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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14787 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l'anno 2004, le dichiarazioni IVA, IRPEG e IRAP della società sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore applicati al relativo cluster. La CTR Piemonte aveva annullato l'accertamento ritenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato ulteriori elementi, gravi e concordanti, idonei a giustificare la maggiore pretesa e che non avesse adeguatamente considerato il grave incidente occorso al figlio dell'amministratore unico, dipendente e coordinatore dell'attività aziendale, quale circostanza anomala giustificativa dello scostamento. L'Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che, dopo il contraddittorio con il contribuente, non è necessario fornire ulteriori prove autonome della maggiore redditività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché relativo a una questione nuova non dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva imposto all'Ufficio un ulteriore onere probatorio, nonostante l'accertamento fosse fondato sugli studi di settore. La sentenza della CTR Piemonte è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi definitivamente confermato l'imposta, ma ha riconosciuto la correttezza del principio secondo cui gli studi di settore possono fondare l'accertamento se è stato instaurato il contraddittorio e se la presunzione risulta grave, precisa e concordante.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore

    La norma consente di fondare l'accertamento analitico-induttivo anche sugli studi di settore quando emergano gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione degli strumenti statistici.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

    L'Amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito mediante presunzioni, senza necessità di prove certe, purché gli elementi utilizzati presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    La disposizione consente, nell'accertamento IVA, di utilizzare presunzioni semplici per ricostruire operazioni o ricavi non dichiarati, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

  • L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184

    La normativa sui parametri attribuisce agli strumenti statistici una funzione presuntiva nella determinazione dei ricavi o compensi, ferma la necessità del confronto con il contribuente.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, mentre il contribuente deve dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi e le circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento.

  • Art. 342 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    L'appello deve contenere motivi specifici; tuttavia, la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se non è stata sollevata nei precedenti gradi.

  • Art. 383, comma 1, e art. 384 c.p.c.

    In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Gli studi di settore e i parametri non costituiscono una prova legale o automatica del maggior reddito, ma una presunzione semplice che può legittimare l'accertamento se, dopo il contraddittorio obbligatorio con il contribuente, risulta grave, precisa e concordante.
  • Quando l'accertamento è fondato sugli studi di settore, l'Ufficio non deve necessariamente aggiungere ulteriori elementi probatori autonomi oltre all'applicazione corretta dello strumento e alla verifica dello scostamento, purché siano rispettati il contraddittorio e i requisiti di legge.
  • Il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando con elementi concreti e documentati che la propria situazione differiva significativamente da quella ordinaria del gruppo statistico di riferimento, ad esempio per eventi eccezionali, crisi aziendali, riduzione dell'attività o specifiche inefficienze.
  • Un evento anomalo, anche grave, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: deve essere collegato in modo documentato alla riduzione dei ricavi o alla concreta inattendibilità del risultato degli studi di settore.
  • Le questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio, salvo quelle rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
  • Il rinvio disposto dalla Cassazione non equivale a una definitiva vittoria fiscale dell'Amministrazione: il giudice di merito deve ancora verificare, alla luce dei principi enunciati, la corretta instaurazione del contraddittorio e la concreta gravità, precisione e concordanza della presunzione.

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