Circolare numero 138 del 29-7-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione del D.M. 4 aprile 2002, che adegua alla disciplina del lavoro dipendente la tutela già prevista per gli iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. Vengono definite le nuove prestazioni di maternità e paternità, estese anche ad adozione e affidamento, e vengono aggiornate le regole per l’assegno per il nucleo familiare, con eliminazione di alcune limitazioni e con una disciplina specifica per i nuclei a composizione reddituale mista. La circolare disciplina inoltre modalità di domanda, requisiti contributivi, criteri di calcolo, riliquidazioni d’ufficio, procedure transitorie e istruzioni contabili.
Tutela della maternità, paternità e assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata
Tutela della maternità, paternità e assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata
La circolare disciplina l’applicazione del D.M. 4 aprile 2002, che adegua la tutela prevista per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS alle forme e modalità del lavoro dipendente, in attuazione dell’art. 80, comma 12, della L. 388/2000. Il provvedimento sostituisce la disciplina del D.M. 27 maggio 1998 e ridefinisce in modo più articolato le prestazioni di maternità, paternità e assegno per il nucleo familiare (ANF).
Ambito di applicazione e quadro normativo
La tutela riguarda i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995, cioè collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati. La circolare ricorda che tali soggetti sono tenuti al versamento della contribuzione aggiuntiva destinata alla tutela della maternità.
Il D.M. 4 aprile 2002, pubblicato in G.U. n. 136 del 12 giugno 2002 ed entrato in vigore in tale data, abroga il D.M. 27 maggio 1998. Le nuove disposizioni hanno efficacia, per i profili di maternità e paternità, con riferimento agli eventi decorrenti dal 1° gennaio 1998, mentre per alcune estensioni relative all’adozione internazionale è richiamata la decorrenza già individuata dalla precedente circolare n. 97 del 7 maggio 2001.
Indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata
L’art. 1 del decreto prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il diritto delle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento dello 0,5 per cento a un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi.
La circolare precisa che continua a essere necessario il requisito dell’accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione dello 0,5 per cento nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. Qualora la lavoratrice, al momento dell’evento indennizzabile, non risulti più iscritta alla gestione separata ma abbia comunque maturato il requisito minimo, conserva il diritto alla prestazione; se successivamente ha titolo a una prestazione di maternità superiore in forza di altra attività lavorativa, l’indennità va coordinata con tale trattamento, potendo essere riconosciuto un trattamento differenziale a carico della gestione separata.
In presenza di contestuale attività subordinata o autonoma al momento dell’evento, la lavoratrice ha diritto alla prestazione solo per la posizione che dà titolo alla tutela del lavoro dipendente o autonomo; tuttavia, se in passato, come iscritta esclusivamente alla gestione separata, ha già maturato il requisito contributivo minimo, può ottenere su richiesta l’eventuale differenza tra il trattamento spettante per l’attuale attività e quello più favorevole riconoscibile come parasubordinata.
La circolare evidenzia inoltre che l’indennità di maternità assorbe ogni altra indennità spettante per malattia. In caso di ricovero ospedaliero durante il periodo indennizzabile, anche se non connesso alla gravidanza, si eroga solo la prestazione di maternità; se questa non copre integralmente il trattamento per degenza ospedaliera, è corrisposta la differenza a tale titolo. Non è invece configurabile l’interdizione anticipata, perché per queste lavoratrici non esiste l’obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto.
Adozione e affidamento
L’art. 2 estende la tutela ai casi di adozione e affidamento. L’indennità spetta per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia, se il minore non ha superato i sei anni di età; per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali la prestazione spetta anche oltre i sei anni, fino al compimento della maggiore età.
In tali casi resta richiesto il possesso di almeno tre mensilità di contribuzione nello 0,5 per cento nei dodici mesi anteriori alla data di ingresso del minore in famiglia. Anche qui non è previsto obbligo di astensione dal lavoro. La decorrenza dell’estensione è dal 1° gennaio 1998; per le adozioni internazionali è richiamata la decorrenza dal 1° maggio 2000 per l’innalzamento del limite di età.
