Circolare numero 142 del 30-7-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula, in data 9 luglio 2002, di due convenzioni nazionali tra INPS e U.N.S.I.C. per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli ai sensi della legge n. 334/1968. Vengono richiamate le modalità operative già illustrate dalla circolare n. 85/1998, con indicazioni su deleghe, flussi informativi, convalida degli associati, revoche, calcolo dei contributi, riparto dei versamenti, acconti, rendicontazioni, costi di esazione e durata delle convenzioni. Sono inoltre allegati i testi convenzionali e il modello di delega.
Convenzioni INPS-U.N.S.I.C. per la riscossione del contributo associativo dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Convenzioni INPS-U.N.S.I.C. per la riscossione dei contributi associativi agricoli
La circolare dà notizia della stipula, in data 9 luglio 2002, di due convenzioni nazionali tra INPS e U.N.S.I.C. per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334. Il documento richiama le regole applicative già illustrate dalla circolare n. 85 del 20 aprile 1998 e sintetizza gli aspetti operativi, finanziari e documentali del servizio.
Ambito delle convenzioni e base normativa
Le convenzioni trovano fondamento nell'art. 11 della legge n. 334/1968, che consente al Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, previa autorizzazione ministeriale, di riscuotere contributi associativi per conto delle associazioni sindacali nazionali del settore agricolo. La circolare precisa che, per effetto dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'INPS è subentrato allo SCAU nella gestione delle convenzioni. È richiamata anche l'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 febbraio 2002, nonché la normativa sulla tutela dei dati personali (legge n. 675/1996).
Riscossione unificata e natura volontaria del contributo
Il contributo associativo è riscosso unitamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi. Sugli F24 deve essere indicato anche l'importo del contributo associativo, con esplicita menzione della sua diversa natura. Nonostante l'esazione congiunta, resta ferma la natura volontaria del contributo e l'INPS non ha alcun obbligo di riscossione coattiva.
Trasmissione dei dati, convalida e gestione delle deleghe
L'U.N.S.I.C. deve inviare alla Sede Centrale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - i supporti magnetici contenenti i dati dei nuovi aderenti e delle revoche, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno. I file devono riportare gli elementi identificativi dell'impresa e del titolare, tra cui codice INPS d'impresa, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, CAP e altri dati essenziali concordati.
La Direzione Centrale rende disponibili i dati alle strutture territoriali competenti per la convalida delle posizioni sulla base delle deleghe depositate. Le deleghe, sottoscritte dal socio e controfirmate con timbro dell'associazione, devono essere trasmesse alle Agenzie INPS territorialmente competenti entro il 31 marzo. Se viene presentata una copia fotostatica della delega, essa deve essere autenticata come conforme all'originale dai rappresentanti locali dell'U.N.S.I.C.
Revoche, mancata corrispondenza e decorrenza degli effetti
Le revoche delle deleghe sono notificate con le stesse modalità previste per l'invio dei dati. Se la revoca perviene dopo il 30 marzo, ha effetto per l'INPS dall'anno successivo. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di recesso, ne prende nota, la comunica all'associazione e procede alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle stesse regole di decorrenza.
La circolare segnala inoltre che, quando supporti magnetici o deleghe non trovano corrispondenza con gli archivi INPS, l'Istituto non assume responsabilità. Nella convenzione per i coltivatori diretti è previsto anche che, in caso di due deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, prevale la prima pervenuta, salvo revoca esplicita della precedente.
Determinazione del contributo e comunicazione delle variazioni
Per gli imprenditori agricoli, il contributo associativo è determinato in percentuale sul reddito medio convenzionale rilevante ai fini contributivi. Le eventuali modifiche della misura devono essere comunicate all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno e valgono per l'intero anno.
Per i coltivatori diretti, l'importo è fissato annualmente dall'associazione e notificato all'INPS entro il 31 dicembre di ciascun anno con raccomandata A/R; la nuova misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell'anno.
Imputazione dei pagamenti parziali
Se il contribuente non versa integralmente quanto richiesto, l'importo pagato è imputato prima a copertura dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; solo l'eventuale eccedenza è considerata versata a titolo di contributo associativo. La regola è richiamata in entrambe le convenzioni.
