un congedo non retribuito pari al periodo di permanenza all'estero, certificato dall'ente autorizzato.

Congedo di paternità

Il padre adottivo o affidatario può fruire del congedo di paternità con le stesse modalità del congedo di maternità, a condizione che la lavoratrice non lo abbia richiesto o che ricorrano le ipotesi di impossibilità di assistenza già illustrate.

Congedo parentale

I genitori adottivi o affidatari hanno diritto al congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino, con le medesime condizioni e lo stesso trattamento economico previsti per i genitori naturali. Ai fini della retribuibilità, il limite di età del bambino è elevato a sei anni; entro tale età spettano:

  • l'intera retribuzione fissa per i primi 30 giorni;
  • il 30% della retribuzione fissa mensile per i restanti 5 mesi.

Se il bambino ha un'età tra sei e dodici anni, il congedo può comunque essere fruito entro tre anni dall'ingresso del minore in famiglia. Per le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali la durata del congedo è certificata dall'ente autorizzato.

Riposi giornalieri e malattia del bambino

Anche ai genitori adottivi o affidatari spettano i riposi giornalieri in caso di adozione o affidamento entro il primo anno di vita del bambino. Inoltre, entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, ad astenersi dal lavoro per la malattia del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali.

Per la malattia del bambino adottato o affidato:

  • il diritto è illimitato fino a sei anni di età;
  • restano ferme la retribuibilità dei primi trenta giorni per ciascun anno fino al terzo anno di vita e il limite dei cinque giorni lavorativi non retribuiti per ciascun anno tra il sesto e l'ottavo anno;
  • se al momento dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha un'età tra sei e dodici anni, il congedo non retribuito spetta nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia entro il limite di cinque giorni lavorativi annui.

Tutela della maternità e paternità di figli portatori di handicap grave

Per i figli con handicap grave accertato ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992 la circolare richiama una disciplina specifica, che comprende:

  • prolungamento del congedo parentale;
  • in alternativa, riposi giornalieri;
  • permessi mensili retribuiti ex art. 33 L. 104/1992;
  • congedo parentale straordinario ex art. 80 L. 388/2000, come armonizzato dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.

Prolungamento del congedo parentale

La madre, o in alternativa il padre, può prolungare il congedo parentale fino a tre anni di età del bambino disabile grave, purché il minore non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. L'intero periodo è retribuito al 30%. Il periodo di prolungamento decorre dal termine teorico del normale congedo parentale spettante al richiedente, che corrisponde a nove mesi dalla nascita per la madre e a sette mesi per il padre.

Riposi giornalieri in alternativa al prolungamento

In alternativa al prolungamento del congedo parentale, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile grave, i genitori possono fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, ridotte a un'ora se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore. Durante l'utilizzo di tali riposi da parte di un genitore, l'altro può fruire del normale congedo parentale. L'alternanza riguarda solo il prolungamento, non il congedo parentale ordinario.

Permessi mensili

Dopo il terzo anno di età del figlio disabile grave, se il minore non è ricoverato a tempo pieno, la madre o in alternativa il padre hanno diritto a tre giorni mensili di permesso retribuito, fruibili anche frazionatamente entro il limite di 18 ore mensili. I permessi possono essere utilizzati anche se l'altro genitore è assente per congedo parentale o per malattia del figlio, oppure non ne ha diritto.

Tali permessi spettano anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, purché sussistano convivenza oppure assistenza continuativa ed esclusiva. La circolare richiama le definizioni di continuità ed esclusività già fornite dalla precedente circolare n. 133 del 17 luglio 2000.

I riposi giornalieri e i permessi mensili sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie, ma incidono in termini riduttivi sulla tredicesima mensilità.

Congedo parentale straordinario

L'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 coordina e armonizza la disciplina dei congedi straordinari per gravi motivi familiari. Ai genitori, o in caso di loro decesso ai fratelli o sorelle conviventi, di soggetti con handicap grave accertato da almeno cinque anni spettano congedi straordinari continuativi o frazionati fino a un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa.

Tali congedi sono riconosciuti anche per la cura di figli disabili gravi maggiorenni, purché:

  • il figlio conviva con i genitori; oppure
  • il figlio non conviva, ma sia assistito dal lavoratore richiedente in modo continuativo ed esclusivo.

Durante il congedo straordinario entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33 della L. 104/1992. Il diritto ai riposi e ai congedi è esteso anche in caso di adozione o affidamento di soggetti con handicap grave.

La circolare evidenzia che, rispetto alla disciplina generale dei congedi non retribuiti per eventi e cause particolari, questa previsione è più favorevole perché riconosce un'indennità pari all'ultima retribuzione e la copertura con contribuzione figurativa, entro un importo massimo di 36.151,98 euro, valore riferito all'anno 2000 e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dal 2002.

I congedi sono concessi secondo le medesime modalità previste per le aspettative per motivi personali, con diritto a fruirne entro sessanta giorni dalla richiesta.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare espone la disciplina organica introdotta dal D.Lgs. 151/2001, adottato in attuazione dell'art. 15 della L. 53/2000, e ne ricostruisce l'applicazione per il personale INPS, inclusi i dirigenti. Il testo evidenzia il coordinamento con l'art. 14 del CCNL 14.2.2001, che integra e sostituisce precedenti disposizioni contrattuali.

Controlli prenatali

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche da effettuarsi in orario di lavoro. La fruizione richiede domanda alla sede di appartenenza e successiva documentazione attestante data e orario degli esami. Tali permessi non sono qualificati come malattia e non rientrano nella disciplina dei permessi per visite specialistiche richiamata nei messaggi INPS citati.