Interruzione della gravidanza e aborto
Con l’abrogazione del D.M. 27 maggio 1998, l’assegno di aborto non è più erogabile. La circolare richiama l’analogia con la disciplina del lavoro dipendente: l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che avvenga prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata aborto.
Per tali eventi la lavoratrice iscritta alla gestione separata non ha diritto né alla prestazione di aborto né a riliquidazioni di prestazioni precedentemente corrisposte; tuttavia, le somme già pagate a titolo di assegno di aborto secondo la disciplina del 1998 non sono ripetibili. Se l’interruzione avviene dopo il 180° giorno, anche in caso di nato morto o decesso dopo breve tempo, l’evento è considerato parto a tutti gli effetti e dà diritto all’indennità di maternità per cinque mesi complessivi.
La circolare segnala infine che, per l’ipotesi di aborto, può spettare l’indennità di malattia per degenza ospedaliera alle condizioni previste dalla relativa disciplina.
Indennità di paternità
L’art. 3 riconosce al lavoratore padre iscritto alla gestione separata un’indennità di paternità nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del bambino al padre, con riferimento agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1998.
La prestazione spetta per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, purché il padre abbia maturato il requisito delle tre mensilità di contribuzione dello 0,5 per cento nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto. In caso di adozione o affidamento, l’indennità spetta anche al padre adottivo o affidatario se la madre non la richiede; a tal fine l’interessato deve produrre dichiarazione della madre adottiva o affidataria di non voler fruire della prestazione.
Misura e criteri di calcolo delle indennità
La circolare ribadisce che la prestazione è dovuta solo in presenza del requisito contributivo minimo e che il calcolo avviene giornalmente, comprensivo delle festività, nella misura dell’80 per cento di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi derivante da collaborazione coordinata e continuativa o da attività libero-professionale.
Sono indicati i massimali contributivi di riferimento: lire 139.480.000 per il 1998, lire 141.991.000 per il 1999, lire 144.263.000 per il 2000, lire 148.014.000 pari a euro 76.442,85 per il 2001 e euro 78.507,00 per il 2002.
Per i collaboratori coordinati e continuativi il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi e dalla dichiarazione del committente. Per i liberi professionisti si assume, per ciascun mese di interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi relativa all’anno o agli anni compresi nel periodo di riferimento. La circolare richiama inoltre l’ipotesi di anzianità assicurativa inferiore ai dodici mesi, per la quale il reddito e il periodo di riferimento vanno ridotti proporzionalmente.
Adempimenti delle sedi, istruttoria e liquidazione provvisoria
Le sedi devono verificare la regolare iscrizione alla gestione separata, la non iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria, l’inesistenza di trattamenti pensionistici e l’effettivo accreditamento dei contributi. Poiché il sistema di accreditamento non sempre consente una liquidazione certa in tempo reale, la circolare ammette la possibilità di liquidare provvisoriamente la prestazione sulla base dei contributi accreditati alla data dell’evento, purché risulti il requisito minimo dei tre mesi.
Per i liberi professionisti la liquidazione provvisoria può essere fatta sulla base degli acconti IRPEF versati, assumendo come base di calcolo l’70 per cento del reddito denunciato in via previsionale. La liquidazione diviene definitiva dopo la scadenza del termine ultimo di versamento dei contributi validi per l’anno: 16 gennaio per i collaboratori, 31 maggio per i liberi professionisti. La circolare invita gli interessati a produrre tempestivamente la documentazione utile, come le denunce trimestrali o annuali, le dichiarazioni dei committenti, le denunce dei redditi e le prove dei versamenti degli acconti.
Riliquidazioni d’ufficio e rapporti con prestazioni già corrisposte
Il D.M. 4 aprile 2002 impone all’INPS di riliquidare d’ufficio le prestazioni già erogate in base al D.M. 27 maggio 1998 se risultano inferiori a quelle spettanti secondo la nuova disciplina. Ciò riguarda gli eventi di parto intervenuti dal 1° gennaio 1998.