Costi del servizio di esazione
I costi di esazione sono quelli stabiliti dalla delibera INPS n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono indicati tre importi: euro 0,10 per la gestione della delega del singolo mod. F24; euro 1,18 per la ricezione e convalida di nuova delega e annullamento senza remissione; euro 9,99 per annullamento della delega con riemissione dei modelli F24. Le organizzazioni sindacali accettano eventuali variazioni dei costi deliberate dall'Istituto e sopportano anche ogni altro onere, inclusi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Acconti, rendicontazione annuale e conguagli
L'INPS corrisponde all'associazione un acconto entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria. L'acconto è calcolato applicando all'importo complessivo delle quote poste in riscossione per ciascuna emissione una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni complessive e importi complessivamente posti in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA.
Entro il 30 giugno di ogni anno l'INPS trasmette all'associazione un prospetto riepilogativo dell'anno precedente e un rendiconto con la situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive, indicando l'importo annuo delle somme imposte, le quote associative riscosse per provincia, l'elenco degli associati che hanno versato il contributo, il rimborso spese, l'IVA, gli acconti corrisposti e gli eventuali conguagli. I conguagli vengono effettuati contestualmente all'invio del rendiconto.
Rapporti giuridici e responsabilità
La circolare precisa che il rapporto sostanziale intercorre tra l'associato e l'U.N.S.I.C.; eventuali comunicazioni attinenti al rapporto associativo, se richieste dall'interessato, devono essere inoltrate dall'associazione previa autorizzazione esplicita contenuta nella delega. I rapporti conseguenti, compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra associazione e soggetti passivi del rapporto contributivo.
L'INPS è esonerato da responsabilità verso terzi per l'applicazione delle convenzioni. In caso di controversie giudiziarie sulla legittimità, efficacia o applicazione delle convenzioni, l'associazione deve rimborsare all'Istituto spese e onorari sostenuti, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Durata delle convenzioni
Le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2003 e si rinnovano tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
Allegati
Alla circolare sono allegati i testi delle due convenzioni e il modello di delega, che contiene l'adesione all'associazione, l'autorizzazione alla riscossione del contributo tramite INPS e le dichiarazioni e consensi in materia di trattamento dei dati personali.
Punti principali
Stipula delle convenzioni e ambito di applicazione
Il 9 luglio 2002 INPS e U.N.S.I.C. hanno stipulato due convenzioni nazionali per la riscossione del contributo associativo: una per gli imprenditori agricoli e una per i coltivatori diretti. Le convenzioni sono concluse ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, che consente la riscossione dei contributi associativi tramite il sistema dei contributi agricoli unificati, previa autorizzazione ministeriale. La circolare richiama, per le modalità attuative, la circolare n. 85 del 20 aprile 1998.
Modalità di riscossione del contributo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le medesime procedure. Nella comunicazione relativa al versamento dei contributi obbligatori deve essere indicato anche l'importo del contributo associativo, specificando la diversa natura dello stesso con la dicitura prevista dalle convenzioni. È espressamente escluso qualsiasi obbligo dell'INPS di esazione coattiva del contributo associativo, che conserva natura volontaria nonostante la riscossione unificata.
Trasmissione dei dati degli associati e convalida
L'U.N.S.I.C. deve trasmettere alla Sede Centrale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - i supporti magnetici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle quote e con i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o non intendono più pagare la quota. Le scadenze indicate sono il 10 gennaio e, per la parte residua, il 30 marzo di ciascun anno nella convenzione; nella circolare è richiamato il 31 marzo per la presentazione delle deleghe alle Agenzie territorialmente competenti. I supporti devono contenere gli elementi identificativi richiesti, tra cui competenza territoriale, comune sede dell'impresa, dati anagrafici e fiscali, indirizzo, CAP ed eventuali altri elementi concordati. Le Agenzie INPS procedono alla convalida sulla base delle deleghe presenti in sede; per i nominativi non presenti negli archivi non si procede all'emissione degli F24 e quindi alla riscossione.