Congedo di maternità e flessibilità

Il congedo di maternità resta di regola pari a cinque mesi complessivi, articolati in due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo, con ulteriore recupero dei giorni non goduti in caso di parto anticipato. È però prevista la flessibilità: la lavoratrice può astenersi fino a un mese prima del parto e proseguire fino a quattro mesi dopo la nascita, previa domanda scritta e certificazioni mediche richieste. La scelta è subordinata alle condizioni indicate dalla circolare ministeriale richiamata, tra cui assenza di rischi patologici, di interdizione anticipata e di pregiudizio derivante da mansioni, ambiente o orario di lavoro.

Interdizione anticipata, parto prematuro e interruzione di gravidanza

È disciplinata l'interdizione anticipata dal lavoro disposta dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro nei casi di gravi complicanze, malattie preesistenti aggravabili dalla gravidanza, condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli e impossibilità di adibizione ad altre mansioni. In caso di parto prematuro, i giorni non goduti del periodo ante partum si aggiungono al congedo post partum; inoltre, se il neonato necessita di degenza ospedaliera, il congedo può decorrere, in tutto o in parte, dal rientro a casa del bambino, su richiesta avallata da certificazione medica. L'interruzione della gravidanza è considerata malattia o, se oltre il 180° giorno, parto a tutti gli effetti, con conseguente applicazione delle relative tutele.

Congedo di paternità

Il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità solo in casi tassativi: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, oppure affidamento esclusivo al padre. Nei casi di parto prematuro, il padre può utilizzare anche il periodo residuo non fruito dalla madre. La domanda deve essere corredata dalla documentazione idonea o, nel caso di abbandono, da dichiarazione sostitutiva.

Trattamento economico di maternità e paternità

Durante il congedo di maternità o paternità spetta l'intera retribuzione fissa mensile, oltre al trattamento economico accessorio previsto nei casi di malattia superiore a 15 giorni o ricovero ospedaliero, secondo il CCNL richiamato. Il periodo è utile a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, della tredicesima mensilità e delle ferie.

Congedo parentale

Il congedo parentale spetta per ciascun bambino fino al compimento dell'ottavo anno di età. Ciascun genitore ha un diritto individuale e autonomo, esercitabile anche contemporaneamente all'altro genitore, con limite complessivo di 10 mesi per la coppia, elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno tre mesi, ottenendo un mese aggiuntivo. Il genitore solo ha diritto a un massimo di 10 mesi. La fruizione può essere continuativa o frazionata e richiede domanda di norma 15 giorni prima, salvo urgenze documentate.

Trattamento economico del congedo parentale

Per il congedo parentale è previsto un regime economico articolato: retribuzione piena per i primi 30 giorni complessivi tra i genitori, utilizzabili entro il terzo anno di vita del bambino, e 30% della retribuzione per i restanti cinque mesi del periodo indennizzabile. Dopo il terzo anno e fino all'ottavo, il congedo non è retribuito, salvo il caso di reddito individuale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione AGO, che consente il 30% oltre i primi sei mesi. I periodi indennizzati incidono diversamente su ferie, tredicesima e anzianità; per i periodi non retribuiti opera la contribuzione figurativa secondo la normativa richiamata.

Riposi giornalieri

Nel primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a due riposi giornalieri di un'ora ciascuno, cumulabili, ridotti a uno se l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. Il diritto è esteso al padre in ipotesi tassative: affidamento esclusivo, rinuncia della madre lavoratrice dipendente con effettiva ripresa del lavoro, madre non lavoratrice dipendente, oppure morte o grave infermità della madre. In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati. I riposi sono retribuiti integralmente e utili ai fini di anzianità e ferie.

Congedo per malattia del figlio

La disciplina estende fino a otto anni l'età del figlio per la fruizione del congedo per malattia. Fino a tre anni le assenze sono illimitate; oltre i tre e fino agli otto ciascun genitore ha diritto a cinque giorni lavorativi annui per ciascun figlio. Il congedo è alternativo tra i genitori e non è soggetto a controllo sanitario sul bambino. Per i primi trenta giorni complessivi per ciascuno dei primi tre anni di vita spetta la retribuzione piena e il trattamento accessorio, con utilità ai fini di ferie, tredicesima e anzianità; oltre tale limite i periodi non sono retribuiti ma restano utili per anzianità, con contribuzione figurativa nei casi previsti.

Genitori adottivi e affidatari

Ai genitori adottivi e affidatari sono riconosciuti i medesimi diritti dei genitori naturali, con adattamenti legati alla data di ingresso del minore in famiglia e alla sua età. Sono disciplinati il congedo di maternità, quello di paternità, il congedo parentale, i riposi giornalieri e il congedo per malattia del bambino, con specifiche previsioni per adozioni e affidamenti internazionali, inclusi congedi non retribuiti per la permanenza all'estero e certificazioni rilasciate dall'ente autorizzato.

Tutela dei figli con handicap grave

Per i figli con handicap grave accertato ai sensi della L. 104/1992 sono previste misure specifiche: prolungamento del congedo parentale fino a tre anni del bambino con indennità al 30%, in alternativa due ore giornaliere di permesso retribuito fino al terzo anno, tre giorni mensili di permesso retribuito oltre tale età, e congedo straordinario fino a due anni nell'arco della vita lavorativa per i genitori o, in caso di loro decesso, per fratelli o sorelle conviventi. La circolare richiama inoltre condizioni di convivenza, continuità ed esclusività dell'assistenza, nonché il limite economico massimo per l'indennità prevista dal congedo straordinario.

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