Le somme già corrisposte a titolo di assegno di parto o assegno di aborto, se superiori a quanto dovuto secondo la nuova normativa, non devono essere ripetute. La circolare chiarisce anche la gestione del cumulo con la quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato ex art. 49, comma 8, L. 488/1999, prevedendo compensazioni tra quanto dovuto e quanto da recuperare. Se vi era stata erogazione di quota differenziale a carico del Comune, le sedi devono attivare le procedure di variazione o revoca del beneficio secondo la circolare n. 206 dell’11 dicembre 2000.
Domande e termini di presentazione
Per le prestazioni introdotte dagli artt. 2 e 3 del decreto, relative ad adozione/affidamento e paternità, gli interessati possono presentare domanda per eventi anteriori all’entrata in vigore del decreto entro un anno da tale data. Negli altri casi resta fermo il termine di un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
La circolare precisa che non è ammessa la domanda tardiva per gli eventi di parto antecedenti al decreto da parte di madri che già avevano titolo alla prestazione prevista dal D.M. 1998, se non hanno rispettato l’originario termine di prescrizione annuale. Le domande devono essere presentate sul modulo MAT/GEST.SEP. ristrutturato.
Assegno per il nucleo familiare: nuova disciplina
Il D.M. 4 aprile 2002 elimina le limitazioni relative alla composizione del nucleo che erano contenute nel D.M. 27 maggio 1998. Di conseguenza, dal 1° gennaio 1998 l’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai nuclei composti da due genitori e un figlio minore e ai nuclei senza figli minori, applicando i criteri valevoli per i lavoratori dipendenti.
È inoltre eliminato il limite di reddito pro-capite. Le tabelle allegate alle precedenti circolari richiamate vengono sostituite con quelle in vigore per i dipendenti.
Requisito del 70% per l’ANF
Resta invariato il requisito che almeno il 70% del reddito complessivo minimo derivi dalle attività di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995. La circolare precisa che la norma fiscale che assimila i redditi da collaborazione a quelli da lavoro dipendente non incide su questo requisito ai fini dell’ANF.
Per i nuclei a composizione reddituale mista, il requisito può essere considerato soddisfatto sommando i redditi da lavoro dipendente e quelli da attività parasubordinata. La disciplina si riferisce ai casi in cui due soggetti del medesimo nucleo siano titolari di diritto all’ANF, uno come lavoratore dipendente e l’altro come parasubordinato, ma nessuno dei due, singolarmente, raggiunga il 70%.
Corresponsione dell’ANF, riesame e prescrizione
Le modalità di domanda restano quelle già previste: la domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede la prestazione. Il pagamento continua a essere diretto da parte delle strutture periferiche INPS.
Le istruzioni della circolare n. 47/1999 incompatibili con il nuovo decreto sono abrogate, mentre restano valide le disposizioni su accreditamento dei contributi, accertamento della posizione contributiva, corresponsione della prestazione, requisito del 70% e incompatibilità dell’art. 59 del DPR 797/1955. Le sedi devono riesaminare e, se necessario, riliquidare d’ufficio le domande già definite. Per le domande nuove relative a periodi pregressi vale la prescrizione quinquennale: la circolare fornisce l’esempio del termine al 31 dicembre 2002 per le richieste a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Istruzioni procedurali e contabili
Nelle more del rilascio della procedura automatizzata per la gestione delle domande di maternità, ANF e ricovero, le sedi devono continuare a utilizzare la procedura dei "Pagamenti Vari". La nuova procedura è in fase di test e il rilascio alle agenzie è previsto per il mese di ottobre, dopo sperimentazione in alcune sedi del Piemonte.
