Circolare numero 141 del 30-7-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per applicare la convenzione tra INPS e FE.N.A.P.I. sulla trattenuta dei contributi associativi sulle pensioni, ai sensi dell’art. 23-octies della legge n. 485/1972. Sono disciplinati i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e decorrenza delle deleghe, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le responsabilità, oltre alle istruzioni contabili e alle variazioni al piano dei conti.
Convenzione INPS-FE.N.A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi su pensione e istruzioni contabili
Convenzione INPS-FE.N.A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi su pensione
La circolare fornisce le istruzioni per dare applicazione alla convenzione stipulata tra INPS e FE.N.A.P.I. ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, con riferimento alla riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle pensioni. Sono inoltre riportate le regole operative, i profili finanziari e le variazioni al piano dei conti.
Oggetto e ambito di applicazione
La convenzione consente alla FE.N.A.P.I. di riscuotere i contributi associativi tramite trattenuta sulla pensione dei propri iscritti. Hanno diritto ad aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS.
La circolare chiarisce espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda soltanto pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere resa mediante delega redatta sul testo predisposto dall’INPS, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della FE.N.A.P.I., con apposizione del timbro dell’organizzazione.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati FE.N.A.P.I. abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti per territorio. La presentazione alla sede INPS deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Decorrenza delle deleghe
Per le deleghe presentate da soggetti già pensionati, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS che ha in carico la pensione. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
Le sedi periferiche devono considerare che la nuova delega e/o la revoca sono acquisite e producono effetti entro tre mesi dalla presentazione. Le deleghe già rilasciate si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca.
Revoca della delega e pluralità di deleghe
La revoca presentata dal pensionato direttamente all’INPS è acquisita dalla sede periferica e ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione. Rispetto alle convenzioni precedenti, per tali revoche non sussiste più l’obbligo per la sede di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale.
Se il pensionato ha rilasciato più deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, è efficace la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente. In tal caso, prevale la delega presentata successivamente. La circolare ribadisce che il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente.
Adempimenti periodici delle sedi periferiche
Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna sede periferica deve consegnare alla struttura locale della FE.N.A.P.I. tre distinti elenchi:
- le deleghe attivate e non attivate del trimestre precedente, con indicazione del motivo della mancata attivazione per quelle non attivate;
- le deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione;
- i soggetti che hanno presentato revoca.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette e di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta si calcola con le medesime modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse, con adempimenti definiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e FE.N.A.P.I.
L’INPS versa alla FE.N.A.P.I. acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino all’elaborazione dei dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e acconti definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto determinato in base ai dati elaborati.
Per le trattenute sulle pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto con cadenza quadrimestrale; la misura è ottenuta riducendo dell’3% l’importo delle trattenute calcolate dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo. Se prima di tale termine le rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento raggiungono almeno il 97% del totale, i conguagli possono essere effettuati sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione.
I costi del servizio di esazione sono stati fissati con delibera n. 39 del 5 febbraio 2002 e risultano pari a:
- euro 0,35 per acquisizione delega;
- euro 0,02 per gestione delega;
- euro 2,01 per cancellazione delega;
- euro 2,54 per variazione delega.
La FE.N.A.P.I. si impegna ad accettare ogni variazione dei costi stabilita dall’INPS e a sostenere anche ogni eventuale onere, fiscale compreso, inerente alla convenzione.
Responsabilità e rapporti con l’organizzazione
L’INPS è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i pensionati assoggettati alla trattenuta e la FE.N.A.P.I. La Federazione esonera pertanto l’Istituto da ogni responsabilità e si impegna a ristorarlo per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega.
A livello locale i rapporti con le strutture periferiche della FE.N.A.P.I. sono curati dal Responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti dell’organizzazione devono riferirsi per la soluzione delle problematiche. Le questioni non risolte in sede periferica sono portate all’esame della Direzione Generale e delle strutture nazionali della FE.N.A.P.I.
Durata della convenzione e banca dati
La convenzione decorre dalla data della stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2004. È prevista la proroga tacita di biennio in biennio, salvo disdetta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.
La circolare ricorda inoltre che l’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale convenzionata un’apposita banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la sola parte di competenza e nel rispetto delle regole di sicurezza e privacy stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della FE.N.A.P.I. sono istituiti due conti:
- GPT 25/11: contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPT 27/11: contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con la Federazione sono definiti direttamente dalla Direzione Generale; nell’allegato 3 sono riportate le variazioni al piano dei conti.
Punti principali
Ambito soggettivo della convenzione
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La circolare precisa che la disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, perché l’art. 23-octies richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Delega: modalità di rilascio e presentazione
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della FE.N.A.P.I., i cui nominativi e quelli degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione devono essere comunicati per iscritto alle sedi periferiche INPS competenti.
Decorrenza delle deleghe e gestione delle revoche
Per le deleghe rilasciate da pensionati già in essere, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS che ha in carico la pensione. Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno salvo revoca. La revoca presentata dal pensionato o dalla FE.N.A.P.I. ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione. In caso di più deleghe verso organizzazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente.
Adempimenti periodici delle sedi INPS
Entro la fine di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna sede periferica deve consegnare alla struttura locale FE.N.A.P.I. l’elenco delle deleghe attivate e non attivate del trimestre precedente, indicando per quelle non attivate il motivo della mancata attivazione, l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione e l’elenco delle revoche presentate.
Misura del contributo sindacale
La trattenuta è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità con unico ordine di pagamento a più contitolari, si applicano le stesse regole. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega.
Aspetti finanziari, costi e rimessse
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale. L’INPS versa acconti mensili commisurati al 97% delle trattenute sulle pensioni in pagamento; fino all’elaborazione dei dati, e comunque non oltre aprile, l’acconto è determinato provvisoriamente come un dodicesimo dei corrispettivi dell’anno precedente maggiorato della perequazione automatica. Per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale ridotto del 3% rispetto alle trattenute previste fino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli avvengono entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o altri oneri. I costi del servizio sono fissati in euro 0,35 per acquisizione delega, euro 0,02 per gestione delega, euro 2,01 per cancellazione delega ed euro 2,54 per variazione delega, con oneri anche fiscali a carico della FE.N.A.P.I.
Responsabilità e rapporti locali
La FE.N.A.P.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale e si impegna a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi connessi a contestazioni sulla validità o regolarità della delega. I rapporti a livello locale sono tenuti dal Responsabile dei rapporti con l’utenza, mentre le questioni non risolte in sede periferica vengono rimesse alla Direzione Generale e alle strutture nazionali della FE.N.A.P.I.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla FE.N.A.P.I. è attribuito il codice INPS A4. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPT 25/11, relativo ai contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPT 27/11, relativo ai contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Durata della convenzione
La convenzione decorre dalla data di stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2004. Si intende prorogata tacitamente di biennio in biennio, salvo disdetta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.
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