Deleghe e consenso al trattamento dei dati
Per ogni socio deve essere presentata una delega sottoscritta e controfirmata con timbro della struttura competente dell'U.N.S.I.C. La delega deve contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali e, in particolare, alla comunicazione dei dati all'U.N.S.I.C. da parte dell'INPS, nonché il consenso alla riscossione tramite gli strumenti utilizzati per i contributi obbligatori. In caso di copia fotostatica della delega, questa deve essere attestata come conforme all'originale dai rappresentanti locali dell'U.N.S.I.C. La circolare specifica che l'INPS non assume responsabilità quando supporti magnetici o deleghe non trovano corrispondenza con i propri archivi.
Revoche delle deleghe e decorrenza degli effetti
Le revoche delle deleghe devono essere comunicate secondo le stesse modalità previste per l'invio dei dati. La revoca produce effetti per l'INPS dall'anno successivo se perviene dopo il 30 marzo, termine funzionale all'armonizzazione delle procedure. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato una comunicazione di recesso, la sede competente ne prende nota, informa l'associazione e procede alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle medesime decorrenze. Nella seconda convenzione è previsto anche che, in caso di due deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, prevale la prima pervenuta, salvo revoca esplicita della precedente.
Determinazione del contributo e variazioni annuali
Per la convenzione relativa agli imprenditori agricoli, il contributo è calcolato in misura percentuale sull'ammontare del reddito medio convenzionale considerato per i contributi previdenziali e assistenziali. Per la convenzione relativa ai coltivatori diretti, la misura del contributo è stabilita annualmente dall'Associazione e deve essere comunicata all'INPS entro il 31 dicembre di ogni anno con raccomandata A/R, con decorrenza dal 1° gennaio successivo e senza possibilità di modifica nel corso dell'anno. La circolare riporta anche che eventuali modifiche della misura del contributo associativo vanno comunicate entro il 28 febbraio di ciascun anno per la convenzione degli imprenditori agricoli.
Imputazione dei versamenti insufficienti
Qualora il contribuente non versi integralmente l'importo dei contributi richiesti, quanto versato viene imputato anzitutto a copertura dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; l'eventuale eccedenza è considerata versata a titolo di contributo associativo. Questa regola vale per entrambe le convenzioni.
Costi di esazione e oneri
I costi di esazione fanno riferimento alla delibera INPS n. 39 del 5 febbraio 2002. Per il servizio sono previsti: euro 0,10 per la gestione della delega singolo mod. F24; euro 1,18 per ricezione e convalida nuova delega e annullamento senza remissione; euro 9,99 per annullamento delega con riemissione dei modelli F24. Le organizzazioni sindacali accettano le eventuali variazioni di costo deliberate dall'Istituto e sopportano anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, inerente la convenzione.
Acconti, rendiconti e conguagli
L'INPS, tramite la Sede Centrale, corrisponde all'associazione un acconto entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge. L'acconto è determinato applicando all'importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione una percentuale basata sul rapporto tra riscossioni complessive dei contributi previdenziali e associativi risultanti dal flusso finanziario e il totale posto in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA. Entro il 30 giugno di ogni anno l'INPS trasmette all'associazione un prospetto riepilogativo relativo all'anno precedente e un rendiconto con gli importi riscossi, i rimborsi spese, l'IVA, gli acconti già corrisposti e gli eventuali conguagli, che vengono effettuati contestualmente.
Rapporti tra associazione e associati e responsabilità
Le convenzioni chiariscono che il rapporto sostanziale intercorre tra l'associato e l'U.N.S.I.C.; eventuali comunicazioni relative al rapporto devono quindi essere inoltrate direttamente dall'associazione, se richieste dall'associato e previa autorizzazione esplicita nella delega. I rapporti conseguenti, incluse le restituzioni di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra associazione e soggetti passivi del rapporto contributivo. L'INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione delle convenzioni e l'associazione deve rimborsare spese e onorari sostenuti dall'Istituto in caso di controversie giudiziarie sulla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Durata e rinnovo delle convenzioni
Le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2003 e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
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