Sul piano contabile, la circolare istituisce nuovi conti per imputare le quote a carico dello Stato e gli importi eccedenti, distinguendo gli anni precedenti dall’anno in corso. Viene inoltre precisato il trattamento delle somme da recuperare, delle compensazioni con eventuali assegni già erogati ex art. 49, comma 8, L. 488/1999, delle somme non riscosse e delle partite ancora da definire a fine esercizio.
Il conto PAR 30/40, utilizzato per l’assegno di parto o aborto nella precedente disciplina, viene soppresso; per l’ANF resta invece valido il conto PAR 30/10. La circolare elenca i nuovi conti istituiti e quelli il cui nome è stato modificato, per consentire la corretta rilevazione contabile delle prestazioni e delle eventuali riliquidazioni.
Punti principali
Nuova disciplina della tutela per maternità e paternità
Dal 12 giugno 2002, in attuazione dell’art. 80, comma 12, L. 388/2000, il D.M. 4 aprile 2002 sostituisce il D.M. 27 maggio 1998 e introduce, per gli iscritti alla gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie e non pensionati, l’indennità di maternità, l’indennità per adozione o affidamento e l’indennità di paternità, secondo forme e modalità analoghe a quelle del lavoro dipendente.
Requisiti contributivi e soggetti interessati
Per accedere alle prestazioni è necessario avere almeno tre mensilità di contribuzione nello 0,5 per cento nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. La circolare ribadisce che il contributo riguarda i soggetti tenuti allo 0,5 per cento e che, ai fini della prestazione, contano iscrizione, versamenti e accreditamento contributivo.
Maternità: durata, calcolo e casi particolari
L’indennità spetta per i due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi, con decorrenza per gli eventi di parto dal 1° gennaio 1998. L’importo è pari all’80 per cento di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi; sono fornite regole diverse per collaboratori e liberi professionisti e ipotesi di anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi. La prestazione comprende anche le giornate di festività e assorbe eventuali indennità di malattia, salvo differenze per degenza ospedaliera.
Adozione, affidamento e paternità
L’indennità di maternità è estesa ai casi di adozione o affidamento per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, con requisiti contributivi da verificare nei dodici mesi precedenti l’ingresso. È prevista anche l’indennità di paternità nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo al padre; per adozione o affidamento spetta al padre adottivo o affidatario se la madre non ne usufruisce e se sono rispettati i requisiti previsti.
Assegno per il nucleo familiare: ampliamento della platea
Il D.M. 4 aprile 2002 elimina le limitazioni sulla composizione del nucleo e i limiti di reddito pro-capite previsti dalla disciplina del 1998. Dal 1° gennaio 1998 l’ANF spetta anche ai nuclei con due genitori e un figlio minore e ai nuclei senza figli minori, applicando i criteri del lavoro dipendente.
Requisito del 70% e nuclei a composizione reddituale mista
Resta fermo il requisito del 70% del reddito complessivo minimo derivante dalle attività previste per la gestione separata. Per i nuclei a composizione reddituale mista, il requisito può considerarsi soddisfatto sommando i redditi da lavoro dipendente e quelli da attività parasubordinata, quando nessuno dei due titolari lo raggiunge autonomamente.
Domande, termini e riliquidazioni
Per maternità, paternità e casi di adozione o affidamento si conferma il termine ordinario di un anno; per le nuove ipotesi introdotte dal decreto è ammessa la domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore per gli eventi pregressi. Per l’ANF le domande per periodi pregressi seguono la prescrizione quinquennale. L’INPS deve riliquidare d’ufficio le prestazioni già erogate in base al D.M. 1998 se risultano inferiori a quelle dovute secondo la nuova disciplina, senza ripetere gli importi eventualmente superiori già corrisposti.
Procedure e contabilità
Fino al rilascio della nuova procedura automatizzata, le sedi continuano a usare la procedura dei Pagamenti Vari. La circolare istituisce nuovi conti e modifica alcune denominazioni per rilevare contabilmente le indennità, i recuperi e le eventuali compensazioni con le quote a carico dello Stato, con specifiche regole per eventi anteriori o successivi al 2 luglio 2000.
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